In sintesi
- L'obbligo di rimpatrio comprende tutte le spese di viaggio, alloggio e mantenimento necessarie fino all'arrivo a destinazione, incluso l'eventuale periodo di sorveglianza sanitaria.
- Fuori dei casi di colpa del lavoratore o di malattia ex art. 909, l'esercente è tenuto a corrispondere una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 923 durante tutto il periodo di rimpatrio.
- In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è altresì obbligato a fornire ai membri dell'equipaggio gli indumenti necessari.
- La norma garantisce una copertura integrale dei bisogni del lavoratore nella fase di transizione tra la fine del rapporto e il rientro al domicilio.
- Il riferimento alla sorveglianza sanitaria copre anche il periodo di eventuale quarantena o visita medica obbligatoria.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 925 Codice della Navigazione — Contenuto dell’obbligo di rimpatrio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria. Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi dell'articolo 923. In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione e struttura della norma
L'art. 925 del Codice della navigazione specifica il contenuto concreto dell'obbligo di rimpatrio enunciato in termini generali dall'art. 924. Mentre quest'ultimo stabilisce il 'chi' e il 'quando' dell'obbligo, l'art. 925 risponde alla domanda 'cosa' comprende: individua analiticamente le prestazioni dovute dall'esercente durante il periodo di rientro del lavoratore, garantendo che la tutela sia effettiva e non meramente formale. La previsione dettagliata delle voci coperte riduce il margine di controversie sulla portata dell'obbligo.
La norma articola tre distinte situazioni: il rimpatrio ordinario (spese di viaggio, alloggio, mantenimento), il rimpatrio con indennità giornaliera (per i casi non imputabili al lavoratore) e il caso speciale della perdita dell'aeromobile (obbligo aggiuntivo di fornitura di indumenti). Ciascuna situazione ha una propria logica tutela che tiene conto della diversa intensità del bisogno del lavoratore.
Le spese coperte: viaggio, alloggio e mantenimento
Il primo comma elenca tre categorie di spese obbligatoriamente coperte dall'esercente: il viaggio, l'alloggio e il mantenimento. La tripla copertura riflette i bisogni elementari del lavoratore durante il periodo di transito: il viaggio include il costo del trasporto aereo (o altro mezzo) dal luogo di cessazione del rapporto alla destinazione finale; l'alloggio comprende il pernottamento nei luoghi di transito; il mantenimento copre le spese di vitto e le necessità quotidiane essenziali.
La copertura si estende 'fino all'arrivo a destinazione': non si esaurisce con l'imbarco sull'aeromobile di ritorno, ma perdura finché il lavoratore non raggiunge il suo luogo di residenza o domicilio. Incluso nell'obbligo è il periodo di 'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria': il lavoratore che, al momento del rimpatrio, deve sottoporsi a controlli medici obbligatori (ad es. quarantena per malattia infettiva, visite mediche imposte dalle autorità sanitarie del paese di transito) ha diritto alla copertura anche per queste spese supplementari.
L'indennità giornaliera durante il rimpatrio
Il secondo comma introduce un ulteriore obbligo dell'esercente, condizionato all'assenza di colpa del lavoratore: durante il rimpatrio, l'esercente deve corrispondere 'un'indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 923'. La retribuzione giornaliera si calcola quindi includendo stipendio base e indennità fisse e continuative, secondo la formula già analizzata nell'art. 923.
La ratio di questa indennità è compensare il lavoratore per il periodo in cui egli è privato della possibilità di lavorare — e quindi di guadagnare — a causa del viaggio di rimpatrio. Trattandosi di una perdita di reddito imputabile alla circostanza che il rapporto è cessato lontano dal luogo di assunzione (per decisione o per scelta dell'esercente nella configurazione operativa del volo), è equo che l'esercente sopporti questo costo.
L'eccezione prevista dal secondo comma ('fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente') rinvia all'art. 924, secondo comma: se la cessazione del rapporto è avvenuta per colpa del lavoratore o per malattia o lesioni non comunicati ai sensi dell'art. 909, l'indennità giornaliera non è dovuta. In questi casi, l'esercente provvede comunque al rimpatrio (prima parte dell'art. 924) ma senza la componente retributiva integrativa.
