Autore: Andrea Marton

  • CCNL Energia e Petrolio: maternità, paternità e congedi

    CCNL Energia e Petrolio

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio integra e migliora le tutele di legge per la genitorialità. Dall’integrazione al 100% durante la maternità obbligatoria alla possibilità di fruire del congedo parentale a ore, il contratto tiene conto delle particolarità del lavoro a turni nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità INPS di maternità al 100% della RGM per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il congedo parentale è fruibile anche a ore (minimo 1 ora/giorno). Le lavoratrici in gravidanza in turno notturno possono essere spostate su mansioni diurne compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 151/2001 (testo unico maternità); CCNL Energia e Petrolio

    Tabella riepilogativa

    Tutele per maternità e paternità — CCNL Energia e Petrolio
    Istituto Fonte Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità obbligatorio Legge (D.Lgs. 151/2001) 5 mesi (2+3 o 1+4 o 0+5) 80% RGM da INPS; CCNL integra al 100%
    Congedo di paternità obbligatorio Legge 10 giorni 100% da INPS (a carico INPS)
    Congedo parentale (facoltativo) Legge + CCNL Fino a 6 mesi (madre) + 6 mesi (padre) + mesi condivisi; fino ai 12 anni del figlio 30% RGM da INPS fino al sesto anno del figlio (e oltre, con percentuali ridotte); integrazioni aziendali eventuali
    Riposi per allattamento Legge 1 anno di vita del figlio 2 ore/giorno retribuite al 100%

    La normativa di legge sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è la fonte primaria e prevalente. Il CCNL Energia e Petrolio la migliora garantendo l’integrazione al 100% durante il congedo obbligatorio. Le percentuali del congedo parentale e le durate sono soggette a variazioni normative: fare riferimento alla legge vigente al momento del congedo.

    La legge e il CCNL: cosa distingue

    Prima di illustrare le disposizioni contrattuali, è importante chiarire la distinzione tra legge e contratto:

    • Legge (D.Lgs. 151/2001): fissa i diritti minimi inderogabili — durata del congedo obbligatorio, indennità INPS, divieto di licenziamento, congedo parentale, riposi per allattamento.
    • CCNL Energia e Petrolio: può solo migliorare la legge, non peggiorarla. Le principali integrazioni contrattuali riguardano il trattamento economico (integrazione al 100% del congedo obbligatorio) e la flessibilità di fruizione del congedo parentale (a ore).

    Maternità obbligatoria: integrazione al 100%

    Durante i 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria ante e post parto), l’INPS corrisponde l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Energia e Petrolio stabilisce che la differenza tra l’80% e il 100% della retribuzione globale mensile sia a carico del datore di lavoro, garantendo alla lavoratrice il mantenimento dell’intero stipendio durante il periodo.

    Congedo parentale: flessibilità oraria per i turnisti

    Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria. Il CCNL Energia e Petrolio conferma e rafforza questa opzione, fissando un minimo di 1 ora giornaliera. Per i lavoratori su turni a ciclo continuo, questa flessibilità consente di ridurre la durata del turno in alcune giornate senza dover assentarsi per giornate intere, facilitando la conciliazione con la copertura dell’impianto. Le modalità operative sono concordate con il responsabile turni con congruo preavviso.

    Lavoratrici in gravidanza e turni notturni

    Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno il diritto di non essere adibite al lavoro notturno (art. 53, D.Lgs. 151/2001). Per le lavoratrici su turni 24/24 nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo questo significa:

    • spostamento su mansioni diurne equivalenti per tutta la durata della gravidanza e fino al termine del congedo obbligatorio;
    • se la ricollocazione non è possibile, il medico del lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro;
    • il periodo di astensione anticipata si aggiunge ai 5 mesi di congedo obbligatorio e è retribuito come il congedo ordinario.

    Congedo di paternità obbligatorio

    La legge (da ultimo L. 234/2021 e successive) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Il CCNL Energia e Petrolio non prevede una durata aggiuntiva a carico aziendale, ma gli accordi di secondo livello di alcune aziende del settore possono prevedere estensioni. È opportuno verificare il contratto integrativo aziendale.

