Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Furto: delitto di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Significato giuridico

Il furto e disciplinato dall’art. 624 c.p. Elementi: impossessamento (acquisizione del possesso autonomo della cosa), cosa mobile altrui (anche somme di denaro, animali, energia elettrica), sottrazione (al detentore senza il suo consenso), dolo specifico di profitto. Pena base: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 154 a 516 euro. Aggravanti dell’art. 625 c.p.: violenza sulle cose, persona armata, destrezza, persona qualificata (es. dipendente in azienda), piu persone riunite, ecc. La pena del furto aggravato e da 2 a 6 anni con multa da 927 a 1.500 euro. Il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e fattispecie autonoma con pena da 3 a 6 anni. Il furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e ipotesi separata: reclusione da 1 a 6 anni. Procedibilita: a querela per il furto semplice (post-Cartabia); d’ufficio per le aggravanti gravi.

Esempio pratico

Tizio entra in un supermercato e nasconde nella tasca una bottiglia di vino, uscendo senza pagare. Furto semplice (art. 624 c.p.), reclusione 6 mesi-3 anni. Diverso: Tizio scassina la cassaforte del negozio: furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.), reclusione 2-6 anni. Diverso ancora: Tizio entra nel negozio armato di pistola minacciando il commesso: non e furto ma rapina (art. 628 c.p.), reclusione 5-10 anni.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’appropriazione indebita (art. 646 c.p.): nel furto il bene viene sottratto al detentore senza il suo consenso; nell’appropriazione indebita il bene era stato regolarmente affidato all’agente che se ne appropria successivamente. Diverge dalla rapina (art. 628 c.p.): l’impossessamento avviene con violenza o minaccia alla persona, pena assai piu severa. Si distingue dall’estorsione (art. 629 c.p.): la vittima viene costretta a dare o promettere la cosa.

Riferimenti normativi

  • art. 624 c.p. – furto
  • art. 625 c.p. – aggravanti del furto
  • art. 624-bis c.p. – furto in abitazione e furto con strappo
  • art. 626 c.p. – furti minori (sotto il valore di 154 euro)
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.