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Cosa mobile: bene materiale che puo essere spostato da un luogo a un altro senza che la sua sostanza o la sua destinazione economica vengano alterate, in contrapposizione ai beni immobili (art. 812 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 812 c.c. definisce i beni immobili per esclusione rispetto ai mobili: sono immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, i fabbricati e in genere tutto cio che e naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; sono mobili tutti gli altri beni. La distinzione ha rilevanza pratica fondamentale: il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.) e la trascrizione nei registri immobiliari per opponibilita ai terzi; il trasferimento di beni mobili segue invece regole piu flessibili. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) esiste un sistema di pubblicita speciale che avvicina il regime a quello degli immobili. L’acquisto della proprieta di beni mobili per usucapione richiede un periodo piu breve (10 anni, o 3 anni se in buona fede con titolo) rispetto agli immobili (20 anni).
Esempio pratico
Caio vende a Tizio il proprio personal computer, un quadro e un’automobile. Tutti e tre sono beni mobili. Per il computer e il quadro e sufficiente un accordo anche verbale, con effetti reali immediati. Per l’automobile, bene mobile registrato, il trasferimento va annotato al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per essere opponibile ai terzi.
Differenze con istituti simili
La cosa mobile si distingue dalla cosa immobile (art. 812, comma 1, c.c.): gli immobili sono legati al suolo per natura o per incorporazione. Si distingue dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), che pur essendo mobili per natura sono soggetti a pubblicita in registri speciali (PRA, registro navale, ecc.) e seguono un regime giuridico parzialmente assimilato a quello degli immobili per quanto riguarda i diritti reali di garanzia.
Riferimenti normativi
- art. 812 c.c. — distinzione tra beni mobili e immobili
- art. 815 c.c. — beni mobili registrati
- art. 1153 c.c. — acquisto della proprieta di beni mobili in buona fede
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