Autore: Andrea Marton

  • CNLG 2026: orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG fissa in 36 ore settimanali l’orario normale per i giornalisti dipendenti di quotidiani; 35 ore per altre tipologie editoriali. Il lavoro domenicale e festivo da diritto a riposo compensativo e indennita specifiche. La turnistica e ampiamente diffusa nelle redazioni di quotidiani e agenzie di stampa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Orario di lavoro e maggiorazioni CNLG – quadro sintetico
    Fattispecie Disciplina contrattuale
    Orario normale (quotidiani) 36 ore settimanali su 6 giorni o equivalente su 5
    Orario normale (periodici/agenzie) 35 ore settimanali; distribuzione concordata con direzione
    Straordinario feriale Maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria
    Straordinario festivo/notturno Maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria
    Lavoro domenicale Riposo compensativo + indennita domenicale contrattuale
    Lavoro nei festivi nazionali Riposo compensativo + maggiorazione 50% sulla retribuzione giornaliera
    Turno notturno (ore 22-6) Maggiorazione del 20-25% sull’orario notturno ordinario
    Reperibilita Indennita da accordo aziendale; intervento = straordinario

    L'orario nei quotidiani: ciclo di 6 giorni su 7

    I giornalisti dipendenti di quotidiani lavorano su un ciclo settimanale di 6 giorni su 7, con 1 giorno di riposo che non coincide necessariamente con la domenica. L’orario normale e di 36 ore settimanali, distribuibili in modalita diverse a seconda dell’organizzazione redazionale. Con l’avvento del digitale, molti quotidiani hanno introdotto turni H24 con copertura domenicale e notturna, disciplinati da accordi aziendali specifici.

    Straordinario e banca ore

    Il lavoro eccedente l’orario normale e straordinario e da diritto a maggiorazioni calcolate sulla retribuzione oraria. Su accordo tra le parti, lo straordinario puo essere compensato con riposi compensativi (banca ore). In assenza di accordo aziendale specifico sulla banca ore, lo straordinario e retribuito con le maggiorazioni contrattuali.

    Turnistica e lavoro notturno nelle agenzie di stampa

    Le agenzie di stampa (ANSA, AGI, ecc.) operano H24, 365 giorni l’anno. I giornalisti di agenzia sono organizzati in turni a ciclo continuo. Il CNLG e gli accordi aziendali definiscono maggiorazioni per turno notturno, domenicale e festivo. Le indennita di turno rappresentano una voce retributiva significativa per i giornalisti di agenzia.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario non retribuito in una testata digitale
    Tizio lavora per una testata online che richiede sistematicamente copertura serale oltre le 36 ore contrattuali. Tiene un registro delle ore aggiuntive. Dopo 3 mesi richiede il pagamento di circa 40 ore di straordinario con le maggiorazioni del 30%. In mancanza di accordo sulla banca ore, l’editore e obbligato a corrispondere le maggiorazioni in busta paga.
    Caia – Riposo compensativo per lavoro domenicale
    Caia lavora la domenica con turno fisso in un quotidiano. Il CNLG le garantisce un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva, da concordare con il caposervizio. Se il riposo non viene goduto entro il periodo previsto, l’editore deve corrispondere l’indennita domenicale aggiuntiva.
    Sempronio – Reperibilita notturna in agenzia
    Sempronio ha turno di reperibilita notturna: deve essere raggiungibile e pronto a intervenire entro 30 minuti. L’accordo aziendale gli riconosce un’indennita oraria di reperibilita. Quando viene effettivamente chiamato e presta 2 ore di servizio, quelle ore vengono retribuite come straordinario notturno con maggiorazione del 50%.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora a settimana un giornalista dipendente?
    Nei quotidiani 36 ore settimanali su 6 giorni; nei periodici e nelle agenzie 35 ore settimanali. La distribuzione puo variare per accordo aziendale.
    Il giornalista ha diritto al riposo domenicale?
    Non necessariamente: le esigenze editoriali richiedono copertura domenicale. Il CNLG garantisce pero il riposo compensativo in altra giornata e un’indennita per il lavoro domenicale.
    Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
    Indicativamente: 30% aggiuntivo per straordinario feriale; 50% per festivo o notturno. La base di calcolo e la retribuzione oraria contrattuale (minimo mensile diviso per le ore mensili contrattuali).
    Cosa e la banca ore?
    Sistema che consente di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposi compensativi anziche come pagamento aggiuntivo. Richiede un accordo aziendale tra editore e comitato di redazione/FNSI.
    I turni notturni sono obbligatori?
    Si, se l’organizzazione redazionale li prevede e il turno e disciplinato da accordo aziendale. Il giornalista non puo unilateralmente rifiutare il turno notturno contrattualmente previsto, salvo ragioni gravi documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione e difesa personale delle parti

    Art. 157 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione e difesa personale delle parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.

