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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Colpa: elemento soggettivo dell’illecito — penale o civile — che sussiste quando l’evento dannoso e cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, senza la volonta di provocarlo.

Significato giuridico

L’art. 43 c.p. definisce il delitto colposo come quello in cui l’evento non e voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel diritto civile la colpa rileva come elemento della responsabilita extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e come criterio di valutazione dell’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.). La colpa puo essere lieve, grave o gravissima. La distinzione ha rilievo pratico: in alcune obbligazioni di natura professionale, la responsabilita e esclusa in caso di colpa lieve ma non grave (art. 2236 c.c.). La colpa si distingue dal dolo: il dolo implica la volonta dell’evento, la colpa ne implica la mera prevedibilita unita all’inosservanza delle regole di condotta.

Esempio pratico

Caio, guidando la propria automobile, non si accorge di un segnale di stop perche distrato dal telefono e provoca un incidente nel quale Tizio rimane ferito. Caio non voleva l’evento ma ha agito con negligenza e imprudenza: risponde per colpa sia penalmente (art. 590 c.p., lesioni colpose) sia civilmente (art. 2043 c.c., risarcimento del danno a Tizio).

Differenze con istituti simili

La colpa si distingue dal dolo: nel dolo l’agente vuole l’evento dannoso o lo prevede e lo accetta come conseguenza necessaria della propria condotta. Si distingue dal caso fortuito e dalla forza maggiore: questi escludono la colpa perche l’evento era imprevedibile o inevitabile anche adottando le cautele ordinarie. Si distingue dalla responsabilita oggettiva (artt. 2049, 2051, 2054 c.c.), dove la responsabilita prescinde dalla colpa.

Riferimenti normativi

  • art. 43 c.p. — definizione di delitto colposo
  • art. 2043 c.c. — responsabilita extracontrattuale
  • art. 1218 c.c. — responsabilita contrattuale del debitore
  • art. 2236 c.c. — responsabilita del professionista intellettuale
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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