Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 77 Imp. Reg. – decadenza dell’azione del contribuente

    Art. 77 Imp. Reg. – decadenza dell’azione del contribuente

    Art. 77 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione del contribuente

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il rimborso dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

    2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell’imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell’art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.

    3. La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

    4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

  • 730 precompilato online: come accedere e inviare con SPID o CIE

    In sintesi

    • Accesso con identita digitale: puoi entrare nell’area riservata usando SPID, CIE (Carta d’identita elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
    • Disponibile dal 30 aprile: ogni anno l’Agenzia delle Entrate mette online il 730 precompilato a partire dal 30 aprile.
    • Tre passi principali: controlla i dati precompilati, accetta o modifica, poi invia direttamente dal sito.
    • Modalita semplificata: e disponibile anche una versione guidata con linguaggio piu chiaro, che riporta automaticamente le modifiche nel modello.
    • Scadenza unica: il 730 precompilato va presentato entro il 30 settembre, sia online che tramite Caf o sostituto d’imposta.
    • Ricevuta online: dopo l’invio, la ricevuta e disponibile nell’area dedicata e nella sezione ‘Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia’.

    Come funziona il 730 precompilato online

    Ogni anno, a partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 gia in parte compilato sul proprio sito web. Si chiama ‘730 precompilato’ perche contiene gia molti dati che l’Agenzia ha raccolto da altri soggetti: il datore di lavoro, la banca, le strutture sanitarie, i fondi pensione. Il tuo compito e controllare che siano giusti, eventualmente correggerli o aggiungere informazioni mancanti, e poi inviare tutto online.

    Per accedere al servizio, ti serve una delle tre identita digitali riconosciute: SPID (il Sistema pubblico d’identita digitale), la CIE (Carta d’identita elettronica) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai cittadini, salvo casi particolari previsti dalla normativa (DL n. 76/2020).

    Una volta dentro, puoi scegliere la modalita di compilazione ordinaria oppure quella semplificata e guidata: quest’ultima propone le informazioni con un linguaggio piu accessibile e trasferisce automaticamente le modifiche nei campi del modello 730. In entrambi i casi, dopo aver controllato e confermato i dati, puoi inviare la dichiarazione direttamente dal sito senza muoverti di casa.

    Strumenti di accesso e canali di presentazione del 730 precompilato
    Canale Cosa fare
    SPID Accesso diretto all'area riservata AdE con identita digitale personale
    CIE (Carta d'identita elettronica) Accesso diretto tramite lettore o app CieID
    CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Accesso diretto con smart card e pin
    Sostituto d'imposta (datore di lavoro) Consegna delega di accesso + modello 730-1 in busta chiusa
    Caf o professionista abilitato Consegna delega + 730-1; il Caf ottiene e trasmette il modello
    Scadenza presentazione Entro il 30 settembre (prorogato se cade di sabato o festivo)

    Esempio pratico

    • Tizio, lavoratore dipendente, accede il 15 maggio al sito www.agenziaentrate.gov.it con le sue credenziali SPID. Trova il 730 gia compilato con i redditi certificati dal datore di lavoro e le spese sanitarie comunicate dalla farmacia. Nota che mancano le spese scolastiche dei figli: le aggiunge tramite la modalita guidata. Il sistema aggiorna il prospetto di liquidazione mostrando un rimborso a suo favore. Tizio conferma e invia. La ricevuta appare subito nell’area riservata.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area riservata
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Scontrini, ricevute e fatture delle spese da aggiungere o modificare
    • Modello 730-1 (scheda 8/5/2 per mille), se si presenta tramite sostituto o Caf
    • Delega scritta di accesso al 730 precompilato, se si utilizza un intermediario

    Chi accetta il 730 senza modifiche

    Scenario. Caia e una pensionata. Apre il 730 precompilato con la sua CIE e vede che tutti i dati sono corretti: pensione, interessi sul conto corrente, nessuna spesa aggiuntiva da inserire.

    Come si applica. Poiche non apporta modifiche, Caia puo accettare il modello cosi com’e e inviarlo con un clic. Non deve esibire documenti: l’Agenzia delle Entrate non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da soggetti terzi.

