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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le udienze pubbliche sono la regola nel processo amministrativo, a pena di nullità; il presidente può tuttavia disporre la trattazione a porte chiuse per ragioni di sicurezza dello Stato, ordine pubblico o buon costume.
  • Sono trattati in camera di consiglio (rito camerale) i giudizi cautelari, i giudizi in materia di silenzio, di accesso e trasparenza, di ottemperanza e i giudizi in opposizione ai decreti di estinzione o improcedibilità.
  • Nei procedimenti camerali (eccetto quelli cautelari) tutti i termini processuali sono dimezzati, tranne i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado.
  • La camera di consiglio nei riti camerali è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate.
  • Le udienze straordinarie di smaltimento arretrato si svolgono in camera di consiglio da remoto e non soggiaciono al dimezzamento dei termini (salvo l'ultimo periodo del comma 3).
  • La trattazione in pubblica udienza di una causa assegnata al rito camerale non costituisce motivo di nullità della decisione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 Codice del Processo Amministrativo — Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo,

Titolo IX – Sentenza

Commento

Ratio e collocazione sistematica: il principio di pubblicità nel processo amministrativo

L'articolo 87 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) disciplina uno degli aspetti fondanti dell'organizzazione processuale: la distinzione tra trattazione in udienza pubblica e trattazione in camera di consiglio. La norma si colloca nel Titolo VI del Libro II, dedicato all'udienza, e rappresenta la cerniera tra il rito ordinario, che si celebra in udienza pubblica, e i riti speciali o semplificati, che il legislatore ha ritenuto compatibili con il contraddittorio ristretto della camera di consiglio. Il principio della pubblicità delle udienze, sancito dall'articolo 87 come regola generale «a pena di nullità», trova radici nella Costituzione (art. 101, co. 1, che afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo) e nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto a un'udienza pubblica ed equa. La previsione della nullità come conseguenza della violazione della pubblicità rafforza la portata precettiva del principio: non si tratta di una mera irregolarità, ma di un vizio di natura assoluta che inficia la validità della decisione. Tuttavia, come si vedrà, la norma stessa prevede deroghe significative che temperano questo rigore formale.

Le eccezioni alla pubblicità: porte chiuse e camera di consiglio

Il comma 1 prevede due ordini di eccezioni alla pubblicità. Il primo, rimesso al potere discrezionale del presidente del collegio, consente di disporre che l'udienza si svolga a porte chiuse quando ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume: si tratta di ipotesi eccezionali, di derivazione pubblicistica, che il presidente valuta caso per caso nell'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza. Il secondo e ben più rilevante ordine di eccezioni è costituito dai procedimenti che il comma 2 ex lege destina alla camera di consiglio, indipendentemente da qualsiasi valutazione discrezionale. L'elenco tassativo comprende: (a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; (b) il giudizio in materia di silenzio inadempimento (art. 117 c.p.a.); (c) il giudizio in materia di accesso ai documenti e di violazione degli obblighi di trasparenza (art. 116 c.p.a.); (d) i giudizi di ottemperanza (artt. 112 ss. c.p.a.); (e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. La scelta del legislatore di riservare questi procedimenti alla camera di consiglio risponde a ragioni differenti a seconda dei casi: per i giudizi cautelari, l'urgenza e la cognizione sommaria rendono inadeguata la trattazione in udienza pubblica; per i giudizi di silenzio e di accesso, la relativa semplicità delle questioni e la prevalenza del carattere documentale dell'istruttoria giustificano una trattazione più rapida e informale; per l'ottemperanza, la specificità del giudizio esecutivo rispetto al giudizio di cognizione suggerisce un rito più duttile.

Il dimezzamento dei termini nei procedimenti camerali

Il comma 3 introduce una delle conseguenze processuali più rilevanti della destinazione al rito camerale: il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario. Questa regola opera automaticamente, senza necessità di una specifica statuizione del giudice, per tutti i procedimenti di cui al comma 2, con esclusione dei soli giudizi cautelari (lettera a) che seguono una propria disciplina specifica ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. Il dimezzamento non riguarda, tuttavia, i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nei giudizi di primo grado: questa eccezione è funzionale a non comprimere eccessivamente il diritto di difesa nella fase di accesso al giudizio, in cui il ricorrente deve poter svolgere le proprie attività preparatorie con tempi adeguati. Per quanto concerne il giudizio in materia di accesso, il comma 3 fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 116, comma 1, che prevede una disciplina speciale per i termini. La ratio del dimezzamento è deflattiva e di accelerazione: i procedimenti camerali riguardano tipicamente questioni più circoscritte o più urgenti di quelle trattate nel giudizio ordinario, e la riduzione dei tempi processuali contribuisce a contenere la durata complessiva del processo, in linea con il principio di ragionevole durata sancito dall'art. 111 della Costituzione e dal giusto processo.

