Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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Art. 155 D.Lgs. 209/2005 – Accesso al Centro di informazione italiano
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione; b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuit ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) , e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada .
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
Due tipi di polizza: esistono polizze vita tradizionali (ramo I, a gestione separata) e polizze a contenuto finanziario come le unit linked e le index linked, che investono in fondi o indici e hanno un profilo fiscale simile agli investimenti finanziari.
Tassazione al 26%: i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% sulla parte imponibile del rendimento, applicata dall’assicurazione al momento del riscatto o della scadenza.
Quota titoli di Stato agevolata: la parte del rendimento riconducibile a titoli di Stato italiani o equiparati e a titoli di enti sovranazionali e’ tassata in misura ridotta: quella quota concorre al calcolo nella misura del 48,08% del suo ammontare, abbassando l’imposta effettiva.
Ritenuta applicata dall’assicurazione: di norma l’assicuratore applica la ritenuta a titolo d’imposta direttamente al momento del pagamento. Se cio’ avviene, il percipiente non deve inserire nulla nella dichiarazione.
Riscatto anticipato: se riscatti la polizza entro cinque anni e hai fruito in passato della detrazione sui premi (polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000), devi indicare i premi agevolati nella sezione III A del quadro M.
Polizze percepite senza intermediario residente: se il rendimento proviene da una compagnia estera senza intermediario italiano, va dichiarato nel quadro M rigo M31 con imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta applicata in Italia.
Come vengono tassati i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario
Le polizze vita si dividono in due grandi famiglie. Le polizze tradizionali (cosiddette ramo I) garantiscono il capitale e un rendimento minimo, e hanno una tassazione in parte diversa. Le polizze a contenuto finanziario – le unit linked collegate a fondi di investimento e le index linked collegate a indici di mercato – funzionano invece in modo molto piu’ simile a un investimento diretto in titoli: il valore fluttua, e il guadagno (o la perdita) dipende dall’andamento dei mercati.
Quando riscatti o porti a scadenza una polizza a contenuto finanziario, la compagnia calcola la differenza tra quanto ricevi e quanto hai versato in premi. Se il risultato e’ positivo, si chiama rendimento e viene tassato con un’imposta sostitutiva del 26%. Di norma e’ la stessa assicurazione ad applicare la ritenuta e a versarla al Fisco per tuo conto: tu ricevi il netto e non devi fare nulla in dichiarazione.
C’e’ pero’ un vantaggio: la parte del rendimento che la polizza ha generato investendo in titoli di Stato italiani o di Paesi inclusi nella lista ministeriale non e’ tassata al 26% pieno. Quella quota entra nel calcolo solo per il 48,08% del suo ammontare, riducendo l’imposta complessiva. E’ la compagnia a fare questo calcolo, ma e’ utile saperlo perche’ spiega perche’ le polizze con gestioni orientate ai bond governativi hanno un carico fiscale inferiore.
Attenzione al riscatto anticipato delle polizze vecchio stampo: se hai sottoscritto o rinnovato una polizza vita entro il 31 dicembre 2000 e hai detratto i premi nelle dichiarazioni degli anni passati, riscattare entro cinque anni da un’integrazione del contratto obbliga a dichiarare quei premi nella sezione III A del quadro M del Redditi PF 2026.
Tassazione rendimenti polizze vita a contenuto finanziario
Tipo di rendimento
Tassazione applicata
Rendimento generale della polizza (unit/index linked)
Imposta sostitutiva 26% sul differenziale positivo
Quota rendimento da titoli di Stato e titoli equiparati
Calcolata al 48,08% dell'ammontare (aliquota effettiva ridotta)
Ritenuta applicata dall'assicurazione italiana
A titolo d'imposta – nulla da dichiarare nel 730/Redditi PF
Rendimento da polizza estera senza intermediario IT
Dichiarato in quadro M, rigo M31 – imposta sostitutiva stessa misura ritenuta IT
Riscatto anticipato polizza pre-2001 con detrazione premi
Premi agevolati da indicare in quadro M sezione III A
Esempio pratico
Caio ha una unit linked da 50.000 euro di premi versati. Al riscatto nel 2025 riceve 62.000 euro. Il rendimento e’ 12.000 euro. Di questi, 3.000 euro sono imputabili a titoli di Stato: quella quota entra nel calcolo per il 48,08%, cioe’ 1.442 euro. Il resto – 9.000 euro – entra per intero. Base imponibile totale: 9.000 + 1.442 = 10.442 euro. Imposta sostitutiva: 10.442 x 26% = 2.715 euro circa. La compagnia versa direttamente questa somma e Caio non compila nulla nel suo 730 2026.