    In pratica

    • Accetta il 730 precompilato senza modifiche: nessun documento da conservare per i controlli sugli oneri gia precompilati.
    • Il rimborso eventuale arrivera direttamente nella rata di pensione, di norma a partire da agosto o settembre.
    • La ricevuta dell’invio e disponibile nell’area riservata del sito AdE.

    Chi modifica il 730 e lo invia direttamente

    Scenario. Sempronio ha un figlio che pratica sport. L’Agenzia non ha ricevuto quelle spese, quindi non compaiono nel precompilato. Sempronio vuole aggiungerle prima di inviare.

    Come si applica. Sempronio entra con SPID, aggiunge le spese sportive del figlio tramite la modalita guidata e il sistema ricalcola il prospetto di liquidazione. Invia il 730 modificato entro il 30 settembre. Poiche ha modificato dati che incidono sull’imposta, l’Agenzia potra controllare solo i documenti relativi a quelle modifiche specifiche, non tutti gli oneri precompilati.

    In pratica

    • Conserva le ricevute delle spese che hai aggiunto o modificato: potrebbero essere richieste in caso di controllo.
    • Gli oneri precompilati che non hai toccato restano esenti da controllo documentale.
    • Se dopo l’invio ti accorgi di un errore, puoi presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre o usare il modello REDDITI.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora usare le credenziali Fisconline?

    L’Agenzia delle Entrate non rilascia piu credenziali proprie ai nuovi utenti. Chi le aveva gia puo continuare a usarle per accedere ai servizi telematici, ma per i nuovi accessi e necessario SPID, CIE o CNS.

    Entro quando devo inviare il 730 precompilato?

    Entro il 30 settembre. Se quella data cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza e prorogata al primo giorno feriale successivo.

    Cosa succede se non modifico nulla e invio il 730 cos'i com'e?

    Se presenti il 730 precompilato senza modifiche direttamente online o tramite il sostituto d’imposta, l’Agenzia non effettuera i controlli documentali sugli oneri gia comunicati da terzi (es. spese sanitarie, interessi sul mutuo).

    Posso delegare qualcuno ad accedere al mio 730 precompilato?

    Si. Puoi autorizzare una persona di fiducia a operare nel tuo interesse seguendo le modalita descritte sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, puoi consegnare apposita delega al tuo Caf, professionista o sostituto d’imposta.

    Cosa faccio se mi accorgo di un errore dopo aver inviato il 730?

    Puoi presentare un Mod. 730 integrativo entro il 26 ottobre (se l’integrazione ti e favorevole o l’imposta resta invariata) oppure il modello REDDITI Persone fisiche 2026 entro il 2 novembre se emerge un maggior debito.

    Il 730 senza sostituto funziona allo stesso modo?

    Si, puoi presentare il 730 precompilato senza sostituto direttamente online o tramite Caf. Se emerge un debito, paghi con F24; se emerge un credito, il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di dicembre.

  • Art. 104 L. 633/1941

    Art. 104 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

    Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19. 1 bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis.

    2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19 […]; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. 2 bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

    3. L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52.

    4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

    5. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6.

  • Art. 235 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    Art. 235 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.

    2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

    3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

    4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

  • Attività fisica adattata (AFA) e detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Cos’è l’AFA: l’attività fisica adattata è un programma di esercizio fisico strutturato, prescritto da un medico, per persone con patologie croniche o limitazioni funzionali.
    • Detrazione 19%: le spese per l’AFA rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: come per tutte le spese sanitarie, la detrazione si calcola sulla parte eccedente 129,11 euro (la soglia minima di spesa che resta a carico del contribuente).
    • Rigo E1 del 730: le spese vanno indicate nel rigo E1 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie.
    • Pagamento tracciabile: se la prestazione è erogata da strutture private non accreditate al SSN, il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta, ecc.).
    • Documentazione: conserva la prescrizione medica e la ricevuta o fattura della struttura che ha erogato il servizio.

    Che cosa si intende per attività fisica adattata e come funziona la detrazione

    L’attività fisica adattata, comunemente chiamata AFA, è un programma di esercizio fisico progettato su misura per persone che, a causa di una patologia cronica, di una disabilità motoria o di una limitazione funzionale, non possono svolgere attività fisica convenzionale. Esempi tipici sono i programmi per persone con osteoporosi, lombalgia cronica, scompenso cardiaco o esiti di ictus. L’AFA viene prescritta o consigliata dal medico curante o dallo specialista e svolta in strutture apposite o in palestre convenzionate.

