Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 201/2022 – Durata dell’affidamento e indennizzo
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell’affidamento è fissata dall’ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all’articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all’articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all’articolo 17, comma 4.
2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La durata dell'affidamento: proporzionalità agli investimenti
L'articolo 19 del D.Lgs. 201/2022 disciplina uno degli aspetti più delicati nell'economia degli affidamenti dei servizi pubblici locali: la durata del rapporto contrattuale e la tutela degli investimenti realizzati dal gestore. La durata è un fattore critico per l'equilibrio economico-finanziario della gestione: un periodo troppo breve non consente l'ammortamento degli investimenti infrastrutturali e scoraggia l'operatore dall'investire; un periodo eccessivamente lungo cristallizza posizioni di rendita e riduce la contendibilità del mercato. Il decreto risolve questa tensione con il principio di proporzionalità: la durata è funzione degli investimenti.
Il criterio di proporzionalità
Il comma 1 stabilisce che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale in funzione della prestazione richiesta, «in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio». Il riferimento agli «investimenti proposti dall'affidatario» significa che la durata non è predeterminata dall'ente in modo astratto, ma è calibrata caso per caso sulla base del piano di investimenti che il gestore si impegna a realizzare. Un operatore che propone investimenti massicci avrà diritto a una durata più lunga di un operatore che non prevede investimenti significativi. Questo meccanismo incentiva gli investimenti infrastrutturali, che costituiscono uno dei principali obiettivi della riforma.
Il limite di cinque anni per l'in house non a rete
Il secondo periodo del comma 1 introduce un limite massimo di durata specifico per i servizi non a rete affidati in house: la durata non può essere superiore a cinque anni. Questa limitazione riflette la minore giustificazione concorrenziale dell'in house rispetto alla gara: poiché l'affidamento in house non è stato sottoposto al test del mercato, la sua durata deve essere contenuta per ridurre il periodo di esclusione della concorrenza. È tuttavia prevista una deroga: l'ente affidante può motivare nella deliberazione di affidamento le ragioni che giustificano una durata superiore a cinque anni, al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, come asseverato nel piano economico-finanziario allegato alla deliberazione.
L'indennizzo del gestore uscente
Il comma 2 disciplina il diritto all'indennizzo del gestore uscente in due ipotesi: quando la durata dell'affidamento è inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio; e quando si verifica una cessazione anticipata del rapporto. In entrambi i casi, il gestore uscente ha diritto a un indennizzo calcolato come il «valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati», rivalutato in base agli indici ISTAT e «al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi». L'indennizzo è posto a carico del subentrante (il nuovo gestore), non dell'ente affidante. Questo meccanismo tutela l'operatore che ha investito capitali nel servizio, garantendogli il recupero del valore residuo degli investimenti non ancora ammortizzati, e incentiva gli investimenti infrastrutturali anche verso la fine del periodo di affidamento. Il defalco dei contributi pubblici evita una doppia remunerazione degli investimenti già finanziati con fondi pubblici.
La coerenza con la disciplina europea
La disciplina della durata e dell'indennizzo è coerente con il quadro europeo delle concessioni (direttiva 2014/23/UE) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. In particolare, la Corte ha chiarito che la durata delle concessioni non può essere indefinita e deve essere determinata in funzione degli investimenti previsti, con un metodo che garantisca la trasparenza e la prevedibilità per tutti gli operatori del mercato. L'indennizzo del gestore uscente, analogamente, trova riscontro nella normativa europea sulle concessioni, che richiede che le condizioni di cessazione del rapporto non siano tali da scoraggiare gli investimenti privati nel settore dei servizi pubblici.
Casi pratici
Caso 1: Determinazione della durata dell'affidamento in una gara idrica
L'ATO del servizio idrico integrato della Provincia di Miramare indice una gara per l'affidamento della gestione. I concorrenti presentano piani di investimento variabili: Alfa S.p.A. propone investimenti per 80 milioni di euro con un piano di ammortamento a 25 anni, mentre Operatore Beta propone investimenti per 30 milioni con ammortamento a 15 anni. La commissione di gara valuta le offerte tenendo conto che la durata massima dell'affidamento deve essere proporzionata agli investimenti proposti: l'aggiudicazione ad Alfa prevede una durata di 25 anni, coerente con il piano di ammortamento degli investimenti proposti, mentre un'eventuale aggiudicazione a Beta avrebbe giustificato solo 15 anni.
Caso 2: Cessazione anticipata e indennizzo del gestore uscente
Il Comune di Borgonovo risolve anticipatamente il contratto di servizio con Gamma S.r.l. per grave inadempimento agli obblighi di qualità del servizio di raccolta rifiuti. Al momento della risoluzione, Gamma ha investito 2 milioni di euro in automezzi con vita utile residua di 5 anni e valore contabile non ammortizzato pari a 800.000 euro, rivalutato ISTAT a 830.000 euro. Gamma non ha ricevuto contributi pubblici per questi investimenti. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, il nuovo gestore che subentra è tenuto a corrispondere a Gamma un indennizzo di 830.000 euro. Questa somma è inserita tra i costi dell'affidamento nel bando di gara per il nuovo gestore.
Caso 3: Deroga al limite quinquennale per l'in house non a rete
Il Comune di Fondovalle affida in house a Delta S.r.l. la gestione del servizio di illuminazione pubblica, un servizio non a rete. Delta si impegna a sostituire integralmente l'illuminazione con tecnologia LED, con un investimento di 3 milioni di euro e un piano di ammortamento a 10 anni. Il Comune, nella deliberazione di affidamento, motiva la deroga al limite di cinque anni richiamando il piano economico-finanziario asseverato che dimostra la necessità di 10 anni per il recupero degli investimenti. L'affidamento è concesso per 10 anni anziché per i cinque anni ordinariamente previsti per l'in house non a rete.
Domande frequenti
La durata dell'affidamento può essere inferiore al periodo di ammortamento degli investimenti?
Sì, ma in questo caso il gestore ha diritto all'indennizzo previsto dal comma 2: il valore contabile non ammortizzato degli investimenti, rivalutato ISTAT e al netto dei contributi pubblici ricevuti. L'ente può scegliere una durata inferiore all'ammortamento se ha buone ragioni (ad esempio, esigenze di revisione del servizio), ma deve computare il costo dell'indennizzo nei costi del nuovo affidamento.
Chi paga l'indennizzo al gestore uscente: l'ente locale o il nuovo gestore?
L'art. 19, comma 2, dispone che l'indennizzo è «da porre a carico del subentrante». È quindi il nuovo gestore - non l'ente locale - che deve corrispondere l'indennizzo al gestore uscente. L'ente deve tener conto di questo onere nella struttura della gara per il nuovo affidamento, indicando l'importo dell'indennizzo nella documentazione di gara e includendolo nel piano economico-finanziario.
Il limite di 5 anni per l'in house non a rete è derogabile?
Sì, ma la deroga richiede una motivazione specifica nella deliberazione di affidamento, con riferimento alle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, come asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'art. 17, comma 4. Non è quindi una deroga automatica, ma motivata caso per caso.
I contributi pubblici ricevuti dal gestore sono detratti dall'indennizzo?
Sì. Il comma 2 prevede che l'indennizzo sia calcolato «al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi». Il principio è che il gestore non può ottenere un doppio indennizzo: se ha già ricevuto fondi pubblici per finanziare parte degli investimenti, quella parte non rientra nel calcolo del valore residuo non ammortizzato da indennizzare.