Autore: Andrea Marton

  • Art. 1308 Codice della Navigazione – Clausole di esonero da responsabilità

    Art. 1308 Codice della Navigazione – Clausole di esonero da responsabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest’ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

  • Art. 112 TULPS – Divieto materiale osceno e contrario all’ordine

    Art. 112 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (40)

    È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.

    L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13)

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  • Art. 106 Reg. (UE) 2023/1114 – Coordinamento con l’ESMA o l’ABE

    Art. 106 Reg. (UE) 2023/1114 – Coordinamento con l’ESMA o l’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE svolge un ruolo di facilitazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 105. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, garantisce che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se del caso, un approccio coerente.

    2. Dopo aver ricevuto la comunicazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 3, di una misura da adottare a norma di tale articolo, l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, emette un parere per confermare che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, dell’ABE.

    3. Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere emesso dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

  • Art. 71 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni per la vendita

    Art. 71 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni relative alla vendita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies

    1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

    2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

    3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

    4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo

    14. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.

    49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.

    272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario

  • Art. 127 TULPS – Licenza per il commercio di oggetti preziosi

    Art. 127 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, … hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

    Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

    La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

    Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

    L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

  • Art. 283 DPR 495/1992 – Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

    Art. 283 DPR 495/1992 – Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.

    2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.

    4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).

  • Art. 949 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    Art. 949 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

  • CCNL Energia e Petrolio: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Energia e Petrolio

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Energia e Petrolio

    Nel settore energia e petrolio i rischi per la salute dei lavoratori sono superiori alla media industriale. Il CCNL prevede tutele rafforzate in caso di malattia e infortunio: un lungo periodo di comporto, l’integrazione al 100% della retribuzione per i primi mesi e, dal rinnovo 2025, l’esclusione delle patologie oncologiche e degenerative dal computo del comporto.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce la conservazione del posto per malattia da 7 mesi (anzianità fino a 5 anni) a 18 mesi (oltre 10 anni). Il trattamento economico integra l’INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi. Dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Novità 2025
    Esclusione patologie oncologiche e degenerative dal comporto

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico per malattia — CCNL Energia e Petrolio
    Anzianità Comporto continuativo Comporto non continuativo Integrazione al 100% Integrazione al 50%
    Fino a 5 anni 7 mesi 9 mesi nell’arco di 1 anno Primi 4 mesi Mesi 5-7
    Da 5 a 10 anni 10 mesi 12 mesi in 18 mesi Primi 6 mesi Mesi 7-10
    Oltre 10 anni 12 mesi 18 mesi in 27 mesi Primi 8 mesi Mesi 9-12

    Il trattamento economico indicato è quello complessivo (INPS + integrazione contrattuale). L’integrazione contrattuale colma la differenza tra l’indennità INPS e la retribuzione globale mensile netta. Per i lavoratori con anzianità da 5 a 10 anni in comporto non continuativo, il limite è di 12 mesi nell’arco di 18 mesi.

    Novità 2025: patologie oncologiche e malattie degenerative

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha introdotto una tutela significativa: le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative non vengono computate nel periodo di comporto ordinario. Questa disposizione, già presente in alcuni contratti di settore, riconosce la natura lunga e discontinua di tali percorsi di cura e impedisce che il lavoratore esaurisca il comporto per colpa di terapie che si prolungano inevitabilmente nel tempo (es. chemioterapia, dialisi, sclerosi multipla). La norma si aggiunge alle tutele di legge esistenti e può interagire con i piani sanitari FASIE per la gestione delle spese mediche.

    Integrazione contrattuale durante la malattia: come funziona

    La legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; artt. 2110 c.c. e normativa INPS per la malattia comune) garantisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° giorno in poi (per i lavoratori con determinati requisiti contributivi). Il CCNL Energia e Petrolio integra questa indennità fino al 100% della retribuzione globale mensile per i primi mesi di malattia (4, 6 o 8 mesi a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50% della differenza. L’onere dell’integrazione è a carico del datore di lavoro.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL con indennità specifiche (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno). Il periodo di assenza per infortunio professionale non rientra nel comporto ordinario per malattia comune: il lavoratore infortunato sul lavoro conserva il diritto al posto per tutta la durata della prognosi, salvo cessazione definitiva dell’attività aziendale. Il CCNL può prevedere integrazioni rispetto all’indennità INAIL, da verificare negli accordi aziendali. Nei settori a rischio elevato (raffinerie, impianti chimici, E&P) gli accordi aziendali spesso prevedono coperture aggiuntive attraverso il fondo FASIE.

