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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Contro le sentenze dei TAR è ammesso appello al Consiglio di Stato.
  • Per le sentenze del TAR Sicilia è competente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA).
  • L'appello è il mezzo di impugnazione ordinario a carattere generale nel processo amministrativo.
  • Garantisce il doppio grado di giurisdizione previsto dall'art. 125 Cost.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 Codice del Processo Amministrativo — Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Commento

Il doppio grado nel processo amministrativo

L'art. 100 stabilisce il principio generale di appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali: avverso di esse è ammesso appello al Consiglio di Stato. La norma dà attuazione al sistema di giustizia amministrativa delineato dalla Costituzione, che individua nei TAR gli organi di primo grado (art. 125 Cost.) e nel Consiglio di Stato l'organo di appello (art. 100 e 103 Cost.).

L'appello come mezzo ordinario a critica libera

L'appello è il principale mezzo di impugnazione del processo amministrativo. Esso devolve al giudice di secondo grado la cognizione della controversia nei limiti dei motivi proposti, consentendo un riesame sia in fatto sia in diritto. A differenza del ricorso per cassazione, circoscritto ai motivi di giurisdizione, l'appello al Consiglio di Stato ha portata generale e consente di censurare gli errori della sentenza di primo grado nei limiti dell'effetto devolutivo e del divieto di nova.

La competenza del CGA per la Sicilia

La norma fa salva la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del TAR per la Sicilia. Il CGA è sezione staccata del Consiglio di Stato con sede a Palermo, espressione dell'autonomia speciale regionale: per le pronunce del giudice amministrativo siciliano l'appello si propone dunque dinanzi ad esso e non al Consiglio di Stato in Roma.

Coordinamento con la disciplina delle impugnazioni

L'appellabilità prevista dall'art. 100 si inserisce nel sistema delle impugnazioni del titolo I del libro III: termini (art. 92), forma e deposito (artt. 94 e 101), legittimazione (art. 102), divieto di nuove domande (art. 104). L'individuazione del giudice di appello è il presupposto per l'esatta proposizione del gravame.

Profili pratici

Prima di appellare occorre verificare quale sia il giudice competente: Consiglio di Stato per la generalità delle sentenze dei TAR, CGA per quelle del TAR Sicilia. Un errore sull'organo adito può incidere sulla rituale instaurazione del giudizio; è quindi essenziale individuare correttamente il giudice fin dalla redazione dell'atto.

Effetto devolutivo e limiti del riesame

L'appello al Consiglio di Stato opera con effetto devolutivo: la cognizione del giudice di secondo grado è circoscritta ai capi della sentenza investiti da specifici motivi di gravame, mentre i capi non impugnati passano in giudicato. Il giudice di appello non può pronunciare oltre i limiti delle domande riproposte né introdurre questioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Questa delimitazione, che si collega al divieto di nova dell'art. 104, garantisce la coerenza del sistema delle impugnazioni e la tenuta del giudicato parziale.

Casi pratici

Caso 1: L'appello al Consiglio di Stato

Tizio, soccombente davanti al TAR Lazio, propone appello al Consiglio di Stato per ottenere il riesame della controversia in fatto e in diritto.

Caso 2: La competenza del CGA

Caia impugna una sentenza del TAR Sicilia: l'appello va proposto al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sede a Palermo, non al Consiglio di Stato.

Caso 3: Il riesame nel merito

Il Comune appella lamentando un'erronea valutazione dei fatti: il giudice di secondo grado riesamina la vicenda nei limiti dei motivi devoluti.

Domande frequenti

A chi si propone l'appello contro una sentenza del TAR?

Al Consiglio di Stato; per le sentenze del TAR Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'appello consente un riesame nel merito?

Sì, in fatto e in diritto, nei limiti dei motivi proposti e del divieto di nuove domande.

Cos'è il CGA?

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione staccata del Consiglio di Stato con sede a Palermo.

Tutte le sentenze del TAR sono appellabili?

Sì, l'art. 100 prevede in via generale l'appello al Consiglio di Stato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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