Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B. – Autorizzazione all’attività bancaria

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

    d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente alla relazione sulla compagine societaria;

    e) i titolari di partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 19;

    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell’articolo 26;

    g) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

  • Art. 135 RD 12/1941

    Art. 135 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 29 D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare

    1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori; c) figli maggiorenni a carico se non possono provvedere alle proprie esigenze; d) genitori a carico.
  • Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B. – Vigilanza ispettiva

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

    2. La Banca d’Italia può disporre ispezioni presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti.

    3. In caso di richiesta di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, la Banca d’Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari, ovvero delegare l’esecuzione delle ispezioni alle autorità competenti degli Stati comunitari ospitanti.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): malattia e infortunio

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: malattia e infortunio

    Il contratto delle emittenti locali stabilisce tutele chiare in caso di malattia e infortunio: comporto, integrazione della retribuzione e trattamento specifico per le patologie gravi.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo prevede un comporto di 15 mesi (massimo 36 mesi cumulati) con integrazione della retribuzione piena nei primi 6 mesi e del 50% nei successivi 6. Per infortunio sul lavoro la retribuzione netta è garantita al 100% dal primo giorno. Le patologie oncologiche non si computano nel comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c. (comporto); D.P.R. 1124/1965 (INAIL); D.Lgs. 151/2001

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico in caso di malattia e infortunio – CCNL settore radiotelevisivo
    Periodo Integrazione contrattuale Note
    Malattia: 1°-6° mese Retribuzione ordinaria netta al 100% Il CCNL integra l’indennità INPS fino alla retribuzione netta
    Malattia: 7°-12° mese 50% della retribuzione ordinaria netta Non cumulabile con l’indennità INPS (è un’integrazione parziale)
    Malattia: 13°-15° mese Conservazione posto senza integrazione contrattuale Spetta solo l’indennità INPS di legge
    Infortunio sul lavoro (INAIL) 100% retribuzione netta dal 1° giorno Il CCNL integra l’indennità INAIL al 100%
    Patologie oncologiche/trattamenti salvavita Non computate nel comporto Non incidono sul calcolo del periodo massimo di assenza

    Comporto massimo: 15 mesi per un singolo episodio; 36 mesi considerando più periodi di malattia nell’arco di un triennio (comporto per sommatoria). Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento con il preavviso contrattuale.

    Come funziona il comporto

    Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (art. 2110 c.c.). Nel settore radiotelevisivo locale, il CCNL Aeranti-Corallo stabilisce una durata del comporto superiore al minimo legale, a maggior tutela del lavoratore:

    • Comporto secco: 15 mesi consecutivi di assenza per la stessa malattia o evento morboso.
    • Comporto per sommatoria: 36 mesi di assenze cumulate nel corso di un triennio, anche per eventi morbosi diversi.

    Durante il comporto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico integrato come da tabella sopra. Le ferie non maturano durante i periodi di malattia superiori a un mese (salvo diverse previsioni contrattuali o di legge).

    Integrazione della malattia: la distinzione dalla legge

    La legge (attraverso l’INPS) garantisce un’indennità di malattia pari all’80% della retribuzione lorda giornaliera a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti con contratto privato). Il CCNL migliora questa tutela:

    • Nei primi sei mesi di malattia, il datore integra l’indennità INPS fino a garantire al lavoratore la sua intera retribuzione ordinaria netta.
    • Dal settimo al dodicesimo mese, l’integrazione scende al 50% della retribuzione ordinaria netta (non cumulabile con l’indennità INPS).

    È importante distinguere: la quota INPS è a carico dell’Istituto (e viene anticipata dal datore in busta paga), mentre la quota integrativa è a carico esclusivo del datore di lavoro.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto da INAIL, le tutele sono più ampie:

    • Il CCNL garantisce il 100% della retribuzione ordinaria netta dal primo giorno (senza la franchigia dei 3 giorni prevista per la malattia comune).
    • Il comporto per infortunio non è computato insieme al comporto per malattia comune.
    • L’inabilità temporanea assoluta riconosciuta da INAIL sospende il rapporto di lavoro con conservazione del posto.

    Per le malattie professionali – ossia le patologie causate dall’esposizione a rischi specifici dell’ambiente lavorativo (es. danni all’udito per chi lavora in cabine di regia con monitor audio ad alto volume) – si applica la stessa disciplina dell’infortunio.

