CCNL Cooperative Agricole
CCNL Cooperative Agricole: malattia e infortunio
Il lavoro agricolo espone i lavoratori a rischi specifici – dalle patologie muscolo-scheletriche agli infortuni da macchinari, alle malattie professionali da agenti chimici – che rendono la disciplina della malattia e dell’infortunio particolarmente rilevante. Il CCNL Cooperative Agricole, integrato con la normativa INPS e INAIL, definisce tutele, integrazioni e limiti che ogni lavoratore e ogni datore devono conoscere.
In sintesi
Durante la malattia e l’infortunio il lavoratore delle cooperative agricole ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL, all’indennità INPS/INAIL e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. Superato il comporto il datore può procedere al licenziamento, ma solo con preavviso e nel rispetto delle procedure previste dalla legge.
Malattia comune: obblighi del lavoratore e tutele di legge
In caso di malattia, il lavoratore ha due obblighi fondamentali:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o entro il termine previsto dal CCNL), specificando la presumibile durata;
- Far pervenire il certificato medico del medico curante, che viene trasmesso in via telematica all’INPS e alla cooperativa. Il numero del certificato (codice fiscale del paziente più numero progressivo) è sufficiente per consentire al datore di verificare l’esistenza della prognosi.
Il lavoratore è tenuto a essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale dell’INPS (di norma dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nei giorni feriali). In caso di assenza alla visita di controllo non giustificata, l’indennità INPS può essere ridotta o soppressa per il periodo di assenza.
Il minimo di legge è fissato dall’art. 2110 c.c.: il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia finché non è scaduto il periodo di comporto contrattuale.
Indennità di malattia INPS e integrazione contrattuale
L’indennità di malattia per i lavoratori subordinati del settore privato è erogata dall’INPS a partire dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni, detti di «carenza», non sono coperti dall’INPS). Per i primi tre giorni il CCNL può prevedere un’integrazione a carico del datore.
L’indennità INPS è calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un’integrazione contrattuale a carico del datore per portare il trattamento complessivo (INPS + integrazione) a una quota più elevata della retribuzione globale, per un numero di giorni definito e per le fasce di anzianità stabilite dal contratto.
Operai agricoli: la specificità INPS
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) hanno un regime previdenziale specifico: la malattia è coperta dall’INPS sulla base dei contributi versati nell’anno precedente. Per gli OTD la durata massima dell’indennità è correlata al numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento. È importante che il lavoratore verifichi la propria posizione contributiva INPS (numero di giornate accreditate) per accertarsi di avere diritto all’indennità.
Il periodo di comporto: struttura e tipologie
Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Il CCNL lo definisce distinguendo tra:
Comporto secco (o per evento)
Riguarda una singola malattia continuativa: il lavoratore può assentarsi per un’unica malattia per un periodo massimo definito dal contratto, al termine del quale il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Comporto per sommatoria
Riguarda la somma di più assenze per malattia (anche distinte e non continuative) in un arco di tempo definito dal contratto (tipicamente un anno o triennio mobile). Se la somma delle assenze supera il tetto previsto nel periodo di riferimento, il datore può licenziare per superamento del comporto, anche se nessuna singola malattia ha raggiunto il limite individuale.
Per i valori precisi del periodo di comporto (distinti per operai e impiegati, e per anzianità di servizio) è necessario consultare il testo CCNL vigente. Di norma gli impiegati godono di un comporto più lungo degli operai.
Licenziamento per superamento del comporto: procedura
Il superamento del periodo di comporto è un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (art. 2110 c.c.). Il datore, per procedere legittimamente, deve:
- Verificare che il periodo di comporto sia effettivamente esaurito, considerando tutti i giorni di assenza nel periodo di riferimento contrattuale;
- Comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore, con indicazione del motivo;
- Rispettare il preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva), fatta salva la possibilità che il CCNL escluda il preavviso per i licenziamenti per superamento del comporto in caso di aziende con obbligo di sostituzione.
Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e ai ratei degli istituti contrattuali. Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile entro 60 giorni dalla comunicazione se il lavoratore ritiene di non aver effettivamente superato il periodo di comporto o contesta vizi di forma della comunicazione.
Infortunio sul lavoro e malattie professionali: tutela INAIL
L’infortunio sul lavoro (evento accidentale avvenuto in occasione di lavoro, da causa violenta) e la malattia professionale (patologia derivante dall’esposizione a rischi lavorativi nel tempo) sono tutelati dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).
