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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 157 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la facoltà del ricorrente di agire nel processo pensionistico senza patrocinio legale, con un'importante limitazione: il ricorrente che non si avvale di un avvocato non può svolgere oralmente le proprie difese in udienza. L'assistenza legale, ove richiesta, può essere svolta esclusivamente da professionisti iscritti all'albo degli avvocati. La norma regola inoltre le notificazioni e comunicazioni nei confronti del ricorrente che non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un indirizzo PEC valido: in tal caso, le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 157 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione e difesa personale delle parti

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.

2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Commento

La facoltà di proporre ricorso senza patrocinio legale

L'articolo 157 del D.Lgs. 174/2016 consente al ricorrente di proporre il ricorso pensionistico «anche senza patrocinio legale». Questa facoltà riflette la natura speciale del processo pensionistico, che coinvolge prevalentemente privati — pensionati o loro aventi causa — i quali potrebbero non avere le risorse economiche o la disponibilità di affidarsi a un avvocato. La scelta del legislatore di consentire il ius postulandi diretto al ricorrente rappresenta un favor per l'accesso alla giustizia nel settore previdenziale, ove spesso si discute di trattamenti pensionistici di importo modesto ma di grande importanza per la vita del singolo pensionato. La facoltà di agire senza avvocato contrasta con la regola generale del processo contabile, che di regola richiede l'assistenza tecnica.

Il limite della difesa orale in udienza

La facoltà di procedere senza patrocinio non è senza limiti: «il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese». Questa limitazione ha una sua logica sistematica: il processo pensionistico, pur semplificato, si svolge dinanzi a un giudice togato che tratta la causa applicando norme tecniche; consentire al non-giurista di svolgere difese orali libere in udienza potrebbe generare difficoltà di gestione dell'udienza e disordine nell'esposizione delle questioni. Il ricorrente non assistito può tuttavia depositare scritti difensivi, produrre documenti e presenziare all'udienza per assistere alla discussione. Le difese scritte contenute nel ricorso e nelle eventuali memorie depositate successivamente restano pienamente valide, anche se il ricorrente non è rappresentato da un avvocato.

Requisiti dell'assistenza legale: albo degli avvocati

Quando il ricorrente si avvale di un difensore tecnico, «l'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati». La norma esclude che altre figure professionali — come i consulenti del lavoro, i commercialisti o i patronati — possano svolgere la difesa tecnica nel processo pensionistico contabile. La scelta si giustifica con la natura giurisdizionale del procedimento, che richiede conoscenze processuali specifiche. Il patronato può assistere il pensionato nella fase amministrativa che precede il ricorso, ma non può rappresentarlo in giudizio. L'avvocato difensore deve essere iscritto all'albo ordinario o speciale e munito di procura speciale rilasciata dal ricorrente.

Le comunicazioni al ricorrente non reperibile

Il comma 2 disciplina un problema pratico frequente nel processo pensionistico: il ricorrente che non è reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non ha indicato un indirizzo PEC valido. In tal caso «le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione». Il deposito in segreteria sostituisce la notificazione personale e produce gli stessi effetti giuridici: da quel momento decorrono i termini processuali nei confronti del ricorrente. La disposizione è analoga a quella prevista per la notificazione agli irreperibili nel processo civile (articolo 140 c.p.c.), ma adattata alla struttura organizzativa della Corte dei conti, dove la segreteria della sezione svolge funzioni analoghe a quelle della cancelleria del tribunale civile.

Interazione con la disciplina del gratuito patrocinio

La facoltà di procedere senza avvocato non esclude la possibilità di fruire del gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) per i soggetti che ne abbiano i requisiti reddituali. Il pensionato che non ha le risorse economiche per pagare un avvocato può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che consente di essere assistito gratuitamente da un difensore di fiducia o d'ufficio. In questo caso le spese di difesa sono anticipate dall'erario e l'avvocato è remunerato secondo le tariffe forensi ridotte. Il gratuito patrocinio nel processo contabile è regolato dal D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia) e dalle disposizioni speciali del codice di giustizia contabile.

Implicazioni pratiche per il pensionato che agisce senza avvocato

Il pensionato che sceglie di proporre ricorso senza patrocinio legale deve tenere conto di alcune implicazioni pratiche. In primo luogo, non potrà svolgere difese orali all'udienza e dovrà quindi curare con particolare attenzione la redazione scritta del ricorso e di eventuali memorie, che saranno l'unico veicolo delle sue difese. In secondo luogo, dovrà provvedere personalmente alle notificazioni e comunicazioni processuali, seguendo le regole procedurali previste dal codice. In terzo luogo, dovrà garantire la propria reperibilità all'indirizzo dichiarato o indicare un indirizzo PEC valido, per non incorrere nel regime delle comunicazioni per deposito in segreteria che potrebbe fargli perdere notizia di provvedimenti importanti (come l'ordine di rinnovare la notifica del ricorso o la fissazione di una nuova udienza).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un pensionato può fare ricorso senza avvocato davanti alla Corte dei conti?

Sì, il ricorso pensionistico può essere proposto senza patrocinio legale. Tuttavia il ricorrente non assistito non può svolgere difese orali in udienza.

Un consulente del lavoro o un patronato può rappresentare il pensionato in giudizio?

No. L'assistenza legale nel processo pensionistico contabile può essere svolta solo da professionisti iscritti all'albo degli avvocati. Il patronato può assistere nella fase amministrativa ma non in quella giurisdizionale.

Cosa succede se il ricorrente è irreperibile e non ha una PEC?

Le notificazioni e comunicazioni vengono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione, con gli stessi effetti giuridici della notificazione personale.

Il ricorrente senza avvocato può depositare memorie scritte?

Sì. Il limite riguarda solo le difese orali in udienza. Il ricorrente non assistito può redigere e depositare scritti difensivi e produrre documenti nel corso del processo.

Il pensionato privo di reddito può ottenere assistenza gratuita?

Sì, attraverso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato previsto dal D.P.R. 115/2002, che consente ai soggetti con redditi sotto la soglia di legge di essere assistiti da un avvocato con spese a carico dell'erario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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