In sintesi
- In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento, si applicano gli artt. 482-487 del Codice della navigazione (disciplina dell'urto fra navi).
- L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, con una definizione funzionale che supera il mero criterio dell'altitudine.
- Il rinvio agli artt. 482-487 comporta l'applicazione dei criteri di ripartizione della responsabilità basati sulla colpa (singola, comune, fortuita o incerta).
- La norma coordina la disciplina marittima e quella aeronautica attraverso un rinvio recettizio alle norme sull'urto navale.
- Il regime si applica sia agli urti fra soli aeromobili sia a quelli misti (aeromobile-nave), assicurando uniformità di trattamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 966 Codice della Navigazione — Danni da urto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 966 del Codice della navigazione estende al settore aeronautico la disciplina dell'urto fra navi, dettata dagli artt. 482-487 per la navigazione marittima. La scelta del legislatore del 1942 di non creare un regime autonomo per l'urto aeronautico, bensì di rinviare alle norme marittime, riflette la condivisione di principi comuni alla navigazione in genere: responsabilità per colpa, ripartizione proporzionale in caso di colpa comune, regime forfetario in caso di fortuito o colpa incerta. Si tratta di un rinvio formale che incorpora l'intera disciplina delle norme citate, ivi compresi i criteri presuntivi e le regole di prova.
Nozione di 'aeromobile in volo': la definizione funzionale
La norma fornisce una precisa definizione temporale dello stato di volo: l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo (decollo) fino al termine di quelle di approdo (atterraggio). Questa definizione — diversa da quella adottata in altri contesti normativi, come la Convenzione di Chicago 1944 in materia di sicurezza della navigazione aerea — è di tipo funzionale e operativo: non rileva che l'aeromobile si trovi a quote elevate, ma che abbia iniziato le operazioni di decollo o non abbia ancora completato quelle di atterraggio. Ne consegue che incidenti verificatisi durante il rullaggio preliminare al decollo, o durante la fase di avvicinamento prima del tocco in pista, ricadono nella nozione di 'volo' ai sensi di questa disposizione e sono soggetti al regime dell'urto.
Disciplina dell'urto: rinvio agli artt. 482-487
Il contenuto degli artt. 482-487, cui l'art. 966 rinvia, può essere così sintetizzato: l'art. 482 qualifica l'urto come fatto generatore di responsabilità; l'art. 483 regola l'urto dovuto a colpa di una sola nave (l'esercente colpevole risponde integralmente); l'art. 484 disciplina l'urto da colpa comune (responsabilità ripartita in proporzione alla rispettiva gravità della colpa, con solidarietà verso i terzi danneggiati per i danni alle persone); l'art. 485 disciplina l'urto da fortuito o causa non accertata (ciascun esercente sopporta i danni subìti); l'art. 486 estende le norme anche ai danni causati da spostamento d'aria o altra causa analoga senza collisione materiale; l'art. 487 prevede l'applicazione delle stesse norme agli urti fra navi e aeromobili. Il rinvio dell'art. 966 di fatto replica e sintetizza questa costruzione sistematica anche per gli urti fra aeromobili e per quelli misti aeromobile-nave.
Urto misto aeromobile-nave
L'art. 966 contempla espressamente il caso dell'urto fra un aeromobile in volo e una nave in movimento. La compresenza di due tipologie di mezzi di trasporto appartenenti a settori diversi — navigazione aerea e navigazione marittima — è risolta attraverso l'applicazione uniforme degli artt. 482-487, che già nella loro formulazione originaria erano stati concepiti con attenzione alla possibilità di interazione tra le due modalità. Questo approccio garantisce che anche in caso di sinistro misto il regime di responsabilità sia univoco, evitando conflitti di qualificazione e problemi di legge applicabile nelle situazioni interne.
Profili pratici e coordinamento internazionale
Sul piano pratico, la norma rileva principalmente nei procedimenti civili di risarcimento seguenti a incidenti in fase di decollo o atterraggio, o a impatti in quota fra aeromobili. Il coordinamento con la disciplina internazionale è parziale: la Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi sulla superficie — pur non essendo richiamata dall'art. 966 — costituisce il parametro di riferimento internazionale per i danni a terzi in caso di urto aereo, mentre gli artt. 966-972 del Codice regolano i rapporti tra gli esercenti. Per gli aspetti assicurativi, il Reg. CE n. 785/2004 impone coperture minime obbligatorie per la responsabilità degli esercenti di aeromobili, che costituiscono il quadro entro cui si colloca la limitazione del debito di cui agli artt. 971-972. In sede probatoria, nei giudizi fondati sull'art. 966, assumono rilievo le registrazioni dei sistemi di volo (flight data recorder, cockpit voice recorder), i rapporti dell'ANSV e la documentazione dei controlli del traffico aereo.
Casi pratici
Caso 1: Urto fra due aeromobili in fase di avvicinamento
Durante le manovre di avvicinamento all'aeroporto, l'aeromobile di Tizio Airlines urta quello di Caio Aviation: entrambi i velivoli erano in 'volo' ai sensi dell'art. 966. L'indagine accerta colpa comune dei rispettivi piloti, con applicazione dell'art. 484 (richiamato dall'art. 966) che comporta la ripartizione della responsabilità in proporzione alla gravità delle rispettive colpe.
Caso 2: Collisione fra aeromobile in decollo e nave in rada
Un aeromobile di Sempronio Cargo, durante le manovre di involo da uno scalo costiero, urta una nave portacontainer di Caio Shipping che stava manovrando in prossimità della pista: il danno è imponente. Si applica l'art. 966, che estende agli urti misti aeromobile-nave le norme degli artt. 482-487, con accertamento della colpa di ciascun esercente secondo i criteri dell'urto navale.
Caso 3: Urto durante il rullaggio pre-decollo
Due aeromobili si urtano in pista durante la fase di rullaggio che precede immediatamente il decollo: Tizio Airlines sostiene che, non essendo ancora iniziato il volo in senso stretto, si applichi la disciplina comune della responsabilità civile. La norma, tuttavia, considera l'aeromobile 'in volo' dall'inizio delle manovre per l'involo, con conseguente applicazione del regime speciale dell'art. 966 anche a questa fase.
Domande frequenti
Quando si considera un aeromobile 'in volo' ai sensi dell'art. 966?
Dall'inizio delle manovre per l'involo (decollo) fino al termine di quelle di approdo (atterraggio), indipendentemente dalla quota raggiunta.
Quali norme si applicano in caso di urto fra aeromobili?
Si applicano gli artt. 482-487 del Codice della navigazione, dettati per l'urto fra navi: responsabilità per colpa singola, ripartizione in caso di colpa comune, regime del fortuito in caso di causa non accertata.
Come si ripartisce la responsabilità se entrambi gli esercenti sono in colpa?
Ai sensi dell'art. 484 (richiamato dall'art. 966), la responsabilità si ripartisce in proporzione alla gravità delle rispettive colpe; per i danni alle persone gli esercenti sono solidalmente responsabili verso i terzi.
L'art. 966 si applica anche all'urto fra un aeromobile e una nave?
Sì: la norma contempla espressamente il caso dell'urto fra un aeromobile in volo e una nave in movimento, assoggettandolo allo stesso regime degli artt. 482-487.
Cosa accade se non è possibile accertare la colpa di nessuno degli esercenti?
Si applica l'art. 485: ciascun esercente sopporta i danni subiti dal proprio aeromobile e non può chiedere risarcimento all'altro, trattandosi di fortuito o causa non accertata.