    Casi pratici

    Caia — Operatrice di raffineria in gravidanza, turno notturno
    Caia lavora su turni notturni in una raffineria e comunica lo stato di gravidanza al quinto mese. Il responsabile HSE attiva la procedura di ricollocazione: Caia viene assegnata a mansioni diurne di monitoraggio in sala controllo, equivalenti al suo livello 4/4. La sua retribuzione rimane invariata. All’inizio dell’ottavo mese inizia il congedo obbligatorio prenatal e, durante i 5 mesi di congedo, riceve il 100% della RGM grazie all’integrazione contrattuale.
    Tizio — Congedo di paternità e congedo parentale a ore
    Tizio è padre di una bambina nata a febbraio 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio nell’immediato. Dopo il rientro della moglie dal congedo obbligatorio, Tizio decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo al 30%. Grazie alla clausola del CCNL, lo fraziona in ore: riduce ogni turno di 1 ora per circa 6 mesi, mantenendo la continuità nella rotazione dell’impianto e concordando il piano con il responsabile.
    Sempronia — Rientro dalla maternità e riposi per allattamento
    Sempronia rientra dal congedo di maternità a settembre 2026 e allatta. Per i primi 12 mesi di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite al 100%. In accordo con il responsabile, queste 2 ore sono concentrate all’inizio del turno del mattino, consentendole di arrivare alle 9:00 invece che alle 7:00. Le ferie maturate durante il congedo sono state accumulate e verranno programmate entro marzo 2027.

    Domande frequenti

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della RGM) fino al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio. La differenza è a carico del datore di lavoro.
    Il congedo parentale può essere preso a ore?
    Sì, il CCNL prevede la fruizione a ore del congedo parentale, con un minimo di 1 ora giornaliera. Particolarmente utile per i lavoratori su turni a ciclo continuo.
    Come si gestisce la maternità nei turni notturni di raffineria?
    La lavoratrice in gravidanza ha diritto a essere spostata su mansioni diurne compatibili. Se non è possibile, scatta l’astensione anticipata retribuita come il congedo ordinario.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì, la legge prevede 10 giorni obbligatori retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Gli accordi aziendali possono prevedere estensioni.
    Le ferie maturano durante la maternità?
    Sì, le ferie maturano durante il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità.
    Cosa succede al rientro dalla maternità in un impianto a ciclo continuo?
    La lavoratrice ha diritto a essere riassegnata alle stesse mansioni o equivalenti. Nel primo anno di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuito per allattamento, da collocare in accordo con il responsabile turni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La normativa sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è soggetta ad aggiornamenti legislativi: fare sempre riferimento alla versione vigente. Il CCNL Energia e Petrolio è aggiornato al rinnovo del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il patronato sindacale.

  • CCNL Cooperative Agricole: malattia e infortunio

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: malattia e infortunio

    Il lavoro agricolo espone i lavoratori a rischi specifici – dalle patologie muscolo-scheletriche agli infortuni da macchinari, alle malattie professionali da agenti chimici – che rendono la disciplina della malattia e dell’infortunio particolarmente rilevante. Il CCNL Cooperative Agricole, integrato con la normativa INPS e INAIL, definisce tutele, integrazioni e limiti che ogni lavoratore e ogni datore devono conoscere.

    In sintesi

    Durante la malattia e l’infortunio il lavoratore delle cooperative agricole ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL, all’indennità INPS/INAIL e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. Superato il comporto il datore può procedere al licenziamento, ma solo con preavviso e nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Malattia comune: obblighi del lavoratore e tutele di legge

    In caso di malattia, il lavoratore ha due obblighi fondamentali:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o entro il termine previsto dal CCNL), specificando la presumibile durata;
    2. Far pervenire il certificato medico del medico curante, che viene trasmesso in via telematica all’INPS e alla cooperativa. Il numero del certificato (codice fiscale del paziente più numero progressivo) è sufficiente per consentire al datore di verificare l’esistenza della prognosi.

    Il lavoratore è tenuto a essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale dell’INPS (di norma dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nei giorni feriali). In caso di assenza alla visita di controllo non giustificata, l’indennità INPS può essere ridotta o soppressa per il periodo di assenza.

    Il minimo di legge è fissato dall’art. 2110 c.c.: il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia finché non è scaduto il periodo di comporto contrattuale.