    Patologie oncologiche: fuori dal comporto

    Il rinnovo del CCNL del settore radiotelevisivo (nella versione Confindustria RadioTV 2025-2027, firmata il 3 novembre 2025) ha introdotto esplicitamente che i giorni di assenza per patologie oncologiche e trattamenti salvavita (chemioterapia, radioterapia, terapie sperimentali riconosciute) non sono computati nel calcolo del periodo di comporto. Questa norma è allineata alla tendenza legislativa nazionale e si applica nel settore radiotelevisivo come principio di tutela del lavoratore.

    Certificazione medica: obblighi e scadenze

    Il lavoratore malato deve rispettare precisi adempimenti procedurali:

    • Certificato telematico: il medico curante (SSN o convenzionato) trasmette il certificato online all’INPS; il lavoratore riceve il numero di protocollo da comunicare al datore entro il giorno successivo all’insorgenza della malattia.
    • Reperibilità: durante la malattia il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie stabilite per le visite fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei giorni feriali, 10-12 nei festivi), salvo giustificati impedimenti (ricovero, visite mediche documentate).
    • Il mancato rispetto degli obblighi di certificazione può comportare la perdita dell’indennità INPS per i giorni non certificati e, nei casi gravi e reiterati, sanzioni disciplinari.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore di ripresa in malattia per 8 mesi
    Tizio, 3° livello, subisce un intervento chirurgico e rimane in malattia per 8 mesi continuativi. Nei primi 6 mesi riceve la retribuzione netta completa (l’emittente integra l’indennità INPS). Dal 7° all’8° mese riceve il 50% della retribuzione netta (più l’indennità INPS). Il suo posto è garantito per tutto il periodo. Rientra prima del 15° mese: il comporto non è superato.
    Caia – Speaker con diagnosi oncologica
    Caia è speaker al 4° livello e riceve una diagnosi di tumore. Deve seguire 6 mesi di chemioterapia con frequenti assenze. I giorni di assenza per le terapie oncologiche non si computano nel periodo di comporto: Caia non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante il trattamento. Riceve l’integrazione contrattuale per i giorni di degenza e il supporto della polizza sanitaria integrativa.
    Sempronio – Tecnico infortunato in studio
    Sempronio scivola in studio e si frattura il polso: infortunio sul lavoro denunciato all’INAIL. Dal primo giorno di inabilità il CCNL garantisce il 100% della retribuzione netta (non il 60% INAIL). Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune. Al rientro, se l’inabilità permanente parziale è certificata da INAIL, l’emittente deve verificare se può ancora adibire Sempronio alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
    15 mesi complessivi in caso di malattia continuativa; 36 mesi considerando più periodi nell’arco di un triennio. Superato il comporto, il datore può licenziare per questo motivo.
    Viene integrata la malattia oltre l’INPS?
    Sì. Nei primi 6 mesi il CCNL garantisce la retribuzione ordinaria netta completa. Nei successivi 6 mesi l’integrazione scende al 50%. Gli ulteriori 3 mesi sono di conservazione del posto senza integrazione contrattuale aggiuntiva.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. In caso di infortunio riconosciuto da INAIL, il CCNL garantisce il 100% della retribuzione netta dal primo giorno. Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune.
    Le malattie oncologiche rientrano nel comporto?
    No. I giorni di cura per patologie oncologiche e trattamenti salvavita non si computano nel periodo di comporto, in linea con le più recenti innovazioni contrattuali del settore.
    Come funziona la certificazione medica?
    Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica il numero di protocollo al datore entro il giorno successivo. Il lavoratore deve essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie stabilite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 98 DPR 230/2000 – Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Art. 98 DPR 230/2000 – Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

    2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

    3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.

    4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.

    5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.

    6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.

    7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.

    8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.

  • Art. 25 D.Lgs. 148/2015 – Procedimento

    Art. 25 D.Lgs. 148/2015 – Procedimento

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

    2. La sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

    3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

    4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

    5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

    6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

    7. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 81 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 81 TUIR: Reddito complessivo – Testo aggiornato

    Art. 81 TUIR – Reddito complessivo

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

    Nota:Ripristino

    “1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all’articolo 56-bis, comma 4.”

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  • Art. 296 DPR 495/1992 – Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

    Art. 296 DPR 495/1992 – Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.