    2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

  • Art. 974 Codice della Navigazione

    Art. 974 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.

    In vigore dal 09/07/1974 al 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4

    Soppresso dal 01/04/1979 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    “Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all’art.
    13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
    dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
    dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
    fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ ridotta al
    sei per cento fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da
    emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della
    legge 9 ottobre 1971, n. 825.”

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  • Art. 193 D.Lgs. 36/2023 – Contratto di partenariato pubblico-privato

    1. Il contratto di partenariato pubblico-privato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, con il quale uno o più enti concedenti affidano a uno o più operatori economici un’attività economica.
  • CCNL Aziende Termali: malattia, comporto e infortunio

    CCNL Aziende Termali

    Malattia, comporto e infortunio nel CCNL Aziende Termali

    In caso di malattia o infortunio, il lavoratore del settore termale gode di tutele che derivano in parte dalla legge e in parte dal contratto collettivo. È fondamentale distinguere le due fonti per conoscere esattamente a cosa si ha diritto e per quanto tempo si conserva il posto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali richiama le norme di legge per la disciplina di malattia e infortunio. Il comporto è indicativamente di 180 giorni nell’anno. L’indennità INPS copre il 50% nei primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° giorno. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL con percentuali maggiori. Il licenziamento durante l’inabilità da infortunio è nullo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Fonte principale
    Art. 2110 c.c. (legge) + CCNL (integrazioni)
    Indennità malattia
    INPS (50% primi 20 gg; 66,66% dal 21°)
    Infortunio professionale
    INAIL (60% primi 90 gg; 75% dal 91°)

    Tabella riepilogativa

    Tutele per malattia e infortunio a confronto
    Evento Ente pagante Misura indennità Conservazione posto
    Malattia comune INPS 50% (1-20 gg) poi 66,66% Comporto (~180 gg/anno)
    Infortunio non professionale INPS Come malattia comune Come malattia comune
    Infortunio professionale INAIL 60% (1-90 gg) poi 75% Tutta l’inabilità temporanea
    Malattia professionale INAIL Come infortunio professionale Tutta l’inabilità temporanea

    Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore per avvicinare il trattamento economico alla normale retribuzione. Per i valori aggiornati verificare il testo contrattuale vigente.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro pur non essendo in grado di prestare la propria opera. È disciplinato dall’art. 2110 del Codice Civile, che affida la determinazione della durata alla contrattazione collettiva o agli usi.

    Per il CCNL Aziende Termali, il comporto è indicativamente collocato nell’ordine di 180 giorni nell’arco di 12 mesi per i lavoratori con anzianità consolidata. Per i lavoratori con breve anzianità il comporto può essere più ridotto. Le malattie brevi e ricorrenti (comporto per sommatoria) si cumulano nel calcolo del periodo di conservazione del posto.

    Superato il comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR maturato, ma non dell’indennità risarcitoria per ingiustificato motivo.

    Distinzione legge e CCNL

    Il diritto alla conservazione del posto durante la malattia è un diritto di legge (art. 2110 c.c.), non una concessione contrattuale. Il CCNL interviene su due fronti:

    • Determina la durata del comporto (ove non fissata per legge), specificandone i criteri di computo e l’eventuale frazionamento in malattie brevi;
    • Può prevedere integrazioni a carico del datore sull’indennità INPS, per ridurre la perdita economica del lavoratore durante l’assenza.

    L’indennità di malattia erogata dall’INPS è invece una prestazione previdenziale di legge (D.L. 663/1979), non una previsione contrattuale. Il datore anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.

    Infortunio professionale e malattia professionale

    Gli infortuni che si verificano durante il lavoro (o in itinere, nel percorso casa-lavoro) e le malattie contratte a causa del lavoro sono coperti dall’INAIL, non dall’INPS. Nel settore termale i rischi specifici includono:

    • Scivolamenti e cadute in ambienti umidi (piscine, vasche fango, docce);
    • Patologie muscolo-scheletriche per movimentazione dei pazienti (fisioterapisti, bagnini);
    • Esposizione a sostanze chimiche negli impianti termali.

