Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 D.Lgs. 286/1998 – Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.
  • Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro dei fabbricanti

    Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    o psicotrope.

    1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

    2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio di lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanze, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.

    3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

    4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanze devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate. Torna al sommario

  • Art. 110 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività

    Art. 110 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ESMA istituisce un registro non esaustivo delle entità che prestano servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59 o 61.

    2. Il registro contiene almeno la denominazione commerciale o il sito web di un’entità non conforme e il nome dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni.

    3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell’ESMA in un formato leggibile meccanicamente ed è aggiornato periodicamente per tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze o di eventuali informazioni comunicate all’ESMA in merito alle entità non conformi registrate. Il registro permette l’accesso centralizzato alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi nonché dall’ABE.

    4. L’ESMA aggiorna il registro per includervi informazioni su qualsiasi caso di violazione del presente regolamento indentificato di propria iniziativa a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel quale ha adottato una decisione a norma del paragrafo 6 di tale articolo nei confronti di un soggetto non conforme che presta servizi per le cripto-attività, o qualsiasi informazione relativa a soggetti che prestano servizi per le cripto-attività senza la necessaria autorizzazione o registrazione trasmessa dalle autorità di vigilanza competenti di paesi terzi.

    5. Nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’ESMA può esercitare i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all’articolo 94, paragrafo 1, nei confronti dei soggetti non conformi che prestano servizi per le cripto-attività.

  • Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata r

    Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata r

    Art. 83 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.

    In vigore dal 29/12/1974 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all’art. 2195, n. 1 del codice civile, o
    attivita’ agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i
    piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto,
    nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta
    generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o
    ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
    1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
    componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonche’ per le relative
    lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
    reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1
    settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
    imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina
    applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante
    dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato
    dell’imposta che vi e’ eventualmente incorporata. Tuttavia per i
    prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto
    1957, n. 757, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la
    detrazione sia stata gia’ operata, e’ determinata applicando
    all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
    1954, n. 570, e successive modificazioni;
    2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
    stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di
    vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
    La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
    lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
    doganali e puo’ essere applicata, a scelta del contribuente:
    a) o nella misura corrispondente alle quantita’ di beni, distinti per gruppi
    merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato
    per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
    presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio
    1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
    semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
    quelli acquistati o importati in data piu’ recente. La vidimazione puo’
    essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto;
    b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle
    imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
    7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al
    n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non e’
    ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione
    una volta tanto, per i quali e’ consentita la detrazione di cui al n. 1)
    del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora
    posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    La detrazione prevista nei commi precedenti puo’ essere applicata con
    riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
    oggetto dell’attivita’ esercitata nonche’ alle relative lavorazioni, anche
    dai contribuenti che esercitano attivita’ intermediarie nella circolazione
    di beni, di cui all’art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui
    alla lettera b) del secondo comma e’ pero’ ridotta al 10 per cento per i
    contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per
    quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per
    quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso.
    Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche
    agli effetti del presente articolo.”

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  • Art. 41 D.Lgs. 286/1998 – Assistenza sociale

    1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale.
  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Aninsei

    Nelle scuole private laiche aderenti ad Aninsei le tutele per la genitorialità si fondano sul D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità), arricchite dall’integrazione contrattuale. Il CCNL Aninsei assicura il 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio, migliorando il minimo legale.

    In sintesi

    La maternità nelle scuole private laiche si basa sul D.Lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di 5 mesi, indennità INPS all’80% integrata dal CCNL Aninsei fino al 100%. I congedi parentali seguono la legge (fino a 3 mesi per genitore, entro i 12 anni del figlio). La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi a carico INPS. Il divieto di licenziamento per maternità è fissato dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma principale
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022
    Integrazione CCNL
    Retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità: legge e integrazione CCNL Aninsei
    Istituto Durata Trattamento economico (legge) Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione (INPS) Integrazione al 100% a carico datore
    Congedo parentale (madre o padre) Max 3 mesi ciascuno; max 9-11 tot 30-80% retribuzione (INPS, per età figlio) Nessuna integrazione specifica prevista
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% (INPS) — (già al 100% per legge)
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/gg (1 ora se orario < 6 ore) 100% (INPS)
    Malattia del figlio < 3 anni Illimitata (senza retribuzione) Nessuna indennità legale

    La paternità obbligatoria è attualmente fissata in 10 giorni lavorativi (L. 234/2021, come modificata). I giorni sono da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento.

    Il congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi complessivi. La lavoratrice può scegliere tra due modalità:

    • Formula standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
    • Formula flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, se il medico attesta che la prosecuzione dell’attività lavorativa non comporta rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro.

