Art. 284 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Il bonus acqua potabile e un credito d’imposta pensato per incentivare l’uso dell’acqua di acquedotto in sostituzione delle acque in bottiglia, riducendo il consumo di plastica. A differenza di una detrazione che abbatte l’imposta a rate, il credito d’imposta agisce direttamente sull’imposta dovuta e puo essere anche usato in compensazione.
Il beneficio riguardava le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Rientrano nell’agevolazione i sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, installati per migliorare la qualita delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti pubblici. In parole semplici: i depuratori fissi collegati alla rete idrica, non le semplici caraffe filtranti.
Il limite di spesa ammessa e di 1.000 euro per unita immobiliare. Su tale importo il credito e pari al 50%, quindi il massimo ottenibile e 500 euro a immobile. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2024 e stata stabilita la misura effettiva del credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2023, tenendo conto del totale delle domande pervenute.
Chi ha ancora credito residuo da dichiarazioni precedenti puo continuare a indicarlo nel rigo G15. Verificare il rigo 130 del prospetto 730-3/2025 o il rigo RN47 del Mod. REDDITI PF 2025 per l’importo residuo.
| Voce | Importo / Aliquota |
|---|---|
| Percentuale credito d'imposta | 50% delle spese |
| Tetto di spesa per unita immobiliare | 1.000 euro |
| Credito massimo per unita immobiliare | 500 euro |
| Periodo di spesa agevolato | 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 |
| Dove si indica nel 730 | Quadro G, rigo G15, codice 10 |
| Utilizzo alternativo | Compensazione nel modello F24 |
Tizio installa nel 2023 un sistema di filtraggio e raffreddamento collegato alla rete idrica del suo appartamento, spendendo 800 euro. Il credito d’imposta spettante e il 50% di 800 euro, cioe 400 euro. Caio, invece, acquista e installa nello stesso anno un sistema piu completo per 1.400 euro. Poiche il tetto e 1.000 euro, il suo credito massimo resta 500 euro (50% di 1.000). I 400 euro eccedenti non danno diritto ad agevolazione.
Scenario. Sempronio e proprietario di casa e nel 2023 spende 600 euro per installare un depuratore a osmosi inversa collegato direttamente al rubinetto della cucina.
Come si applica. Sempronio ha diritto a un credito d’imposta del 50% su 600 euro, pari a 300 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) indica l’importo residuo del credito nel rigo G15 con codice 10, nella colonna ‘importo’. Il credito si porta in detrazione dell’IRPEF dovuta o in compensazione F24.
Scenario. Caio possiede due appartamenti e nel 2023 installa un sistema di filtraggio in ciascuno, spendendo 900 euro per il primo e 700 euro per il secondo.
Come si applica. Caio ha diritto a due crediti separati: 450 euro per il primo appartamento (50% di 900) e 350 euro per il secondo (50% di 700), per un totale di 800 euro. Deve compilare due righi G15 distinti, uno per ciascuna unita immobiliare. Il limite di 1.000 euro si applica separatamente a ogni immobile.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. L’agevolazione riguarda esclusivamente i sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare installati e collegati all’acquedotto. Le caraffe filtranti non rientrano perche non sono sistemi fissi collegati alla rete idrica pubblica.
Solo se hai un credito residuo da anni precedenti (2021, 2022 o 2023) che non hai ancora completamente utilizzato. Le nuove spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023 non danno piu diritto all’agevolazione.
Se hai presentato il 730/2025, il residuo e indicato nel rigo del prospetto di liquidazione 730-3/2025. Se hai usato il modello REDDITI PF 2025, cerca nel rigo RN47.
No, il credito d’imposta non da luogo a rimborsi in denaro. La parte non utilizzata nell’anno si riporta nelle dichiarazioni successive, oppure puo essere compensata nel modello F24.
Con provvedimento del 22 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura definitiva del credito per le spese 2023. Se hai gia indicato il credito nelle dichiarazioni precedenti in misura superiore a quella riconosciuta, potresti dover correggere la posizione. Verifica il provvedimento o rivolgiti al tuo CAF.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.
))
Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un importo da versare, non e sempre necessario pagare tutto in un colpo solo. Il modello 730 permette di suddividere le somme dovute in piu rate mensili, che vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. E una comodita che molti contribuenti non conoscono, ma che puo fare una differenza concreta sul bilancio familiare nei mesi estivi.
