In sintesi
- Il rimpatrio del lavoratore si compie ordinariamente con il ritorno nel luogo di assunzione.
- Il lavoratore può richiedere che il rimpatrio avvenga in una località diversa da lui indicata.
- La scelta alternativa è ammessa solo se non comporta un aumento di spesa per l'esercente.
- La norma bilanciava le esigenze del lavoratore con quelle economiche dell'esercente dell'aeromobile.
- Il luogo di assunzione costituisce il parametro normativo di riferimento in assenza di accordo diverso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 927 Codice della Navigazione — Luogo di rimpatrio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.
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In sintesi
Ratio e contesto sistematico
L'articolo 927 del Codice della navigazione disciplina il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione di rimpatrio a carico dell'esercente, completando la disciplina sul rimpatrio del personale navigante aeronautico iniziata con gli articoli precedenti del Capo VI. Il rimpatrio rappresenta una tutela fondamentale del lavoratore imbarcato: al termine del rapporto di lavoro o in seguito allo sbarco, il lavoratore si trova frequentemente lontano dalla propria residenza o dal luogo in cui aveva originariamente stipulato il contratto, e la norma garantisce che il costo del ritorno non ricada su di lui.
Il sistema del Codice della navigazione, che ricalca in parte la struttura del codice della navigazione marittima per quanto riguarda il lavoro a bordo, individua nel luogo di assunzione il punto di riferimento naturale per l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Questa scelta è coerente con la logica contrattuale: è nel luogo di assunzione che il lavoratore aveva accettato l'impiego, e la restituzione in quel medesimo luogo rappresenta il ripristino della situazione ante contratto.
La regola generale: rimpatrio nel luogo di assunzione
Il luogo di assunzione è il punto di partenza dell'obbligo. Per «luogo di assunzione» si intende la località in cui è stato stipulato il contratto individuale di lavoro o, secondo un'interpretazione più funzionale, il luogo in cui il lavoratore era stato ingaggiato ai fini dello svolgimento del servizio. Nella prassi aeronautica, il luogo di assunzione coincide spesso con la sede operativa dell'esercente o dell'operatore, ovvero con lo scalo base del personale di cabina e di pilotaggio.
L'obbligo di rimpatrio sorge ogni qual volta il lavoratore, al termine del rapporto, si trovi in un luogo diverso da quello di assunzione a causa delle esigenze operative del volo. L'esercente è tenuto a organizzare o finanziare il trasferimento del lavoratore verso tale destinazione, senza che ciò comporti alcun onere economico per quest'ultimo. La norma non specifica il mezzo di trasporto da impiegare, lasciando flessibilità operativa all'esercente, purché il ritorno sia «conveniente» secondo le circostanze del caso concreto.
La deroga: scelta del lavoratore di una località diversa
Il secondo capoverso introduce una deroga importante a favore del lavoratore: questi può richiedere che il rimpatrio sia effettuato verso una località diversa da quella di assunzione, da lui indicata. La norma riconosce così che il lavoratore potrebbe aver cambiato residenza, potrebbe avere familiari in luoghi diversi dal luogo di assunzione, o semplicemente potrebbe avere un interesse legittimo a fare rientro altrove.
Tuttavia, la deroga è subordinata a una condizione essenziale: che non vi sia aumento di spesa per l'esercente. Il criterio economico funge da limite all'autonomia del lavoratore nella scelta della destinazione alternativa. Se il rimpatrio verso la località indicata dal lavoratore costa quanto — o meno di — il rimpatrio verso il luogo di assunzione, l'esercente è obbligato ad acconsentire. Se invece il costo sarebbe superiore, l'esercente può legittimamente eseguire il rimpatrio verso il luogo di assunzione, senza che il lavoratore possa pretendere il riconoscimento della sua preferenza.
Nella valutazione dell'«aumento di spesa», si deve considerare la differenza di costo effettiva tra le due destinazioni, tenendo conto di trasporti, eventuali pernottamenti, e ogni altra voce rilevante. Il confronto deve essere fatto in buona fede, e l'esercente non può artificiosamente gonfiare il costo della destinazione alternativa per negare la scelta al lavoratore.