Documenti necessari
Comunicazione dell’assicurazione con il dettaglio del rendimento tassabile e della ritenuta applicata
Certificazione del valore riscattato e dei premi versati nel tempo
Estratto della polizza che indica la quota investita in titoli di Stato (per verificare l’agevolazione)
Polizze pre-2001: documentazione dei premi per cui si e’ fruito della detrazione nei precedenti anni d’imposta
Per polizze estere: documentazione della compagnia estera e prova dell’imposta eventualmente pagata all’estero
Tizio riscatta una unit linked dopo dieci anni
Scenario. Tizio ha una polizza unit linked aperta nel 2015, con premi versati per 40.000 euro. Nel 2025 riscatta tutto e riceve 54.000 euro. La compagnia calcola che 4.000 euro del rendimento provengono da gestioni su titoli di Stato.
Come si applica. Il rendimento totale e’ 14.000 euro. La quota da titoli di Stato (4.000 euro) entra nel calcolo al 48,08%, cioe’ 1.923 euro. Il resto (10.000 euro) entra per intero. La base imponibile e’ 11.923 euro e l’imposta e’ circa 3.100 euro. La compagnia applica la ritenuta e Tizio riceve il netto. Non compila nessun rigo nel suo 730 2026.
In pratica
Chiedi alla compagnia il ‘prospetto fiscale’ che indica la base imponibile e la ritenuta applicata.
Conserva il documento: potresti averne bisogno se il Fisco chiede chiarimenti.
Nessun adempimento dichiarativo se la compagnia ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta.
Sempronio ha una polizza vita con una compagnia lussemburghese
Scenario. Sempronio ha investito in una unit linked di una compagnia del Lussemburgo, senza intermediario italiano. Nel 2025 riceve un rendimento di 5.000 euro senza alcuna ritenuta italiana.
Come si applica. Poiche’ non c’e’ stato un intermediario residente a trattenere l’imposta, Sempronio deve dichiarare il reddito nel rigo M31 del Redditi PF 2026, indicando come codice Stato estero quello del Lussemburgo e compilando l’aliquota applicabile. Puo’ pero’ scegliere la tassazione ordinaria (barrando l’apposita casella), nel qual caso ha diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero.
In pratica
Verifica se la compagnia estera ha applicato una ritenuta locale: quella somma potrebbe essere detraibile come credito d’imposta.
Compila il rigo M31 del modello Redditi PF – attenzione: chi usa il 730 semplificato potrebbe non poter usare questo quadro e dovra’ presentare il Redditi PF.
Considera il regime di imposizione sostitutiva o quello ordinario in base alla tua situazione fiscale complessiva.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Se ho una polizza unit linked e non l'ho riscattata, devo dichiarare qualcosa?
No. Finche’ non riscatti o la polizza non giunge a scadenza, non si realizza nessun reddito. Non c’e’ nulla da dichiarare per il solo fatto di detenere la polizza.
La perdita su una unit linked e' deducibile da altre plusvalenze?
No. Le perdite sulle polizze vita non sono minusvalenze ‘finanziarie’ compensabili con plusvalenze su titoli o fondi. Le regole di compensazione si applicano solo ai redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67 TUIR.
Come faccio a sapere quanta parte del rendimento viene dal bond governativo?
La compagnia assicurativa e’ obbligata a comunicartelo nel prospetto fiscale. Se non l’hai ricevuto, richiedilo prima di presentare la dichiarazione.
Devo compilare il quadro W se ho una polizza con una compagnia estera?
Si’, se detieni una polizza con una compagnia estera senza intermediario italiano devi indicarla nel quadro W (monitoraggio fiscale), indicando il valore iniziale e finale nel periodo d’imposta.
Le polizze vita tradizionali (ramo I) hanno lo stesso trattamento?