Il meccanismo e semplice: il datore di lavoro o l’ente pensionistico, una volta ricevuto il prospetto di liquidazione (il cosiddetto modello 730-3), trattiene ogni mese la rata stabilita dalla busta paga o dalla pensione, aggiungendo un piccolo interesse mensile. L’interesse previsto per la rateizzazione e pari allo 0,33 per cento mensile, applicato sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il numero di rate che puoi scegliere dipende dalla tua situazione. Se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio, puoi scegliere tra 2 e 6 rate. Se sei pensionato, il massimo e 5 rate. Attenzione: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, quindi il sostituto d’imposta adegua automaticamente il numero massimo di rate possibile in base alla data in cui riceve il prospetto di liquidazione. L’ultima rata viene trattenuta a novembre, con versamento entro il 16 dicembre.
Se non hai un sostituto d’imposta (cioe presenti il 730 ‘senza sostituto’ e paghi con modello F24), puoi rateizzare da 2 a 7 rate, seguendo le stesse scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero minimo di rate | 2 |
| Numero massimo di rate (lavoratori dipendenti) | 6 |
| Numero massimo di rate (pensionati) | 5 |
| Numero massimo di rate (730 senza sostituto) | 7 |
| Interesse mensile sulla rateizzazione | 0,33% per ogni mese successivo alla prima rata |
| Termine ultimo per l'ultima trattenuta | Novembre (versamento entro il 16 dicembre) |
Esempio: Tizio ha un saldo IRPEF da pagare di 900 euro e sceglie di rateizzare in 3 rate da luglio a settembre. La prima rata e di 300 euro senza interessi. La seconda, ad agosto, ha un interesse dello 0,33%: 300 + (300 x 0,33%) = 300,99 euro. La terza, a settembre, ha due mesi di interesse: 300 + (300 x 0,66%) = 301,98 euro. Il totale pagato e di 902,97 euro invece di 900, con un costo degli interessi di circa 3 euro. Il sostituto d’imposta (il datore di lavoro di Tizio) provvede automaticamente al calcolo e alla trattenuta.
Scenario. Caio e un impiegato. Dal suo 730/2026 emerge un saldo IRPEF di 600 euro piu addizionali per 120 euro. Non vuole pagare tutto in luglio e chiede la rateizzazione in 4 rate.
Come si applica. Caio compila la colonna 7 del rigo F6 con il numero ‘4’. Il datore di lavoro calcola quattro rate mensili a partire da luglio, aggiungendo lo 0,33% di interessi su ciascuna rata successiva alla prima. L’ultima rata cade a ottobre (versamento entro novembre), quindi e compatibile con il termine di dicembre. Tutto avviene in automatico in busta paga: Caio non deve fare alcun versamento manuale.
Scenario. Sempronio, 70 anni, e pensionato INPS. Dal suo 730 emerge un debito totale di 500 euro. Vorrebbe pagare in 6 rate, ma e pensionato.
Come si applica. Per i pensionati il numero massimo di rate e 5, non 6. L’ente pensionistico (INPS) effettua le trattenute a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve il prospetto di liquidazione, di solito da agosto o settembre. Il conguaglio piu le trattenute devono comunque concludersi entro il 16 dicembre. Sempronio deve quindi scegliere al massimo 5 rate e verificare che siano compatibili con la data di ricezione del prospetto.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Da 2 a 6 rate se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio; da 2 a 5 rate se sei pensionato; da 2 a 7 rate se presenti il 730 senza sostituto e paghi con F24.
Lo 0,33 per cento mensile su ogni rata successiva alla prima. Il calcolo e automatico: ci pensa il sostituto d’imposta o il CAF.
Il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre. Di conseguenza, l’ultima rata viene trattenuta a novembre (da versare entro il 16 dicembre).
Compilando la colonna 7 del rigo F6 nel quadro F, indicando il numero di rate (da 2 a 6 per i dipendenti). Va fatto al momento della presentazione del modello 730 al CAF, al professionista o al sostituto.
Se la retribuzione del mese e insufficiente, la parte residua della rata, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, viene trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Il saldo IRPEF 2025, le addizionali regionale e comunale, la cedolare secca, la prima rata di acconto IRPEF 2026, l’acconto dell’addizionale comunale e l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.
Detrazione nel 730. Se sei uno studente fuori sede, o lo è un familiare a carico, verifica la detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti fuori sede.
I commi 883-894 della L. 199/2025 autorizzano il MUR ad affidare a CDP l’attuazione del Fondo PNRR per gli alloggi studenteschi (investimento 5, M4C1) per 599 milioni di euro. I contributi a fondo perduto arrivano fino a 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato da soggetti pubblici e privati. La convenzione MUR-CDP e il decreto attuativo non sono ancora stati pubblicati.