Coordinamento con le norme sul rimpatrio
L'articolo 927 va letto in stretta connessione con l'articolo 928, che disciplina la modalità alternativa di rimpatrio mediante imbarco su altro aeromobile, e con l'articolo 925, che stabilisce le indennità spettanti al lavoratore in caso di sbarco forzoso o rimpatrio. Il sistema normativo delinea così un quadro completo: il diritto al rimpatrio (con le relative indennità economiche) e le modalità esecutive di tale rimpatrio, compreso il luogo di destinazione.
Va altresì considerato il coordinamento con le norme del codice civile sul luogo di adempimento delle obbligazioni (articolo 1182 c.c.) e con i principi generali del diritto del lavoro. In assenza di accordo specifico o di deroga pattizia, il luogo di assunzione rimane il parametro legale suppletivo invalicabile.
Profili pratici e operativi
Nella pratica del trasporto aereo contemporaneo, il personale navigante è spesso assunto con contratti che identificano una base operativa come luogo di assunzione. In caso di fine rapporto, l'esercente deve assicurare il rimpatrio verso tale base. Il lavoratore che si trovi in missione all'estero ha diritto al volo di rientro verso la base, senza dover anticipare alcun costo.
La richiesta di rimpatrio verso una diversa località deve essere avanzata con ragionevole anticipo, per consentire all'esercente di organizzare logisticamente il trasferimento. Non è espressamente prevista una forma scritta per tale richiesta, ma per ragioni di certezza probatoria è consigliabile che venga formulata in modo documentabile. In caso di contestazione, l'onere di provare l'assenza di aumento di spesa — o la sua sussistenza — grava rispettivamente sul lavoratore o sull'esercente, secondo le ordinarie regole processuali.
Casi pratici
Caso 1: Pilota sbarcato all'estero: rimpatrio verso la base
Tizio, pilota con base operativa a Milano Malpensa, viene sbarcato a Londra al termine di un volo speciale. L'esercente organizza il volo di rientro verso Malpensa, che costituisce il luogo di assunzione: l'obbligo di rimpatrio è correttamente adempiuto.
Caso 2: Assistente di volo con nuova residenza: richiesta di destinazione alternativa
Caio, assistente di volo assunto a Roma Fiumicino, ha nel frattempo trasferito la residenza a Napoli. Al termine del rapporto chiede il rimpatrio verso Napoli anziché verso Roma: l'esercente verifica che il costo del biglietto aereo verso Napoli sia sostanzialmente equivalente a quello verso Roma e accetta la richiesta.
Caso 3: Richiesta di destinazione alternativa con costo maggiore
Sempronio, membro dell'equipaggio assunto a Torino, chiede al termine del contratto di essere rimpatriato a Palermo, dove risiede la sua famiglia. L'esercente dimostra che il costo del volo verso Palermo è significativamente superiore a quello verso Torino e procede correttamente con il rimpatrio verso il luogo di assunzione.
Domande frequenti
Dove deve avvenire il rimpatrio del personale navigante aeronautico?
Di regola il rimpatrio si compie nel luogo di assunzione, ovvero la località in cui è stato stipulato o si è perfezionato il contratto di lavoro. Solo su richiesta del lavoratore e senza aumento di spesa è possibile scegliere una destinazione diversa.
Il lavoratore può scegliere liberamente il luogo di rimpatrio?
No. La scelta di una diversa destinazione è un diritto del lavoratore, ma è condizionata all'assenza di costi aggiuntivi per l'esercente. Se il rimpatrio verso la località indicata comporta una spesa maggiore, l'esercente può legittimamente rimpatriare il lavoratore verso il luogo di assunzione.
Chi sostiene le spese di rimpatrio?
Le spese di rimpatrio sono integralmente a carico dell'esercente, secondo la disciplina del Capo VI del Codice della navigazione. Il lavoratore non deve anticipare né rimborsare alcun costo per il ritorno al luogo di assunzione.
Come si determina il 'luogo di assunzione' ai fini del rimpatrio?
Per luogo di assunzione si intende la località in cui è stato concluso il contratto individuale di lavoro o in cui il lavoratore era stato ingaggiato. Nella prassi aeronautica corrisponde spesso alla base operativa di assegnazione del personale navigante.