Autore: Andrea Marton

  • Art. 51 TUIR: Determinazione del reddito di lavoro dipendente

    Art. 51 TUIR: Determinazione del reddito di lavoro dipendente

    Art. 51 TUIR – Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art.48)

    In vigore dal 25/02/2026

    Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2026 n. 23 Articolo 14

    “1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono .

    2. Non concorrono a formare il reddito (1) :

    a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’ articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

    Abrogato [ b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; ]

    c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (12); le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29;

    d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

    d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;

    e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47 ;

    f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;(3)

    f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

    f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

    f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’ articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

    g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;

    g-bis) Abrogato [ la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; ]

    h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

    i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta;

    i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

    2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

    b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

    c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

    3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.(6) (8) (9) (11)

    3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

    4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

    a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 1° Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;

    b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 , o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ;

    c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

    c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

    Abrogato [ 4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative. ]

    5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’ articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(10)

    6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare , i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’ articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.(2)

    7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (pari a euro 1.549,37) per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 , e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

    8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento (4) . Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’ articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , due volte l’indennità base. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5.

    8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .(7)

    9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto.”

    ____________________________

    (1) Vedasi a riguardo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93.

    (2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quinquies decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

    (3) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella presente lettera vedasi l’art. 1, comma 162 legge 11 dicembre 2016 n. 232.

    (4) Per l’interpretazione del presente periodo vedasi il comma 271 dellalegge n. 205 del 27/12/2017.

    (6) Per l’elevazione dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del presente comma, limitatamente al periodo di imposta 2020, vedi l’art. 112, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Vedi, anche, l’art. 1, comma 184, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

    (7) Vedi ulteriori disposizioni nell’art. 1 del D.I. 23/12/2021 GU 13/2022. Come stabilito dal comma 98 della legge 207/2024 , le disposizioni del comma 8-bis del presente articolo si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

    (8) Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00, come disposto dall’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

    (9) Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo e’ elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, come disposto dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si veda anche il successivo comma 17.

    (10) Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Il presente comma è stato poi modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’ articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 84/2025.

    (11) Ai sensi dell’ articolo 1, commi 390 e 391, della stessa legge 207/2024 , per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite e’ elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 . I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il limite di cui al secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

    (12) Il precedente importo di “euro 8” è stato elevato a “euro 10” dall’articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

  • Art. 76 TUIR: Periodo d’imposta – Testo aggiornato

    Art. 76 TUIR: Periodo d’imposta – Testo aggiornato

    Art. 76 TUIR – Periodo d’imposta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1993

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5

    “1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
    2. Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di gestione della societa’ o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’ determinata in due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito dall’anno solare.
    3. (Comma abrogato)”

    Commento del professionista

    L’articolo 76 disciplina il periodo d’imposta per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Poiché il reddito rappresenta un incremento del patrimonio netto, esso deve necessariamente riferirsi a un arco temporale definito, al quale vanno imputati, secondo le regole specifiche di ciascuna categoria reddituale, i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo II – Imposta sul reddito delle società, Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali.

    Analogamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche l’IRES è un’imposta di natura periodica.In questo contesto, il primo comma dell’art. 76 stabilisce il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta. Tale principio, tuttavia, è soggetto a deroga dalle disposizioni contenute negli artt. 80 e 84 del TUIR.

    In particolare, l’art. 80 consente al contribuente, a sua scelta:

    • di utilizzare nel periodo d’imposta successivo, in riduzione della relativa imposta, l’eccedenza dei crediti derivanti da imposte pagate all’estero, ritenute d’acconto e versamenti in acconto;

    • di richiederne il rimborso tramite la dichiarazione dei redditi;

    • di compensare l’eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

    Un’ulteriore deroga al principio di autonomia del periodo d’imposta è contenuta nell’art. 84, che disciplina il riporto delle perdite fiscali.

    Il secondo comma dell’articolo stabilisce che, a differenza delle persone fisiche (per le quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, art. 7 TUIR), per i soggetti IRES il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio o al periodo di gestione della società o dell’ente, come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Ciò significa che la legge può fissare direttamente il periodo d’imposta, come nel caso degli enti pubblici, oppure esso può essere definito dai soci o dagli associati.

    L’anno solare coincide con il periodo d’imposta solo in via residuale: quando la durata non è stabilita dalla legge, non risulta dall’atto costitutivo, oppure quando il periodo d’imposta si estende su due o più anni.

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  • Art. 122 TULPS – Licenza per fabbricazione di esplosivi (abrogato)

    Art. 122 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 86 TUIR: Plusvalenze patrimoniali

    Art. 86 TUIR: Plusvalenze patrimoniali

    Art. 86 TUIR – Plusvalenze patrimoniali (1).

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 42

    “1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:

    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

    b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

    c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

    2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e’ costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

    3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e’ costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

    4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda e’ stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le societa’ sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui e’ stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e’ presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui e’ stata realizzata (2).

    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

    5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

    5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.”

    —————

    (1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai successivi commi da 43 a 45 della legge stessa.

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  • Art. 144 RD 12/1941

    Art. 144 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 286 DPR 495/1992 – Timoni delle macchine agricole trainate

    Art. 286 DPR 495/1992 – Timoni delle macchine agricole trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle di- verse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.

  • Art. 229 D.Lgs. 36/2023 – Entrata in vigore

    1. Il presente codice entra in vigore il 1° aprile 2023; le disposizioni acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
  • Art. 62 T.U. Stupefacenti – Chiusura annuale del registro

    Art. 62 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al commercio di sostanze

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

    1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. Torna al sommario

  • Art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 – Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri

    1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.