    Indennità di malattia INPS e integrazione contrattuale

    L’indennità di malattia per i lavoratori subordinati del settore privato è erogata dall’INPS a partire dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni, detti di «carenza», non sono coperti dall’INPS). Per i primi tre giorni il CCNL può prevedere un’integrazione a carico del datore.

    L’indennità INPS è calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un’integrazione contrattuale a carico del datore per portare il trattamento complessivo (INPS + integrazione) a una quota più elevata della retribuzione globale, per un numero di giorni definito e per le fasce di anzianità stabilite dal contratto.

    Operai agricoli: la specificità INPS

    Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) hanno un regime previdenziale specifico: la malattia è coperta dall’INPS sulla base dei contributi versati nell’anno precedente. Per gli OTD la durata massima dell’indennità è correlata al numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento. È importante che il lavoratore verifichi la propria posizione contributiva INPS (numero di giornate accreditate) per accertarsi di avere diritto all’indennità.

    Il periodo di comporto: struttura e tipologie

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Il CCNL lo definisce distinguendo tra:

    Comporto secco (o per evento)

    Riguarda una singola malattia continuativa: il lavoratore può assentarsi per un’unica malattia per un periodo massimo definito dal contratto, al termine del quale il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

    Comporto per sommatoria

    Riguarda la somma di più assenze per malattia (anche distinte e non continuative) in un arco di tempo definito dal contratto (tipicamente un anno o triennio mobile). Se la somma delle assenze supera il tetto previsto nel periodo di riferimento, il datore può licenziare per superamento del comporto, anche se nessuna singola malattia ha raggiunto il limite individuale.

    Per i valori precisi del periodo di comporto (distinti per operai e impiegati, e per anzianità di servizio) è necessario consultare il testo CCNL vigente. Di norma gli impiegati godono di un comporto più lungo degli operai.

    Licenziamento per superamento del comporto: procedura

    Il superamento del periodo di comporto è un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (art. 2110 c.c.). Il datore, per procedere legittimamente, deve:

    1. Verificare che il periodo di comporto sia effettivamente esaurito, considerando tutti i giorni di assenza nel periodo di riferimento contrattuale;
    2. Comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore, con indicazione del motivo;
    3. Rispettare il preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva), fatta salva la possibilità che il CCNL escluda il preavviso per i licenziamenti per superamento del comporto in caso di aziende con obbligo di sostituzione.

    Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e ai ratei degli istituti contrattuali. Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile entro 60 giorni dalla comunicazione se il lavoratore ritiene di non aver effettivamente superato il periodo di comporto o contesta vizi di forma della comunicazione.

    Infortunio sul lavoro e malattie professionali: tutela INAIL

    L’infortunio sul lavoro (evento accidentale avvenuto in occasione di lavoro, da causa violenta) e la malattia professionale (patologia derivante dall’esposizione a rischi lavorativi nel tempo) sono tutelati dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

    In caso di infortunio, il datore deve:

    • prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso o al medico aziendale;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro i termini di legge (2 giorni per l’infortunio con prognosi superiore a tre giorni, immediatamente se con pericolo di vita o morte);
    • fornire al lavoratore la documentazione necessaria per l’accesso alle cure.

    L’INAIL eroga:

    • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea a partire dal giorno successivo all’infortunio (il giorno dell’infortunio è a carico del datore);
    • la rendita per inabilità permanente se i postumi riducono definitivamente la capacità lavorativa oltre una soglia minima;
    • la rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore.

    Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore per portare il trattamento INAIL al livello della retribuzione globale per i primi periodi di assenza. Verificare il testo contrattuale vigente per le percentuali e la durata dell’integrazione.

    Il comporto per infortunio sul lavoro

    La disciplina del comporto per infortunio sul lavoro è di norma più favorevole al lavoratore rispetto a quella per malattia comune: il CCNL tipicamente prevede un periodo di conservazione del posto più lungo per l’infortunio, a riconoscimento del fatto che l’evento è imputabile all’attività lavorativa stessa.