Hanno caratteristiche diverse. I rendimenti delle gestioni separate tradizionali sono soggetti a imposta sostitutiva, ma le aliquote e i meccanismi di calcolo hanno specificita’ proprie. Per il dettaglio numerico occorre fare riferimento alle istruzioni specifiche di ciascun prodotto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4 , della legge 8 luglio 1980, n. 319 , come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
A chi spetta: a chi acquista unità abitative in edifici completamente demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2 e 3.
Aliquote 2021-2024:75% se la ricostruzione porta a una classe di rischio inferiore; 85% se si scende di due classi.
Aliquote dal 2025:50% per i titolari di proprietà o diritto reale sull’abitazione principale; 36% negli altri casi.
Base di calcolo: il prezzo dell’unità immobiliare indicato nell’atto pubblico di compravendita.
Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 rate annuali di pari importo.
Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E del 730, con il codice 10 (passaggio a una classe) o 11 (passaggio a due classi) in colonna 2.
Cos'è il sismabonus acquisti e quando spetta
Il sismabonus acquisti è una detrazione pensata per chi compra un appartamento in un edificio che l’impresa costruttrice ha demolito e poi riedificato con criteri antisismici più elevati. Non si tratta di lavori su un edificio esistente, ma di una vera e propria ricostruzione da zero, con il risultato che il rischio sismico dell’edificio diminuisce di una o due classi rispetto a prima.
Per poter accedere a questa agevolazione, l’immobile deve trovarsi in una delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Non sono incluse le zone a rischio sismico 4, quelle considerate a bassa pericolosità.
L’entità della detrazione dipende da quante classi di rischio sismico ha guadagnato l’edificio grazie alla ricostruzione. Se l’edificio è passato a una classe di rischio inferiore, l’aliquota è del 75% per le spese sostenute dal 2021 al 2024. Se il miglioramento è stato ancora più marcato, ovvero il passaggio è avvenuto a due classi di rischio inferiore, l’aliquota sale all’85%. Dal 2025, la struttura cambia: si scende al 50% per chi acquista come abitazione principale, al 36% per tutti gli altri.
La base di calcolo non è il valore catastale né il valore di mercato stimato: è il prezzo di acquisto effettivo scritto nell’atto pubblico di compravendita. Su quella cifra si applica la percentuale di detrazione.
Aliquote sismabonus acquisti per anno di spesa
Anno spesa / Condizione
Passaggio 1 classe di rischio
Passaggio 2 classi di rischio
2021-2024
75%
85%
Dal 2025 – abitazione principale (proprietario o titolare diritto reale)
50%
50%
Dal 2025 – altri casi
36%
36%
Rateizzazione
10 rate annuali
10 rate annuali
Esempio pratico
Tizio acquista nel 2024 un appartamento in un edificio situato in zona sismica 2, demolito e ricostruito dall’impresa con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore. Il prezzo nell’atto notarile è 200.000 euro. Aliquota applicabile: 75%. Detrazione totale: 150.000 euro, divisa in 10 rate annuali da 15.000 euro. Tizio porta nel 730/2025 (spese 2024) la seconda rata, pari a 15.000 euro di detrazione IRPEF.
Documenti necessari
Atto pubblico di compravendita dell’immobile, con il prezzo indicato
Documentazione che attesta la classificazione sismica dell’edificio prima e dopo la ricostruzione (asseverazione del tecnico)
Certificazione che attesta il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore
Codice fiscale dell’impresa che ha eseguito la ricostruzione (da indicare in colonna 3 del rigo)
Dati catastali dell’immobile acquistato
Caso 1 – Acquisto con passaggio a una classe di rischio (spese 2024)
Scenario. Caio acquista nel 2024 un appartamento in zona sismica 1. L’edificio era stato classificato in classe di rischio C prima della demolizione, e dopo la ricostruzione è stato classificato in classe B: un salto di una classe sola.
Come si applica. Spesa 2024, passaggio a una classe inferiore: aliquota 75%. Se il prezzo nell’atto è 160.000 euro, la detrazione totale è 120.000 euro, da fruire in 10 rate annuali da 12.000 euro. Nel 730/2025 Caio porta la prima rata da 12.000 euro.