    Dal punto di vista fiscale, le spese sostenute per l’AFA possono rientrare nella categoria delle spese sanitarie e dare diritto alla detrazione IRPEF del 19%. Come per tutte le spese sanitarie, la detrazione non si applica sull’intera spesa ma solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia è unica per l’insieme di tutte le spese sanitarie che indichi nel tuo 730: non si ripete per ogni tipologia di spesa.

    Per poter detrarre le spese per l’AFA è fondamentale che la prestazione sia inquadrabile come prestazione sanitaria. In pratica, occorre che il programma sia prescritto o supervisionato da una figura sanitaria abilitata (medico, fisioterapista o altro professionista sanitario riconosciuto) e che la struttura che lo eroga rilasci una documentazione adeguata. Una semplice ricevuta di una palestra commerciale per un corso generico di ginnastica non è sufficiente.

    Tieni presente anche la regola sul pagamento: se la prestazione è erogata da una struttura privata non accreditata al Servizio sanitario nazionale, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili – bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito o carta prepagata. Il pagamento in contanti non consente la detrazione. Se invece la struttura è pubblica o accreditata SSN, l’obbligo di tracciabilità non si applica.

    Spese AFA: schema della detrazione
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19% delle spese sostenute
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro sul totale delle spese sanitarie
    Rigo nel 730 E1 – Spese sanitarie
    Pagamento tracciabile Obbligatorio per strutture private non accreditate SSN
    Documentazione minima Prescrizione medica + fattura/ricevuta della struttura

    Esempio pratico

    • Tizio ha una lombalgia cronica e nel 2025 ha frequentato un ciclo di AFA presso una struttura privata non accreditata SSN, spendendo 480 euro. Nessun’altra spesa sanitaria nell’anno. Tizio ha pagato con bonifico. La franchigia di 129,11 euro si sottrae: 480 – 129,11 = 350,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 66 euro di risparmio IRPEF. Tizio indica 480 euro nel rigo E1, colonna 2.

    Documenti necessari

    • Prescrizione o certificazione medica che attesta la necessità dell’attività fisica adattata
    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura erogante, con indicazione della natura della prestazione e, se rilevante, della figura professionale
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, estratto carta) per strutture private non accreditate SSN
    • Eventuale documentazione della patologia di base (diagnosi specialistica) in caso di controllo

    Persona con osteoporosi che frequenta un programma AFA

    Scenario. Caio, 68 anni, ha l’osteoporosi. Il medico di base gli ha prescritto un ciclo di AFA presso un centro fisioterapico privato non accreditato SSN. Ha speso 600 euro nel 2025, pagati con carta di debito. Non ha altre spese sanitarie.

    Come si applica. La spesa rientra tra le spese sanitarie del rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 600 – 129,11 = 470,89 euro. La detrazione del 19% è pari a circa 89 euro. Poiché ha pagato con carta di debito, il requisito di tracciabilità è soddisfatto.

    In pratica

    • Indicare 600 euro nel rigo E1, colonna 2.
    • Conservare la prescrizione medica e la ricevuta di pagamento.

    Contribuente con altre spese sanitarie nello stesso anno

    Scenario. Sempronio ha speso nel 2025: 300 euro per l’AFA e 200 euro per visite mediche generiche. Totale spese sanitarie: 500 euro.

    Come si applica. Tutte le spese sanitarie confluiscono nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica una sola volta sul totale: 500 – 129,11 = 370,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 70 euro. Non si paga due volte la franchigia per avere due tipi di spesa sanitaria diversi.

    In pratica

    • Sommare le spese AFA e le visite mediche nel rigo E1 (totale 500 euro).
    • La franchigia di 129,11 euro si applica una sola volta sull’intero importo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'AFA in palestra senza prescrizione medica è detraibile?

    No. Perché le spese di attività fisica siano inquadrabili come spese sanitarie detraibili occorre che la prestazione abbia una valenza terapeutica o riabilitativa, documentata da una prescrizione medica e da documentazione della struttura che attesti la natura sanitaria del servizio. Un abbonamento ordinario in palestra non è una spesa sanitaria.