    Il licenziamento durante il periodo di tutela per infortunio è vietato, salvo causa non imputabile all’inabilità (es. licenziamento disciplinare per giusta causa non correlata all’infortunio). Il licenziamento avvenuto in violazione di questo divieto è nullo.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, infortunio con macchina agricola
    Tizio, trattorista in una cooperativa cerealicola, si infortuna alla mano destra durante le operazioni di manutenzione di un’attrezzatura. Viene portato al pronto soccorso con una prognosi di trenta giorni. La cooperativa denuncia l’infortunio all’INAIL entro i termini. L’INAIL eroga l’indennità giornaliera a partire dal secondo giorno (il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore). Il CCNL prevede un’integrazione a carico del datore per i primi giorni di assenza. Tizio mantiene il diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto da infortunio stabilito dal contratto, di norma superiore a quello per malattia comune.
    Caia — Impiegata, comporto per sommatoria
    Caia, impiegata in una cooperativa di trasformazione, nell’arco di un anno solare accumula tre assenze per malattia: quindici giorni in febbraio, venti giorni in luglio e venticinque giorni in novembre. La somma è di sessanta giorni. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria su base annua il cui limite massimo è indicato nel testo contrattuale. Se il totale supera detto limite, la cooperativa può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto: deve comunicarlo per iscritto con i motivi, rispettare il preavviso contrattuale e liquidare TFR e ratei. Caia ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento se ritiene che il conteggio sia errato o che il comporto non sia stato superato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono garantiti nel CCNL Cooperative Agricole?
    Il CCNL Cooperative Agricole fissa il periodo di comporto (massima assenza per malattia consentita prima del licenziamento) per operai e impiegati. I valori precisi variano per categoria e anzianità di servizio e sono indicati nel testo contrattuale vigente.
    Cosa spetta al lavoratore in malattia nelle cooperative agricole?
    Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia INPS (con carenza nei primi tre giorni salvo diversa previsione contrattuale) e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. L’integrazione porta la retribuzione a una percentuale della retribuzione globale per il periodo indicato dal CCNL.
    Come funziona il comporto per sommatoria nelle cooperative agricole?
    Il comporto per sommatoria si applica quando il lavoratore accumula più assenze per malattia in un arco di tempo definito. Se il totale delle assenze supera il limite contrattuale nel periodo di riferimento, il datore può procedere al licenziamento anche se nessuna singola malattia ha superato il limite individuale.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
    Sì. L’infortunio e le malattie professionali sono tutelati dall’INAIL. Il comporto per infortunio è di norma più lungo di quello per malattia comune, e il CCNL può prevedere integrazioni specifiche a carico del datore.
    Il datore può licenziare il lavoratore malato?
    No, durante il periodo di comporto il datore non può procedere al licenziamento per malattia. Superato il comporto, il licenziamento diventa possibile come giustificato motivo oggettivo, previo rispetto del preavviso. Il licenziamento discriminatorio per malattia è sempre vietato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (art. 2110 c.c., d.lgs. 151/2001, normativa INPS e INAIL) sono aggiornati alla normativa vigente. Per il periodo di comporto esatto, le percentuali di integrazione contrattuale e le condizioni di applicazione è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o a un consulente del lavoro.

  • Art. 100 Codice del Processo Amministrativo – Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

    Art. 100 Codice del Processo Amministrativo – Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

  • Art. 62 Reg. (UE) 2022/2065 – Struttura del comitato

    Art. 62 Reg. (UE) 2022/2065 – Struttura del comitato

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il comitato è composto da coordinatori dei servizi digitali rappresentati da funzionari di alto livello. La mancata designazione di un coordinatore dei servizi digitali da parte di uno o più Stati membri non impedisce al comitato di svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

    2. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, esso mette immediatamente tale richiesta a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

    3. Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto. Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice. Nell'adottare la raccomandazione alla Commissione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, il comitato vota entro 48 ore dalla richiesta del presidente del comitato.

    4. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.

    5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

    6. Il comitato può consultare le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.

    7. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione.

  • Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 c.c. – Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

  • Art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003 – Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione

    1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
  • Art. 14 L. 194/1978

    Art. 14 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

    In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

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  • Art. 58 L. 354/1975 – Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

    Art. 58 L. 354/1975 – Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

    Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
    Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.

  • Art. 925 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

    Art. 925 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria. Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi dell'articolo 923. In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.