Approfondimento normativo completo: Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca.
I commi 883-894 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su uno degli investimenti più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di istruzione superiore: il Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (investimento 5 della missione 4, componente 1 del PNRR). Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) viene autorizzato ad affidare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), nella sua qualità di istituto nazionale di promozione, l’attuazione dell’investimento per un importo di 599 milioni di euro, sulla base di un’apposita convenzione.
Il meccanismo previsto è quello dei contributi a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati che realizzano nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. La convenzione MUR-CDP definirà nel dettaglio i soggetti beneficiari, la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili, l’entità del contributo spettante a ciascun beneficiario, le fasi di esecuzione e le modalità di controllo e monitoraggio.
Attenzione: la norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni. Fino alla pubblicazione di tali atti, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. I commi 883-894 prevedono anche uno stanziamento separato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi scolastici in materia di educazione al rispetto e al contrasto alla violenza di genere: si tratta di una misura distinta, destinata alle istituzioni scolastiche e non agli studenti universitari.
Scenario. Tizio è il rettore di un ateneo statale. L’università dispone di un’area edificabile su cui potrebbe costruire una nuova residenza universitaria con 100 posti letto. Vuole capire se e come potrà accedere ai contributi previsti dai commi 883-894.
Come si legge in pratica. L’ateneo di Tizio, in quanto istituzione della formazione superiore, è potenzialmente tra i soggetti beneficiari dei contributi. Con 100 nuovi posti letto, il contributo massimo teorico sarebbe di 2 milioni di euro (100 × 20.000 euro), da sommare alle altre risorse dell’ateneo per finanziare la costruzione. Tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento, i criteri di selezione e l’entità effettiva del contributo saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP. Tizio deve attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico e verificare che il progetto rispetti i requisiti che saranno indicati.
Scenario. Caia possiede e gestisce un complesso di appartamenti arredati vicino a un’università. Vuole ristrutturare un immobile adiacente per creare 30 nuovi posti letto da destinare agli studenti. Vuole sapere se può accedere ai contributi.
Come si legge in pratica. I commi 883-894 prevedono espressamente che i contributi possano essere erogati a favore di soggetti pubblici e privati. Caia, in quanto soggetto privato che intende creare nuovi posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è potenzialmente ammissibile. Con 30 nuovi posti letto il contributo massimo teorico sarebbe di 600.000 euro (30 × 20.000 euro). La convenzione MUR-CDP definirà tipologia e criteri degli interventi ammissibili: Caia dovrà verificare se la ristrutturazione di un immobile esistente rientra tra gli interventi finanziabili. Nessuna domanda può essere presentata prima dell’avviso pubblico.
Scenario. Sempronio, 21 anni, è iscritto a un corso di laurea in un’altra città e fatica a trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Vuole capire se il piano PNRR per gli alloggi studenteschi lo riguarderà direttamente.
Come si legge in pratica. Il meccanismo dei commi 883-894 non eroga contributi direttamente agli studenti: i fondi vanno agli enti (pubblici o privati) che realizzano nuovi posti letto. L’effetto per Sempronio è indiretto: un aumento dell’offerta di posti letto nelle residenze universitarie potrebbe tradursi, nel tempo, in condizioni di accesso più favorevoli. Sempronio non presenta alcuna domanda nell’ambito di questa misura. Per le agevolazioni dirette agli studenti fuori sede (es. contributo affitto), deve fare riferimento agli strumenti specificamente dedicati, come il contributo gestito dall’INPS.
Un esperto può aiutarti ad analizzare l’ammissibilità del tuo progetto e a prepararti per l’avviso pubblico. Vuoi valutare le opportunità PNRR per alloggi studenteschi o orientarti tra le misure 2026?.
I commi 883-894 prevedono che i contributi siano erogati a soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. La platea esatta dei soggetti ammissibili – università, enti per il diritto allo studio, fondazioni, operatori privati – sarà definita dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico, non ancora pubblicati.
Il comma 886 della L. 199/2025 fissa il contributo massimo in 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. Si tratta di un contributo a fondo perduto. L’entità effettiva del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario sarà determinata dalla convenzione MUR-CDP, che può prevedere importi inferiori al massimo in base ai criteri di selezione.
La norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Fino alla pubblicazione di questi atti, non è possibile presentare candidature. Si consiglia di monitorare il sito del MUR e la sezione PNRR del governo per gli aggiornamenti.
Sì. Il comma 885 prevede espressamente che le risorse dell’investimento affidate a CDP costituiscano patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Questo garantisce che le risorse PNRR siano contabilmente distinte e non confuse con le attività ordinarie di CDP.