    Quanto è la franchigia sulle spese mediche?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese AFA sostenute per un familiare a carico?

    Sì. Come per le altre spese sanitarie, quelle sostenute per familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione, a condizione che il documento di spesa sia intestato al contribuente o al familiare a carico.

    Devo pagare con bonifico?

    Dipende dalla struttura. Per strutture private non accreditate al SSN il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta di debito/credito, prepagata). Per strutture pubbliche o accreditate SSN l’obbligo non vale.

    Dove si indica nel 730?

    Le spese per AFA vanno indicate nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E (spese sanitarie generali). Se sono collegate a una patologia esente, possono andare in colonna 1 del rigo E1.

  • Art. 75 Imp. Reg. – Applicazione e pagamento delle pene (abrogato)

    Art. 75 Imp. Reg. – Applicazione e pagamento delle pene (abrogato)

    Art. 75 D.P.R. 131/1986

    Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.473. Fonte: Normattiva.

  • CCNL Gas-Acqua: stipendi 2026 per livello

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Dal 1° luglio 2026 i minimi tabellari integrati del CCNL gas acqua vanno da 1.782,14 € (livello 1) a 3.577,50 € (Quadri) lordi al mese, per 14 mensilità. Al 3° livello sono 2.191,09 €, al 5° 2.494,19 €. Le prossime tranche arrivano il 1° luglio 2027 e il 1° ottobre 2027, quando il 1° livello salirà a 1.858,78 €. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale è di 38 ore settimanali medie e l’indennità di reperibilità è di 23,88 € al giorno feriale. Scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono ai minimi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Anfida · Proxigas · Assogas · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabelle retributive CCNL gas acqua 2026: minimi per livello

    Il CCNL gas acqua fissa all’art. 36 i minimi tabellari integrati di ciascun livello: sono importi mensili lordi che valgono per 14 mensilità. La tabella riporta tutte le decorrenze del rinnovo 2025-2027; la colonna in grassetto è quella in vigore da luglio 2026.

    Minimi tabellari integrati mensili lordi per livello (art. 36 CCNL gas-acqua)
    Livello Parametro Dal 1/7/2025 Dal 1/7/2026 Dal 1/7/2027 Dal 1/10/2027
    Quadri 200,74 3.493,60 € 3.577,50 € 3.661,40 € 3.731,31 €
    8° 181,29 3.154,98 € 3.230,75 € 3.306,52 € 3.369,66 €
    7° 167,50 2.915,01 € 2.985,02 € 3.055,03 € 3.113,37 €
    6° 153,69 2.674,75 € 2.738,99 € 2.803,23 € 2.856,76 €
    5° 139,96 2.435,69 € 2.494,19 € 2.552,69 € 2.601,44 €
    4° 131,42 2.287,08 € 2.342,01 € 2.396,94 € 2.442,72 €
    3° 122,95 2.139,70 € 2.191,09 € 2.242,48 € 2.285,31 €
    2° 111,15 1.934,30 € 1.980,76 € 2.027,22 € 2.065,94 €
    1° 100,00 1.740,34 € 1.782,14 € 1.823,94 € 1.858,78 €

    Nota: importi lordi mensili, esclusi scatti di anzianità, superminimi, indennità e l’EDR di 10,33 €. Ai Quadri spetta in più l’indennità di funzione di 51,65 € per 12 mensilità (art. 39). Fonte: accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025, art. 36 «Minimi tabellari integrati», pubblicato dalla Filctem-Cgil.

    Aumenti CCNL gas acqua 2025-2027 per livello

    L’aumento di 260 € è riferito al parametro medio 143,53 ed è riparametrato su ogni livello (valore punto convenzionale 25 €). Ai lavoratori in forza al 1° luglio 2025 è stata pagata con la busta di luglio 2025 una tantum per il periodo gennaio-giugno 2025, in proporzione ai mesi di servizio.