    Durante il congedo obbligatorio è vietato il licenziamento della lavoratrice (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino. La legge garantisce l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione; il CCNL Aninsei integra tale indennità fino al 100%, a carico del datore di lavoro, per l’intero periodo del congedo obbligatorio.

    Il congedo parentale

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa, disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore lavoratore dipendente di assentarsi per un massimo di 3 mesi individualmente. Il totale tra entrambi i genitori non può superare i 9 mesi (elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di età del figlio, in modo continuativo o frazionato.

    Il trattamento economico durante il congedo parentale è fissato dalla legge:

    • Primi 3 mesi totali tra i genitori (per figli fino a 6 anni): indennità INPS pari all’80% della retribuzione (dal 2023, per il primo mese di ciascun genitore; per gli altri periodi rimane la percentuale del 30%);
    • Figli da 6 a 12 anni: 30% della retribuzione, solo se sussiste una delle condizioni di reddito previste dalla legge; altrimenti il congedo è non retribuito.

    Paternità obbligatoria

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (L. 234/2021, come successivamente modificata), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento. Il congedo è retribuito al 100% a carico dell’INPS. È autonomo rispetto al congedo parentale e al congedo di maternità della madre: i giorni non si sottraggono dal monte-ferie del padre né dal congedo parentale.

    Divieto di licenziamento e garanzie

    La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di adozione e affidamento. L’eventuale licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo. Il datore non può nemmeno spostare la lavoratrice a mansioni inferiori senza il suo consenso durante la gravidanza e nei 7 mesi successivi al parto.

    Casi pratici

    Caia – Maternità con integrazione al 100%
    Caia è docente di scuola primaria (livello V) con uno stipendio lordo di 1.589,64 euro mensili. Va in congedo obbligatorio dal 1° marzo 2026 (2 mesi prima del parto previsto per il 1° maggio). La legge garantisce l’80%: circa 1.271 euro mensili da INPS. Il CCNL Aninsei obbliga il datore a integrare fino al 100%: Caia riceve l’importo pieno di 1.589,64 euro mensili per tutti i 5 mesi. Il datore anticipa l’indennità INPS e integra la differenza.
    Tizio – Paternità obbligatoria
    Tizio è bidello (livello I) in un asilo nido privato laico. Nasce suo figlio il 10 gennaio 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% da INPS, da fruire entro il 10 giugno 2026. Tizio li chiede subito dopo la nascita (dal 13 al 26 gennaio 2026, escluso il fine settimana). Il datore non può opporsi.
    Sempronia – Congedo parentale frazionato
    Sempronia è docente di scuola secondaria (livello VI). Al rientro dal congedo obbligatorio, decide di fruire del congedo parentale frazionato: 2 settimane a settembre 2026 e 6 settimane a gennaio 2027, per un totale di 2 mesi. Il figlio ha meno di 6 anni: per il primo mese (il più recente) l’INPS eroga l’80% della retribuzione; per il secondo mese il 30%. Il CCNL Aninsei non prevede integrazione sul congedo parentale: Sempronia per il secondo mese percepisce solo il 30% da INPS.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo (oppure 1+4 con la formula flessibile). È obbligatorio e non rinunciabile.
    Il CCNL Aninsei integra l’indennità di maternità?
    Sì. La legge garantisce l’80% della retribuzione a carico INPS. Il CCNL Aninsei prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per tutto il congedo obbligatorio.
    Quanto dura il congedo parentale?
    Ciascun genitore può fruire fino a 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi tra entrambi (elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi), entro i 12 anni del figlio. La retribuzione varia dall’80% al 30% a seconda del periodo, per i figli fino a 6 anni.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% da INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Si tratta di un diritto autonomo, distinto dal congedo parentale.
    Si può essere licenziati durante la gravidanza?
    No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. L’eventuale licenziamento è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità è fissata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158). L’integrazione contrattuale è prevista dal CCNL Aninsei vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 142 D.Lgs. 174/2016 – Opposizione

    Art. 142 D.Lgs. 174/2016 – Opposizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.

    2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

    3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

    4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

    5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell’udienza all’opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.

  • Art. 57 T.U. Stupefacenti – Procedura di esportazione di stupefacenti

    Art. 57 T.U. Stupefacenti – Esportazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, atraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

    2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

    3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

    4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

    5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di epsortazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

    6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Torna al sommario

  • Art. 28 TUIR: Determinazione del reddito domenicale

    Art. 28 TUIR: Determinazione del reddito domenicale

    Art. 28 TUIR – Determinazione del reddito domenicale

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

    “1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

    2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

    3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze , previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

    4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.

    4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia.

    4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.

    4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).”

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.