La fornitura di indumenti in caso di perdita dell'aeromobile
Il terzo comma disciplina un'ipotesi del tutto speciale: la perdita dell'aeromobile. In questo caso, i componenti dell'equipaggio che siano sopravvissuti potrebbero trovarsi privi non solo del mezzo di rimpatrio, ma anche degli indumenti personali e del bagaglio, rimasti a bordo dell'aeromobile perduto. L'esercente è quindi tenuto a fornire agli equipaggi 'gli indumenti necessari', intendendo con questo non un guardaroba completo, ma quanto strettamente necessario per decoro e protezione durante il viaggio di ritorno.
Questa previsione, apparentemente di dettaglio, rivela la sensibilità del legislatore per le situazioni di emergenza del personale navigante: i membri dell'equipaggio che si siano salvati da un incidente aereo possono trovarsi in condizioni di totale indigenza materiale, e la norma garantisce che l'esercente intervenga con immediatezza per coprire almeno i bisogni primari di abbigliamento.
Profili pratici e coordinamento con l'art. 926
Il sistema delineato dagli artt. 924 e 925 trova completamento nell'art. 926, che regola il caso particolare del lavoratore che deve essere rimpatriato prima di aver completato la guarigione da malattia o lesioni. La lettura coordinata delle tre norme restituisce un quadro completo degli obblighi dell'esercente: spese di rimpatrio ordinario, indennità giornaliera (ove dovuta), indumenti in caso di perdita del velivolo e, nell'ipotesi di rimpatrio del lavoratore malato, deposito delle somme necessarie per le cure e per il rimpatrio stesso. L'insieme di questi obblighi riflette la consapevolezza che il personale aeronautico opera in condizioni di peculiare dipendenza dall'esercente, che ha il potere di determinare tempi e luoghi della prestazione lavorativa.
Casi pratici
Caso 1: Tizio rimpatriato dopo il licenziamento a Buenos Aires
Tizio viene licenziato durante uno scalo a Buenos Aires: l'esercente paga il biglietto aereo di ritorno per l'Italia, l'alloggio in hotel per le due notti di attesa del volo disponibile e le spese di vitto, nonché un'indennità giornaliera pari alla retribuzione ex art. 923 per i giorni di rimpatrio.
Caso 2: Caio con sorveglianza sanitaria obbligatoria in transito a Dubai
Caio, durante il rimpatrio con scalo a Dubai, è trattenuto per due giorni di sorveglianza sanitaria obbligatoria: le spese di alloggio e mantenimento anche per questi due giorni supplementari rientrano nell'obbligo dell'esercente ex art. 925, primo comma.
Caso 3: Sempronio sopravvissuto alla perdita dell'aeromobile senza bagaglio
Sempronio sopravvive a un incidente aereo ma perde tutti i suoi bagagli personali: oltre alle spese di viaggio, alloggio e mantenimento, l'esercente è tenuto a fornirgli gli indumenti necessari per il viaggio di ritorno, ai sensi del terzo comma dell'art. 925.
Domande frequenti
Cosa paga esattamente l'azienda durante il mio rimpatrio?
L'esercente copre le spese di viaggio, alloggio e mantenimento fino alla destinazione finale, incluso l'eventuale periodo di sorveglianza sanitaria obbligatoria durante il tragitto.
Ho diritto anche a una paga durante i giorni di viaggio di rimpatrio?
Sì, salvo che la cessazione del rapporto sia avvenuta per colpa del lavoratore o in altre ipotesi specifiche. In caso di rimpatrio ordinario, l'esercente deve corrispondere un'indennità giornaliera pari alla retribuzione ex art. 923.
Se mi dimetto per ragioni personali e sono all'estero, ho diritto all'indennità giornaliera durante il rimpatrio?
Sì, le dimissioni volontarie non integrano di per sé la colpa del lavoratore, quindi l'indennità giornaliera è dovuta anche in caso di dimissioni, purché non ci siano le specifiche cause di esclusione dell'art. 924.
Cosa succede se perdo i bagagli perché l'aeromobile va perduto?
L'art. 925, terzo comma, obbliga l'esercente a fornire ai membri dell'equipaggio sopravvissuti gli indumenti necessari per il rimpatrio, in aggiunta alle altre spese di rimpatrio.
La sorveglianza sanitaria durante il rimpatrio è a carico dell'esercente?
Sì. La norma include espressamente tra le spese coperte anche quelle relative all'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria durante il viaggio di ritorno.
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