    Aumenti mensili dei minimi per tranche e una tantum
    Livello 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027 1/10/2027 Totale Una tantum luglio 2025
    Quadri +125,87 € +83,90 € +83,90 € +69,91 € +363,58 € 321,69 €
    8° +113,67 € +75,77 € +75,77 € +63,14 € +328,35 € 290,52 €
    7° +105,02 € +70,01 € +70,01 € +58,34 € +303,38 € 268,42 €
    6° +96,36 € +64,24 € +64,24 € +53,53 € +278,37 € 246,29 €
    5° +87,75 € +58,50 € +58,50 € +48,75 € +253,50 € 224,29 €
    4° +82,40 € +54,93 € +54,93 € +45,78 € +238,04 € 210,60 €
    3° +77,09 € +51,39 € +51,39 € +42,83 € +222,70 € 197,03 €
    2° +69,69 € +46,46 € +46,46 € +38,72 € +201,33 € 178,12 €
    1° +62,70 € +41,80 € +41,80 € +34,84 € +181,14 € 160,25 €

    Oltre ai minimi, il rinnovo destina al premio di risultato aziendale un ARAP (ammontare retributivo annuale di produttività) di 210 € l’anno sul parametro medio per il 2026 e per il 2027, pagato l’anno successivo secondo gli accordi aziendali. Al termine del contratto, se l’inflazione IPCA al netto degli energetici importati del 2025-2027 si discosta di almeno lo 0,5% da quella prevista, i minimi possono essere adeguati da giugno 2028.

    Fonte: testo dell’accordo di rinnovo CCNL gas-acqua dell’8 maggio 2025 (parte economica, artt. 25, 36 e 39) e comunicato unitario Filctem, Femca e Uiltec. Valori verificati l’8 ottobre 2026.

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    Livelli CCNL gas acqua: parametri e scolarità di riferimento

    I livelli sono nove: dal 1° (parametro 100) all’8° (181,29), più i Quadri (200,74). Il rinnovo del 2025 ha inserito nelle declaratorie dell’art. 18 una scolarità minima di riferimento per ciascun livello:

    Scolarità minima di riferimento per livello (allegato 3 all’accordo 8/5/2025)
    Livello Scolarità minima di riferimento
    8° Laurea
    7° Laurea o scuola secondaria di II grado
    6° Scuola secondaria di II grado o laurea
    5° Scuola secondaria di II grado (quinquennale)
    4° Scuola secondaria di II grado (almeno triennale)
    3° e 2° Scuola secondaria di I grado

    Ogni figura professionale ha un range di livelli. Esempi dall’allegato 1: addetto laboratorio di impianti 2°-3°; addetto ai campionamenti e addetto laboratorio 3°-4°; tecnico analisi chimico-batteriologiche, esperto customer care ed esperto sviluppo clienti 6°-7°; esperto vendite grandi clienti 7°; responsabile laboratorio e responsabile clientela grandi clienti 8°. Dentro il range si sale al livello superiore quando l’azienda accerta il possesso, da almeno due anni, dei fattori distintivi previsti (polivalenza, esperienza, proattività): la prima verifica parte entro un anno dalla firma, con effetti da gennaio 2027. Declaratorie e mansioni per livello sono nella scheda livelli e mansioni del CCNL gas-acqua.

    14 mensilità: 13ª + 14ª

    Il CCNL prevede 14 mensilità: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima entro giugno, pari a una mensilità della retribuzione globale.

    Reperibilità e orario di lavoro

    Le squadre di pronto intervento su reti gas e acqua lavorano in reperibilità (art. 25). Dal 1° gennaio 2026 l’indennità giornaliera omnicomprensiva è di 23,88 € per il giorno feriale e di 32,50 € per il sabato non lavorato e il festivo (prima 21,88 € e 30,50 €). L’impegno è limitato a 10 giorni al mese per lavoratore: per i giorni oltre il decimo i compensi sono maggiorati del 15%. Gli interventi sono pagati come lavoro straordinario, con un’ora forfettaria per il viaggio di andata e ritorno. In azienda si può organizzare la reperibilità a ore (1/16 del compenso feriale, 1/24 di quello festivo, con un minimo di 3 o 6 ore). Chi interviene da remoto con gli strumenti aziendali riceve 6 € in più per ogni giornata di reperibilità. Questi compensi entrano solo nel TFR.

    Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale è sceso da 38 ore e 30 minuti a 38 ore settimanali medie, calcolate su un arco massimo di 12 mesi e distribuite di norma su 5 o 6 giorni (art. 23).