    L’indennità INAIL per infortunio è pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità, e al 75% dal 91° giorno in poi. Il licenziamento durante la inabilità temporanea assoluta da infortunio professionale è nullo (art. 11 T.U. INAIL, D.P.R. 1124/1965).

    Personale sanitario: specificità

    Il personale sanitario che opera nelle terme (medici, infermieri, fisioterapisti) è soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori dipendenti in materia di malattia e infortunio. Non si applicano le discipline speciali del comparto pubblico sanitario, poiché il rapporto è di lavoro privato. L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per tutti, incluso il personale sanitario che svolge attività a rischio infortunistico.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto cure, malattia lunga
    Tizio lavora da tre anni come addetto ai fanghi (livello 4). A febbraio si ammala e rimane assente per 4 mesi. Supera i 120 giorni ma non i 180: il datore non può ancora licenziarlo per superamento del comporto. Riceve dall’INPS il 50% della retribuzione media per i primi 20 giorni e il 66,66% per i restanti. Il CCNL prevede un’integrazione a carico del datore: Tizio deve verificarne l’entità nel testo contrattuale o contattando il sindacato.
    Caia — Fisioterapista, infortunio in vasca
    Caia scivola sul bordo della piscina termale e si frattura il polso. L’infortunio avviene durante l’orario di lavoro e viene denunciato immediatamente all’INAIL. Caia riceve l’indennità INAIL (60%, poi 75%). Il posto di lavoro è garantito per tutta la durata dell’inabilità temporanea: il datore non può licenziarla, né computare questi giorni nel comporto per malattia comune.
    Sempronio — Malattia durante le ferie
    Sempronio è in ferie ad agosto quando si ammala e viene ricoverato per 5 giorni. Comunica tempestivamente la malattia al datore e trasmette il numero di certificato INPS. Le ferie si sospendono per quei 5 giorni, che non vengono consumati dal monte ferie: Sempronio potrà recuperarli in un altro periodo.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo si conserva il posto in caso di malattia?
    Indicativamente 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto). Superato questo limite, il datore può procedere al licenziamento pagando il preavviso e il TFR. Il testo aggiornato del CCNL Aziende Termali va verificato per la durata esatta.
    Chi paga lo stipendio durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% della retribuzione media nei primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° giorno. Il datore anticipa l’importo e lo recupera dall’INPS. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL con percentuali più elevate (60% poi 75%) e garantisce la conservazione del posto per tutta l’inabilità temporanea.
    La malattia durante le ferie sospende le ferie?
    Sì, secondo la giurisprudenza europea e italiana. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende; i giorni di malattia non consumano il monte ferie.
    Come si comunica la malattia al datore?
    Il lavoratore deve avvisare il datore tempestivamente (al più tardi entro la giornata di assenza) e comunicare il numero di protocollo del certificato medico trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I dati su indennità INPS e INAIL si basano sulle aliquote di legge vigenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA – Istituzione e decorrenza dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta sul valore aggiunto e’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio
    1973.
    L’imposta si applica, salvo quanto e’ disposto negli articoli da 77 a 80,
    sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
    dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di
    importazione definitiva e’ accettata dalla dogana posteriormente alla data
    stessa.”

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  • Art. 19 L. 104/1992 – Soggetti aventi diritto

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 18 si applicano alle persone con handicap che, nell’accertamento di cui all’articolo 4, ottengano una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento, o comunque siano riconosciute persone con handicap in situazione di gravità.
  • Articolo 1 del TUIR Presupposto dell’imposta

    Articolo 1 del TUIR Presupposto dell’imposta

    Art. 1 TUIR – Presupposto dell’imposta

    “1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.”

    Commento del professionista

    a il suo fondamento nell’art. 1 del TUIR , il quale individua il presupposto dell’IRPEF nel possesso di redditi, sia in denaro sia in natura, riconducibili alle categorie indicate dall’art. 6 dello stesso Testo Unico.

    È importante sottolineare che il legislatore fiscale non fornisce una definizione generale di “reddito”, ma adotta un criterio di tipo classificatorio: è reddito solo ciò che rientra nelle categorie espressamente previste dalla norma. Questa scelta si pone in continuità con la riforma tributaria del 1971 e risponde all’esigenza di certezza del diritto, evitando ambiguità interpretative.