In pratica
Codice da indicare in colonna 2 del rigo E41: 10
In colonna 9 va indicato il prezzo dell’atto notarile
In colonna 3 va indicato il codice fiscale dell’impresa costruttrice
Caso 2 – Acquisto nel 2025 con passaggio a due classi (abitazione principale)
Scenario. Sempronio acquista nel 2025 un appartamento in zona sismica 2, destinandolo ad abitazione principale. L’edificio è stato ricostruito con un miglioramento di due classi di rischio sismico. Prezzo in atto: 180.000 euro.
Come si applica. Dal 2025 le aliquote alte (75% e 85%) non si applicano più. Poiché l’appartamento è adibito ad abitazione principale e Sempronio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Detrazione totale: 90.000 euro in 10 rate da 9.000 euro/anno.
In pratica
Codice da indicare in colonna 2: 11 (passaggio a due classi)
Compilare la casella di colonna 7 con il codice 3 per il 50% abitazione principale
Senza la casella colonna 7 compilata, verrebbe applicato il 36%
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quali zone sismiche danno diritto al sismabonus acquisti?
Le zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. La zona sismica 4 (bassa pericolosità) non rientra in questa agevolazione.
Quanto si detrae con il sismabonus acquisti nel 2025?
Dal 2025 si detrae il 50% del prezzo di acquisto se l’immobile è adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale. Negli altri casi l’aliquota è del 36%. Le aliquote del 75% e 85% erano valide per le spese sostenute dal 2021 al 2024.
La detrazione si calcola sul prezzo pagato o sul valore catastale?
Sul prezzo di acquisto risultante dall’atto pubblico di compravendita. Non rileva il valore catastale né stime di mercato.
Quante rate ho per recuperare la detrazione?
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il sismabonus acquisti vale anche se compro da un privato?
No. La norma riguarda l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti dall’impresa costruttrice. L’agevolazione è legata all’intervento di demolizione e ricostruzione effettuato dall’impresa, non a compravendite tra privati.
Devo indicare qualcosa di speciale nel 730?
Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E, in colonna 2 va inserito il codice 10 (passaggio a una classe di rischio) o 11 (passaggio a due classi). In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa costruttrice. Per le spese dal 2025, se si ha diritto al 50% per abitazione principale, va compilata anche la colonna 7 con il codice 3.
Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. È istituito presso l' CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l' CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall' CONSAP , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
((
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
))
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 153 D.Lgs. 209/2005 – Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Chi può detrarre: chi acquista o riceve in assegnazione un’unità abitativa che fa parte di un fabbricato interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione.
Base di calcolo: non l’intera spesa, ma il 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante nell’atto.
Aliquota: 50% della base forfettaria (o 36% se non è abitazione principale, dal 2025), con limite complessivo di spesa di 96.000 euro.
Rateizzazione:10 rate annuali di pari importo.
Condizione temporale: l’impresa deve cedere l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E, inserendo il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari).
Come funziona la detrazione per chi compra da un'impresa che ha ristrutturato
Se hai acquistato un appartamento in un edificio che un’impresa di costruzione o ristrutturazione ha recuperato integralmente, hai diritto a una detrazione d’imposta anche senza aver speso nulla direttamente in lavori edili. Il legislatore ha previsto questa agevolazione per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, premiando anche chi sceglie di acquistare un immobile già ristrutturato.
Il meccanismo è forfettario: non si tiene conto del costo reale dei lavori, ma si prende il 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto notarile di compravendita. Su questa cifra si applica poi la percentuale di detrazione. In sostanza, la norma presume che un quarto del prezzo che hai pagato corrisponda al valore dei lavori di ristrutturazione incorporati nell’immobile.
C’è una condizione di tempo da rispettare: l’impresa deve aver venduto o assegnato l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Se l’acquisto avviene dopo questo termine, la detrazione non spetta.
Nel quadro E del 730 va indicato il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato nella colonna 3, e il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari). In colonna 9 non si indica il prezzo pieno dell’immobile, ma già solo il 25% di quel prezzo, che rappresenta la base su cui si calcola la detrazione.
