← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di urto aereo che causa danni a terzi sulla superficie, il risarcimento tra gli esercenti si ripartisce in proporzione alla gravità delle colpe rispettive.
  • Se il danno è prodotto da forza maggiore o non è possibile accertare la colpa, il risarcimento si ripartisce in parti uguali tra gli esercenti.
  • La norma disciplina i rapporti interni tra più esercenti solidalmente obbligati verso il terzo danneggiato.
  • Sono computate le colpe dei dipendenti e preposti degli esercenti, secondo il principio della responsabilità del preponente.
  • Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha aggiornato gli importi in lire originariamente previsti dall'articolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 968 Codice della Navigazione — Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".

Stesso numero, altri codici

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 968 del Codice della navigazione disciplina la ripartizione del risarcimento tra gli esercenti di aeromobili nei casi in cui un urto aereo abbia causato danni a terzi sulla superficie. Si tratta di una norma che regola i rapporti interni tra i coobbligati, presupponendo che verso il terzo danneggiato — ai sensi degli artt. 965-966 — vi sia già una responsabilità (eventualmente solidale) degli esercenti coinvolti. L'articolo fissa due criteri principali di ripartizione: la proporzione alla gravità delle colpe (quando la causa del danno è addebitabile a condotte colpose), e la divisione in parti uguali (quando il danno è da forza maggiore o la colpa non è accertabile nelle sue rispettive graduazioni).

Il criterio della gravità delle colpe

Il primo criterio di ripartizione è quello proporzionale alla colpa: il risarcimento complessivo dovuto ai terzi si divide tra gli esercenti in ragione della gravità delle colpe rispettivamente commesse da essi stessi o dai loro dipendenti e preposti, e in ragione dell'entità delle conseguenze di tali colpe. Questo criterio riprende il modello dell'art. 2055, comma 2, c.c. in materia di responsabilità solidale, che prevede l'azione di regresso in proporzione alla rispettiva colpa. La norma speciale dell'art. 968 si sostituisce alla disciplina codicistica per il settore aeronautico, introducendo un unico regime che tiene conto sia della gravità della condotta sia dell'entità causale delle sue conseguenze. Si tratta dunque di un criterio bifasico: non basta che un esercente abbia commesso una colpa più grave, occorre anche che tale colpa abbia prodotto conseguenze più rilevanti sul piano causale.

Il criterio della ripartizione in parti uguali

Il secondo criterio — ripartizione in parti uguali — opera in due distinte ipotesi: quando il danno è prodotto da forza maggiore (un evento eccezionale, imprevedibile e irresistibile che non esclude del tutto la responsabilità degli esercenti verso i terzi, ma determina l'assenza di colpa degli esercenti stessi), ovvero quando le circostanze del caso concreto rendono impossibile accertare l'esistenza della colpa o la graduazione delle colpe rispettive. Quest'ultima ipotesi costituisce una regola di chiusura che evita situazioni di stallo processuale: anche quando la prova della colpa sia insufficiente, il danno viene comunque distribuito in modo equo tra i coinvolti.

Il ruolo dei dipendenti e preposti

La norma estende espressamente il computo della colpa ai dipendenti e preposti degli esercenti: si tratta di un'applicazione del principio generale di responsabilità del preponente per i fatto dell'ausiliario (art. 2049 c.c.) adattato al contesto aeronautico. Il pilota, il copilota, il controllore di volo, il manutentore che abbia omesso controlli prescritti — tutti costoro sono «preposti» il cui comportamento colposo viene imputato all'esercente ai fini della ripartizione interna del risarcimento. Questa impostazione garantisce che l'esercente non possa aggirare la responsabilità interna allegando che la colpa fu del suo personale.

Aggiornamento degli importi e coordinamento normativo

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha aggiornato gli importi in lire previsti dall'art. 968, primo comma (da otto milioni e trecentomila lire a trecentodieci milioni di lire), adeguandoli all'inflazione intervenuta dal 1942. Oggi i massimali sono disciplinati dal quadro comunitario in materia di copertura assicurativa obbligatoria degli aeromobili (Reg. CE n. 785/2004), che impone coperture minime per incidente in funzione del peso massimo al decollo del velivolo. L'art. 968 opera in questo contesto come regola di ripartizione interna tra gli esercenti, complementare ai limiti complessivi previsti dagli artt. 971-972. Sul piano processuale, la domanda di regresso di un esercente verso un altro deve rispettare il termine decadenziale e prescrittivo previsto dall'art. 970.

Casi pratici

Caso 1: Urto da colpa comune: ripartizione proporzionale

Gli aeromobili di Tizio Airlines e Caio Aviation si scontrano durante la discesa, causando detriti che danneggiano abitazioni e feriscono persone sulla superficie. L'indagine accerta che il pilota di Tizio Airlines aveva una colpa prevalente (70%) per violazione delle separazioni verticali, e quello di Caio Aviation una colpa minore (30%): ai sensi dell'art. 968, il risarcimento complessivo ai terzi viene ripartito in modo corrispondente, con Tizio Airlines che ne sopporta il 70% nei rapporti interni.

Caso 2: Urto da forza maggiore: parti uguali

Un'eccezionale e imprevedibile turbolenza da aria chiara provoca la collisione degli aeromobili di Sempronio Cargo e Caio Air durante la crociera, con detriti che colpiscono veicoli sulla superficie. Poiché non è imputabile colpa agli equipaggi, il danno complessivo ai terzi viene ripartito in parti uguali tra i due esercenti ai sensi dell'art. 968.

Caso 3: Colpa non accertabile: ripartizione in parti uguali

I velivoli di Tizio Air e Sempronio Express si urtano in zona a radar coverage ridotta e le registrazioni di bordo risultano danneggiate: l'ANSV non riesce ad accertare la graduazione delle colpe. In applicazione dell'art. 968, essendo impossibile determinare la gravità delle colpe rispettive, il risarcimento ai terzi sulla superficie viene ripartito in parti uguali tra i due esercenti.

Domande frequenti

Come si ripartisce il risarcimento tra gli esercenti quando entrambi sono in colpa?

In proporzione alla gravità delle colpe rispettive (dei loro equipaggi e preposti) e all'entità delle conseguenze causali di tali colpe, secondo il primo criterio dell'art. 968.

Cosa succede se non è possibile accertare la colpa di nessuno degli esercenti?

Il risarcimento complessivo si ripartisce in parti uguali tra gli esercenti coinvolti, secondo la regola di chiusura prevista dall'art. 968 per i casi di fortuito o colpa non accertabile.

L'art. 968 regola i rapporti con i terzi danneggiati o tra gli esercenti?

Regola i rapporti interni tra gli esercenti coobbligati: verso il terzo danneggiato vige la solidarietà (art. 484 richiamato dall'art. 966); l'art. 968 disciplina come si ripartisce il peso economico del risarcimento tra i responsabili.

Le colpe dei dipendenti del vettore rilevano ai fini della ripartizione?

Sì: la norma espressamente include le colpe commesse dai dipendenti e preposti degli esercenti nel calcolo della ripartizione, applicando il principio di responsabilità del preponente per l'operato dei propri ausiliari.

Esiste un termine per esercitare il regresso tra esercenti?

Sì: l'art. 970 prevede la decadenza dal diritto di regresso se l'esercente non notifica agli altri obbligati l'intimazione del terzo entro tre mesi, e la prescrizione annuale dal giorno del pagamento del risarcimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.