In caso di infortunio, il datore deve:
- prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso o al medico aziendale;
- denunciare l’infortunio all’INAIL entro i termini di legge (2 giorni per l’infortunio con prognosi superiore a tre giorni, immediatamente se con pericolo di vita o morte);
- fornire al lavoratore la documentazione necessaria per l’accesso alle cure.
L’INAIL eroga:
- l’indennità giornaliera per inabilità temporanea a partire dal giorno successivo all’infortunio (il giorno dell’infortunio è a carico del datore);
- la rendita per inabilità permanente se i postumi riducono definitivamente la capacità lavorativa oltre una soglia minima;
- la rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore.
Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore per portare il trattamento INAIL al livello della retribuzione globale per i primi periodi di assenza. Verificare il testo contrattuale vigente per le percentuali e la durata dell’integrazione.
Il comporto per infortunio sul lavoro
La disciplina del comporto per infortunio sul lavoro è di norma più favorevole al lavoratore rispetto a quella per malattia comune: il CCNL tipicamente prevede un periodo di conservazione del posto più lungo per l’infortunio, a riconoscimento del fatto che l’evento è imputabile all’attività lavorativa stessa.
Il licenziamento durante il periodo di tutela per infortunio è vietato, salvo causa non imputabile all’inabilità (es. licenziamento disciplinare per giusta causa non correlata all’infortunio). Il licenziamento avvenuto in violazione di questo divieto è nullo.
Casi pratici
Tizio — Operaio, infortunio con macchina agricola
Tizio, trattorista in una cooperativa cerealicola, si infortuna alla mano destra durante le operazioni di manutenzione di un’attrezzatura. Viene portato al pronto soccorso con una prognosi di trenta giorni. La cooperativa denuncia l’infortunio all’INAIL entro i termini. L’INAIL eroga l’indennità giornaliera a partire dal secondo giorno (il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore). Il CCNL prevede un’integrazione a carico del datore per i primi giorni di assenza. Tizio mantiene il diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto da infortunio stabilito dal contratto, di norma superiore a quello per malattia comune.
Caia — Impiegata, comporto per sommatoria
Caia, impiegata in una cooperativa di trasformazione, nell’arco di un anno solare accumula tre assenze per malattia: quindici giorni in febbraio, venti giorni in luglio e venticinque giorni in novembre. La somma è di sessanta giorni. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria su base annua il cui limite massimo è indicato nel testo contrattuale. Se il totale supera detto limite, la cooperativa può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto: deve comunicarlo per iscritto con i motivi, rispettare il preavviso contrattuale e liquidare TFR e ratei. Caia ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento se ritiene che il conteggio sia errato o che il comporto non sia stato superato.
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia sono garantiti nel CCNL Cooperative Agricole?
Il CCNL Cooperative Agricole fissa il periodo di comporto (massima assenza per malattia consentita prima del licenziamento) per operai e impiegati. I valori precisi variano per categoria e anzianità di servizio e sono indicati nel testo contrattuale vigente.
Cosa spetta al lavoratore in malattia nelle cooperative agricole?
Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia INPS (con carenza nei primi tre giorni salvo diversa previsione contrattuale) e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. L’integrazione porta la retribuzione a una percentuale della retribuzione globale per il periodo indicato dal CCNL.
Come funziona il comporto per sommatoria nelle cooperative agricole?
Il comporto per sommatoria si applica quando il lavoratore accumula più assenze per malattia in un arco di tempo definito. Se il totale delle assenze supera il limite contrattuale nel periodo di riferimento, il datore può procedere al licenziamento anche se nessuna singola malattia ha superato il limite individuale.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
Sì. L’infortunio e le malattie professionali sono tutelati dall’INAIL. Il comporto per infortunio è di norma più lungo di quello per malattia comune, e il CCNL può prevedere integrazioni specifiche a carico del datore.
Il datore può licenziare il lavoratore malato?
No, durante il periodo di comporto il datore non può procedere al licenziamento per malattia. Superato il comporto, il licenziamento diventa possibile come giustificato motivo oggettivo, previo rispetto del preavviso. Il licenziamento discriminatorio per malattia è sempre vietato.
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (art. 2110 c.c., d.lgs. 151/2001, normativa INPS e INAIL) sono aggiornati alla normativa vigente. Per il periodo di comporto esatto, le percentuali di integrazione contrattuale e le condizioni di applicazione è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o a un consulente del lavoro.