Il comma 883 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi già attivati nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere. Si tratta di una misura distinta dal piano alloggi universitari, destinata alle scuole e non agli atenei né agli studenti universitari.
Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Figli maggiorenni studenti a carico, Università non statali e Prima dichiarazione dei redditi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
Quando un creditore vuole una garanzia più forte di una semplice promessa di pagamento, può contare su pegno e ipoteca. Sono garanzie reali, cioè ancorate a un bene specifico, ma si distinguono per l’oggetto, per le modalità di costituzione e per il rapporto con il possesso del bene. La scelta dipende dalla natura del bene offerto in garanzia.
| Profilo | Pegno | Ipoteca |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 2784 c.c. | Art. 2808 c.c. |
| Natura | Garanzia reale | Garanzia reale |
| Oggetto | Beni mobili o crediti | Beni immobili e mobili registrati |
| Possesso del bene | Spossessamento del debitore | Nessuno spossessamento |
| Costituzione | Consegna al creditore o a un terzo | Iscrizione nei registri immobiliari |
| Priorità tra creditori | Secondo le regole del pegno | Determinata dal grado dell’iscrizione |
| Diritto di prelazione | Sì | Sì |
| Seguito sul bene | Sì | Sì |
| Quando conviene | Garanzia su beni mobili o crediti | Garanzia su immobili senza privarne il debitore |
Il pegno è la garanzia reale che ha per oggetto beni mobili o crediti. Il suo tratto distintivo è lo spossessamento: il bene viene consegnato al creditore o a un terzo designato, così che il debitore ne perda la disponibilità materiale.
Esempio: Tizio ottiene credito da Caio e consegna in pegno un bene mobile di valore. Caio, finché dura la garanzia, ne ha la detenzione e, in caso di inadempimento, gode della prelazione.
L’ipoteca è la garanzia reale che si costituisce su beni immobili e su mobili registrati. A differenza del pegno, non priva il debitore del bene: egli continua a utilizzarlo.
Esempio: Caia concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento. Continua a usare l’immobile, ma il creditore acquista, con l’iscrizione, un grado e una prelazione sul bene.
La scelta dipende soprattutto dalla natura del bene offerto in garanzia. Il pegno è adatto quando la garanzia ricade su beni mobili o crediti e si accetta lo spossessamento, cioè la consegna del bene al creditore o a un terzo che lo custodisce. È quindi la soluzione tipica per chi vuole garantire un debito con un bene mobile di valore.
L’ipoteca conviene quando il bene è un immobile o un mobile registrato e si vuole lasciarne il godimento al debitore: la garanzia si costituisce tramite iscrizione nei registri, senza privare il proprietario dell’uso del bene. È la strada abituale per le garanzie di importo rilevante, dove il grado dell’iscrizione assume un ruolo centrale.
In entrambi i casi il creditore ottiene una tutela rafforzata rispetto al credito non garantito: prelazione nel soddisfacimento sul bene e diritto di seguito anche se il bene passa ad altri. La differenza pratica è che con il pegno il debitore perde la disponibilità materiale della cosa, mentre con l’ipoteca continua a usarla.
Pur condividendo la natura di garanzie reali, pegno e ipoteca si distinguono per tre profili decisivi. Il primo è l’oggetto: il pegno cade su beni mobili o crediti, l’ipoteca su immobili e mobili registrati. Il secondo è il rapporto con il possesso: il pegno comporta lo spossessamento del debitore, mentre l’ipoteca lascia al proprietario il godimento del bene. Il terzo è la costituzione: il pegno si perfeziona con la consegna del bene al creditore o a un terzo, l’ipoteca con l’iscrizione nei registri immobiliari.
Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori, e il diritto di seguito, che consente di far valere la garanzia anche se il bene passa ad altri. Nell’ipoteca, in particolare, la priorità tra più creditori è scandita dal grado dell’iscrizione.
Nel pegno la consegna del bene è essenziale: senza spossessamento la garanzia non opera nel modo previsto, perciò occorre individuare con chiarezza chi ne assume la custodia. Nell’ipoteca è centrale l’iscrizione e il relativo grado, che fissa l’ordine di priorità tra più creditori sul ricavato dell’eventuale vendita del bene.
Sì. Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione e il seguito sul bene; cambiano l’oggetto e le modalità di costituzione.
Sì. Il pegno comporta lo spossessamento: il bene mobile è consegnato al creditore o a un terzo che lo custodisce.
L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari, senza spossessamento, e il grado dell’iscrizione determina la priorità.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione , può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.