Come si calcola la detrazione
Elemento
Valore / Regola
Base forfettaria
25% del prezzo di acquisto nell'atto notarile
Aliquota 2025 – abitazione principale (proprietario o diritto reale)
50% della base forfettaria
Aliquota 2025 – altri casi
36% della base forfettaria
Limite massimo base forfettaria detraibile
96.000 euro
Rateizzazione
10 rate annuali di pari importo
Termine cessione da parte dell'impresa
Entro 18 mesi dalla fine lavori
Esempio pratico
Tizio acquista nel 2025 un appartamento ristrutturato da un’impresa a 200.000 euro. La base forfettaria è 200.000 x 25% = 50.000 euro. Se l’appartamento diventa la sua abitazione principale, la detrazione è 50.000 x 50% = 25.000 euro totali, divisi in 10 rate da 2.500 euro/anno. Se invece non fosse la sua abitazione principale, la detrazione scenderebbe a 50.000 x 36% = 18.000 euro, sempre in 10 rate.
Documenti necessari
Atto pubblico di compravendita con il prezzo di acquisto dell’immobile
Codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione che ha effettuato i lavori
Documentazione che attesta la data di fine lavori e il rispetto del termine dei 18 mesi per la cessione
Dati catastali dell’immobile acquistato (sezione III-B del quadro E)
Ricevuta del bonifico o altra prova di pagamento tracciabile
Caso 1 – Acquisto come abitazione principale nel 2025
Scenario. Caio acquista nel febbraio 2025 un appartamento in un palazzo interamente ristrutturato da un’impresa. L’impresa ha terminato i lavori a settembre 2024 e vende l’immobile entro i 18 mesi previsti. Prezzo nell’atto: 240.000 euro.
Come si applica. Base forfettaria: 240.000 x 25% = 60.000 euro. Poiché Caio destina l’appartamento ad abitazione principale e ne è proprietario, si applica il 50%: 60.000 x 50% = 30.000 euro di detrazione totale. In 10 rate da 3.000 euro/anno.
In pratica
In colonna 9 del rigo E41 si indica 60.000 euro (il 25% del prezzo), non 240.000
In colonna 4 va inserito il codice 4 (Interventi particolari)
In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato
Caso 2 – Acquisto di immobile ceduto oltre i 18 mesi
Scenario. Sempronio acquista un appartamento in un edificio ristrutturato, ma dalla fine dei lavori sono già passati due anni. L’impresa ha venduto l’immobile oltre il termine dei 18 mesi.
Come si applica. La detrazione non spetta. La condizione che l’impresa ceda l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori è essenziale. Sempronio deve verificare la data di ultimazione dei lavori nell’atto o nella documentazione tecnica dell’impresa: se il termine è scaduto, l’agevolazione non è applicabile.
In pratica
Prima del rogito, chiedere all’impresa la data di fine lavori certificata
Calcolare se dall’ultimazione alla data di acquisto prevista passano meno di 18 mesi
Se il termine è già scaduto, non è possibile recuperare l’agevolazione in alcun modo
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quanto si detrae comprando un immobile ristrutturato dall'impresa?
Si detrae il 50% (o il 36% se non è abitazione principale) applicato al 25% del prezzo di acquisto. In pratica si recupera il 12,5% del prezzo pagato se si tratta di abitazione principale, ripartito in 10 anni.
Perché si usa il 25% del prezzo e non la spesa reale dei lavori?
Perché non potresti conoscere quanto l’impresa ha speso per ristrutturare. Il legislatore ha scelto una percentuale forfettaria del prezzo di acquisto come stima convenzionale del valore dei lavori incorporati nell’immobile.
Entro quando l'impresa deve vendermi l'immobile perché io abbia diritto alla detrazione?
Entro 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione. Se acquisti dopo questo termine, la detrazione non spetta.
Devo indicare qualcosa di particolare nel 730?
Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E va indicato il codice 4 in colonna 4 (Interventi particolari), il codice fiscale dell’impresa in colonna 3, e in colonna 9 il 25% del prezzo di acquisto (non il prezzo pieno).
La detrazione spetta anche per acquisti in cooperativa?
Sì. La norma si applica anche all’assegnazione di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie che hanno ristrutturato l’intero fabbricato, alle stesse condizioni previste per l’acquisto dall’impresa di costruzione.
Posso cumulare questa detrazione con quella per l'IVA agevolata (rigo E59)?
No. Se hai detratto il 50% dell’IVA pagata al costruttore tramite il rigo E59, quella quota di IVA deve essere esclusa dal prezzo su cui calcoli la base forfettaria del 25%. Non puoi applicare due agevolazioni sullo stesso importo.
Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; (15) (40a) (45) (58) 75 b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a) (45) (58) 75
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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