Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Mantenimento dei figli: come si calcola dopo separazione e divorzio

    Il mantenimento dei figli non viene meno con la separazione o il divorzio: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. La legge fissa i criteri di calcolo all’art. 337-ter del codice civile. Vediamo come si determina l’assegno, cosa rientra nelle spese ordinarie e in quelle straordinarie e fino a quando è dovuto.

    Il principio di proporzionalità

    Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all’altro un assegno periodico per i figli; ma il principio resta quello della ripartizione proporzionale, non della divisione a metà. L’assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente sostiene già molte spese in modo diretto.

    I criteri dell’art. 337-ter

    Il giudice determina l’assegno considerando:

    • le attuali esigenze del figlio;
    • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    • le risorse economiche di entrambi;
    • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale.

    Spese ordinarie e spese straordinarie

    È una distinzione fondamentale. Le spese ordinarie (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane) sono coperte dall’assegno mensile. Le spese straordinarie – non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università – sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori.

    Fino a quando spetta

    L’obbligo non cessa al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ma ancora studente o in cerca di prima occupazione continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente; la giurisprudenza tende però a non tutelare il “mantenimento a vita” di chi, per inerzia, non cerca lavoro. Per i figli disabili valgono le tutele rafforzate previste per i soggetti non autosufficienti.

    Un esempio concreto

    Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500. I due figli vivono prevalentemente con Caia. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice potrebbe porre a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilire che le spese straordinarie (per esempio l’apparecchio ortodontico o l’iscrizione all’università) siano divise al 50%. Gli importi non derivano da una formula matematica fissa, ma dalla valutazione complessiva dei criteri di legge.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il mantenimento dei figli si divide a metà?

    No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza presso ciascuno. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.

    Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?

    Finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se il figlio raggiunge un’occupazione stabile o se, per colpa sua, non si attiva.

    Cosa sono le spese straordinarie?

    Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall’assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri stabiliti dal giudice.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola, Figli a carico e Assegno all’ex coniuge deducibile.

  • Art. 2 D.Lgs. 36/2023 – Principio della fiducia

    1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondano sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  • Art. 1 D.Lgs. 36/2023 – Principio del risultato

    1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
  • Art. 44 L. 104/1992 – Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 68 L. 633/1941 – Riproduzione per uso personale (reprografia)

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 43 L. 104/1992 – Abrogazioni

    1. Sono abrogati l’articolo 230 del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1297, gli articoli 415 e 416 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
  • Art. 42 L. 104/1992 – Riserva di interpretazione

    1. Le norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, anche se contenute in leggi diverse dalla presente, sono interpretate e applicate secondo i principi sanciti dalla presente legge.
  • Art. 41 L. 104/1992 – Compiti dello Stato

    1. Lo Stato definisce con leggi specifiche i principi fondamentali e le norme generali in materia di integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
  • Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

    2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

  • Art. 6 L. 633/1941 – Acquisto del diritto a titolo originario

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 39 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

    1. Le regioni esercitano, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti, funzioni amministrative e funzioni programmatorie in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
  • Art. 38 L. 104/1992 – Convenzioni

    1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concludere convenzioni con i soggetti privati per l’erogazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.