    Obblighi di certificazione e reperibilità

    Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, di norma prima dell’inizio del turno o del normale orario di lavoro.
    • Trasmettere il certificato medico telematico all’INPS entro i termini di legge; il numero di protocollo va comunicato al datore su richiesta.
    • Essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali) durante i periodi di malattia a carico INPS.

    Per i lavoratori su turni notturni, le fasce di reperibilità possono essere adattate; in caso di dubbio è opportuno rivolgersi al proprio sindacato di categoria.

    Casi pratici

    Tizio — Malattia lunga con 8 anni di anzianità
    Tizio, inquadrato al livello 4/4 con 8 anni di servizio, si ammala e si assenta per 10 mesi consecutivi. Il suo comporto contrattuale è di 10 mesi (fascia 5-10 anni). Nei primi 6 mesi riceve il 100% della RGM (integrazione contrattuale). Nei mesi 7-10 riceve il 50%. Al 10° mese il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con le garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL. Se la malattia fosse stata oncologica, i 10 mesi non sarebbero computati nel comporto ordinario.
    Caia — Infortunio sul lavoro in raffineria
    Caia subisce un infortunio sul lavoro durante un’operazione di manutenzione in raffineria. L’INAIL riconosce l’infortunio e corrisponde l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal 4° giorno. Il periodo di assenza non si computa nel comporto ordinario per malattia. L’azienda applica l’eventuale integrazione prevista dall’accordo aziendale. Caia beneficia anche delle prestazioni FASIE per le spese mediche e riabilitative sostenute.
    Sempronio — Assenze ricorrenti nei 3 anni
    Sempronio (livello 5/4, 3 anni di anzianità) ha totalizzato nei 12 mesi precedenti 8,5 mesi di assenze non continuative per varie malattie. Il comporto non continuativo per la sua fascia è di 9 mesi in 1 anno. Sempronio è ancora nei limiti contrattuali, ma deve prestare attenzione: se raggiunge i 9 mesi, il datore potrebbe avviare la procedura di licenziamento. Si rivolge a Femca-Cisl per verificare se alcune assenze siano riconducibili a patologie che, ex rinnovo 2025, potrebbero essere escluse dal computo.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
    Il comporto varia per anzianità: 7 mesi continuativi (9 mesi in 1 anno) fino a 5 anni; 10 mesi continuativi (12 mesi in 18 mesi) tra 5 e 10 anni; 12 mesi continuativi (18 mesi in 27 mesi) oltre 10 anni.
    Come è integrata la retribuzione durante la malattia?
    Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della RGM per i primi 4, 6 o 8 mesi (a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50%.
    Le patologie oncologiche rientrano nel comporto?
    No, dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.
    L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto ordinario?
    No, l’infortunio professionale e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la prognosi.
    Il datore può licenziare durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto contrattuale il licenziamento per superamento del comporto non è consentito. Il diritto sorge solo quando le assenze superano i limiti contrattuali.
    Come si comunica la malattia nel settore energia e petrolio?
    Il lavoratore deve comunicare l’assenza prima dell’inizio del turno (o dell’orario ordinario) e trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS. Deve essere reperibile nelle fasce fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei feriali).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio del trattamento economico per fascia di anzianità fare riferimento al testo contrattuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1003 Codice della Navigazione – Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

    Art. 1003 Codice della Navigazione – Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dell'aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo. L'assicuratore non risponde altresì dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell'olio, alle eliche, nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza l'intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell'aeromobile. Tuttavia l'assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.

  • Art. 2 D.Lgs. 36/2023 – Principio della fiducia

    1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondano sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.