    Dal punto di vista teorico, la dottrina distingue tradizionalmente tra “reddito prodotto”, cioè quello derivante da un’attività produttiva, e “reddito entrata”, che comprende qualsiasi incremento patrimoniale, anche non collegato a una fonte produttiva. Tuttavia, il legislatore fiscale non aderisce pienamente a nessuno di questi modelli, ma costruisce una nozione giuridica autonoma di reddito, fondata su un sistema “a fattispecie chiuse”. Ne consegue che solo i redditi espressamente previsti sono imponibili, anche se esistono altre forme di arricchimento economicamente rilevanti.

    Un ulteriore elemento rilevante è che il reddito può manifestarsi non solo in forma monetaria, ma anche in natura, ossia attraverso beni o servizi. In tali casi, per determinarne il valore ai fini fiscali, si fa riferimento al criterio del “valore normale” disciplinato dall’art. 9 del TUIR.

    Passando al tema del “possesso del reddito”, anch’esso richiamato dall’art. 1 del TUIR, si tratta di un concetto che non coincide con quello civilistico di possesso. In ambito tributario, infatti, il possesso va inteso come la relazione giuridica che collega il reddito al soggetto passivo, secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale. Non rileva, quindi, necessariamente la disponibilità materiale o finanziaria del reddito, ma la sua imputazione giuridica.

    Tuttavia, sotto un diverso profilo interpretativo, il concetto di possesso è stato anche ricondotto alla disponibilità di fatto del reddito. Sebbene l’attuale formulazione normativa non richiami più espressamente la “libera disponibilità” di redditi altrui, tale impostazione trova comunque conferma sia nelle norme sull’accertamento (che consentono di imputare redditi formalmente intestati a terzi al soggetto che ne ha l’effettivo controllo), sia nella prassi amministrativa, che identifica il possesso con la disponibilità materiale.

    Un tema particolarmente complesso riguarda la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite. In una fase iniziale, prevaleva un orientamento favorevole alla loro imponibilità, basato su una concezione economica del reddito: ciò che conta è l’arricchimento, indipendentemente dalla liceità della fonte. Escludere tali proventi dalla tassazione avrebbe infatti determinato una disparità di trattamento tra contribuenti.

    Successivamente, si è sviluppato un orientamento opposto, secondo cui un reddito derivante da attività illecita non poteva essere considerato imponibile, in quanto privo di una base giuridica valida. La stessa Corte di Cassazione, in una fase, aveva escluso la tassabilità, evidenziando che tali proventi sono soggetti ad altri strumenti repressivi, come la confisca.

    Per superare queste incertezze, il legislatore è intervenuto con la legge n. 537/1993, stabilendo espressamente che i proventi illeciti sono imponibili, a condizione che siano riconducibili a una delle categorie reddituali previste dal TUIR e che non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca penale. Tali redditi devono essere determinati secondo le regole proprie della categoria di appartenenza.

    In seguito, per colmare le difficoltà applicative derivanti dall’assenza di una categoria residuale, è stato introdotto un ulteriore intervento normativo (d.l. n. 223/2006), che ha stabilito che i proventi illeciti, se non classificabili nelle categorie tipiche, sono comunque imponibili come “redditi diversi”. In questo modo è stata reintrodotta, di fatto, una norma di chiusura del sistema, volta a garantire la tassazione di qualsiasi forma di arricchimento.

    La giurisprudenza ha confermato l’impostazione del legislatore, riconoscendo anche efficacia retroattiva a tali disposizioni e ribadendo che ciò che rileva è l’effettiva disponibilità del provento. È stato inoltre chiarito che rientrano tra i proventi illeciti anche i vantaggi patrimoniali derivanti dall’aver evitato un danno.

    Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il rapporto tra tassazione e misure penali. I proventi illeciti non sono imponibili solo se il contribuente ne perde effettivamente la disponibilità a seguito di sequestro o confisca, e tale perdita deve avvenire nello stesso periodo d’imposta in cui il reddito è maturato. In caso contrario, il reddito resta imponibile, anche se successivamente viene restituito o confiscato.

    Infine, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la giurisprudenza più recente ha chiarito che anche i redditi derivanti da attività illecite devono essere dichiarati. Il principio secondo cui nessuno è tenuto ad autodenunciarsi cede infatti di fronte all’obbligo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Pertanto, l’omessa dichiarazione di tali proventi può integrare violazioni fiscali sanzionabili.

    In conclusione, il sistema attuale si fonda su un principio chiaro: qualsiasi incremento di ricchezza, anche se derivante da attività illecita, è imponibile, purché vi sia una effettiva disponibilità e salvo il caso in cui intervengano tempestivamente misure ablative che eliminino tale disponibilità.

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