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Mala fede: consapevolezza di agire senza titolo o di ledere il diritto altrui; lo stato soggettivo opposto alla buona fede, che l’ordinamento sanziona con effetti sfavorevoli per chi ne e portatore.
Significato giuridico
La mala fede e rilevante in numerosi istituti del diritto civile. Nel possesso (art. 1147 c.c.), il possessore in mala fede e tenuto a restituire tutti i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire, e risponde anche del perimento fortuito della cosa se il proprietario prova che essa sarebbe perita ugualmente presso di lui (art. 1148, comma 2, c.c.). L’usucapione abbreviata e preclusa al possessore in mala fede, il quale deve attendere i termini ordinari (20 anni per gli immobili). Nella simulazione, i terzi in mala fede che conoscevano il carattere simulato del contratto non possono far valere il contratto apparente in pregiudizio delle parti (art. 1415 c.c.). Nel diritto contrattuale, la mala fede nella fase precontrattuale integra la fattispecie della culpa in contrahendo (art. 1337 c.c.).
Esempio pratico
Tizio acquista un immobile da Caio sapendo che quest’ultimo non ne e il vero proprietario, poiche il reale titolare e Sempronio. Tizio e in mala fede: non puo invocare l’usucapione abbreviata, e se Sempronio rivendica il bene, Tizio deve restituire tutti i frutti percepiti durante il possesso, inclusi i canoni di locazione eventualmente incassati.
Differenze con istituti simili
La mala fede si distingue dalla colpa: la colpa e l’ignoranza causata da negligenza, imprudenza o imperizia (si ignora qualcosa che si sarebbe dovuto sapere); la mala fede e la piena consapevolezza. Si distingue dal dolo come vizio del contratto (art. 1439 c.c.): il dolo e una condotta attiva di inganno, la mala fede e uno stato mentale di conoscenza che puo anche essere passiva.
Riferimenti normativi
- art. 1147 c.c. — possessore in buona/mala fede
- art. 1148 c.c. — obblighi restitutori del possessore in mala fede
- art. 1415 c.c. — simulazione e terzi in mala fede
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