    Welfare integrativo

    Il contratto prevede la sanità integrativa tramite il fondo FASIE e la previdenza complementare tramite Fondenergia o Pegaso, secondo l’associazione a cui aderisce l’azienda. Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha aumentato dal 1° gennaio 2026 il contributo aziendale di 4 € al mese per la previdenza complementare e di 2 € al mese per la sanità integrativa, più 1 € al mese per l’assicurazione premorienza e invalidità permanente.

    Fonti: testo dell’accordo di rinnovo 8/5/2025 (Filctem-Cgil) · comunicato unitario sul rinnovo 8/5/2025 · pagina Filctem del CCNL gas-acqua · quattordicesima entro giugno. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 Imp. Reg. – altre infrazioni

    Art. 74 Imp. Reg. – altre infrazioni

    Art. 74 Imp. Reg. – Altre infrazioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51 quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000. 1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): causali e durata

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (i casi dell’art. 36 del CCNL, la sostituzione di altri lavoratori o, in mancanza di previsioni contrattuali, le esigenze indicate dalla legge fino al 31 dicembre 2026). Il tetto del CCNL è il 30% dei lavoratori stabili. Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL (firma definitiva 2 febbraio 2024)
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL artt. 36 e 38 (causali, contingentamento, precedenza)
    Fonte
    Testo del CCNL 2020-2022 pubblicato da ANPAS; vigenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con ultrattività e rinnovo tacito (art. 5)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella confronta la legge con l’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie.

    Contratto a termine — limiti di legge e art. 36 del CCNL
    Aspetto Regola di legge CCNL ANPAS-Misericordie (art. 36)
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) 24 mesi, proroghe comprese; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lavoratore
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi: casi dei CCNL, sostituzione o, in mancanza, esigenze tecniche, organizzative o produttive fino al 31 dicembre 2026 Punte di attività da convenzioni o commesse eccezionali; ferie programmate; permessi straordinari non retribuiti; assenze prolungate per ragioni giuridiche o impugnativa di licenziamento
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio, salvo diversa previsione dei contratti collettivi 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio, con la somministrazione (artt. 36 e 38); sempre possibile fino a 3 dipendenti
    Esenzioni dal tetto Ipotesi dell’art. 23 D.Lgs. 81/2015 Avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, lavoratori over 50
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi); deroghe contrattuali per le attività stagionali Indica 7 e 10 giorni; per prudenza valgono i termini di legge
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; richiesta scritta entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali)
    Fonte: testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF), artt. 36 e 38. Se il rapporto continua oltre il 30° giorno (contratti sotto i 6 mesi) o il 50° (altri casi), diventa a tempo indeterminato (art. 36, B.2).

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: i casi previsti dal CCNL (art. 36, A.6), la sostituzione di altri lavoratori o, in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (art. 19 D.Lgs. 81/2015, norma valida fino al 31 dicembre 2026).

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi); il CCNL (art. 36, C.2) indica 7 e 10 giorni, ma la legge ammette deroghe contrattuali solo per le attività stagionali, quindi per prudenza si applicano i termini di legge.

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti; per il CCNL va chiesto per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali) e si estingue dopo un anno (art. 36, F).

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 5 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi la legge richiede 20 giorni di intervallo (il CCNL ne indica 10): il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato, sia con il termine di legge sia con quello del CCNL.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — sostituzione di altri lavoratori, i casi dell’art. 36 del CCNL o, in mancanza di previsioni contrattuali, le esigenze tecniche, organizzative o produttive ammesse dalla legge fino al 31 dicembre 2026.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti; il CCNL indica 7 e 10 giorni, ma la legge ammette deroghe contrattuali solo per le stagionali, quindi per prudenza si applicano i termini di legge.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, contingentamento (30%) e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022.

  • Art. 73 Imp. Reg. – omessa o irregolare tenuta del repertorio

    Art. 73 Imp. Reg. – omessa o irregolare tenuta del repertorio

    Art. 73 Imp. Reg. – Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.

    2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.

    3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

    4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

  • Art. 298 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    Art. 298 Cod. Amb. – disposizioni transitorie e finali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all’articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma

    3. 2. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, commi 5 e

    6. All’integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.

    2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall’ISPRA entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente. I soggetti di cui all’articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all’ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalità previsti nella parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.

    2-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituita, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.