La fissazione d'ufficio della camera di consiglio e la trattazione orale

Il comma 3 stabilisce altresì che, nei procedimenti camerali, la camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Questa previsione costituisce una deroga rispetto al meccanismo ordinario di fissazione dell'udienza, che richiede l'istanza di parte: nei riti camerali, il giudice provvede autonomamente, senza attendere l'impulso delle parti. Questa scelta legislativa si giustifica con la natura delle controversie trattate in camera di consiglio, che spesso coinvolgono interessi di rilievo collettivo o attività amministrative (come il silenzio o l'accesso) per le quali una tutela celere risponde a un interesse non solo del singolo ricorrente. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta: anche nei riti camerali, quindi, il contraddittorio orale è assicurato, sebbene in forma attenuata rispetto all'udienza pubblica. La previsione è coerente con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ammette la trattazione in camera di consiglio purché le parti possano comunque esprimere le proprie difese.

Le udienze straordinarie da remoto per lo smaltimento dell'arretrato

Il comma 4-bis, introdotto in seguito all'emergenza sanitaria e poi stabilizzato nel sistema processuale, disciplina le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato: queste si svolgono in camera di consiglio da remoto, con una modalità che si è rivelata efficace per recuperare i ritardi accumulati nel contenzioso amministrativo. Il legislatore ha ritenuto compatibile con le garanzie processuali la trattazione da remoto di queste udienze, evidentemente sul presupposto che la modalità telematica non pregiudichi il contraddittorio — assicurato comunque dalle memorie scritte depositate — e consenta al giudice di decidere in modo efficiente. Il comma 4-bis chiarisce espressamente che a queste udienze non si applica il comma 3 (dimezzamento dei termini), fatta eccezione per l'ultimo periodo relativo all'audizione dei difensori: questa precisione risponde all'esigenza di non sovrapporre il regime acceleratorio delle udienze straordinarie con quello già dettato per i riti camerali ordinari. In altri termini, le udienze di smaltimento da remoto non dimezzano i termini, ma comunque consentono ai difensori di essere sentiti su loro richiesta anche nella trattazione da remoto.

La trattazione in udienza pubblica di cause camerali: nullità esclusa

Il comma 4 introduce un principio di sanatoria processuale di grande rilevanza pratica: la trattazione in pubblica udienza di una controversia che avrebbe dovuto essere trattata in camera di consiglio non costituisce motivo di nullità della decisione. Questa norma risolve in radice un possibile contenzioso circa la regolarità del procedimento: il vizio della forma di trattazione (pubblica anziché camerale) non si riverbera sulla validità della decisione, perché la pubblicità, lungi dal ledere le garanzie delle parti, le rafforza. La ratio è evidente: il principio di pubblicità è posto a tutela delle parti e del pubblico, e la sua estensione a casi in cui avrebbe potuto essere compressa non produce alcun pregiudizio. Questa regola, insieme con l'intera architettura dell'art. 87, riflette l'impostazione pragmatica del codice del processo amministrativo, che privilegia la sostanza del contraddittorio rispetto alle forme, in linea con il principio di strumentalità delle forme processuali e con l'obiettivo della decisione nel merito.

Casi pratici

Caso 1: Giudizio in materia di silenzio trattato in camera di consiglio con termini dimezzati

Tizio presenta un'istanza al Comune per ottenere il rilascio di un titolo edilizio e, decorsi i termini di legge senza risposta, propone ricorso al TAR ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento. In applicazione dell'art. 87, comma 2, lett. b), e comma 3, c.p.a., la camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione del Comune, con tutti i termini processuali intermedi dimezzati rispetto a quelli ordinari.

Caso 2: Trattazione in udienza pubblica di un giudizio di ottemperanza: nullità esclusa

Caio propone ricorso in ottemperanza avverso una sentenza del TAR rimasta ineseguita dall'amministrazione. Per un errore di calendario della segreteria, il giudizio viene fissato in udienza pubblica anziché in camera di consiglio come prescritto dall'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. L'amministrazione resistente eccepisce la nullità della decisione per violazione delle forme processuali. Il TAR rigetta l'eccezione: ai sensi dell'art. 87, comma 4, c.p.a., la trattazione in pubblica udienza di un giudizio camerale non costituisce motivo di nullità della decisione.

Caso 3: Udienza a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico

Nel corso di un'udienza pubblica che vede coinvolta la Regione in un giudizio relativo a informazioni di sicurezza pubblica, il presidente del collegio, su richiesta della parte pubblica e previo esame delle circostanze, dispone che l'udienza si svolga a porte chiuse ai sensi dell'art. 87, comma 1, c.p.a., ritenendo sussistenti ragioni di ordine pubblico che sconsigliano la trattazione in forma aperta al pubblico; il provvedimento presidenziale è adottato con ordinanza motivata e annotato nel verbale di udienza.

Domande frequenti

Quali giudizi si trattano in camera di consiglio nel processo amministrativo?

Ai sensi dell'art. 87, comma 2, c.p.a., si trattano in camera di consiglio i giudizi cautelari, i giudizi sul silenzio, sull'accesso e sulla trasparenza, i giudizi di ottemperanza e i giudizi in opposizione ai decreti di estinzione o improcedibilità.

I termini processuali sono dimezzati in tutti i riti camerali?

Sì, tranne che per i giudizi cautelari (che hanno una propria disciplina) e, in primo grado, per i termini di notificazione del ricorso introduttivo, incidentale e dei motivi aggiunti.

Cosa succede se una causa camerale viene trattata in udienza pubblica per errore?

Nulla di grave: l'art. 87, comma 4, c.p.a. stabilisce espressamente che la trattazione in pubblica udienza di una causa assegnata al rito camerale non costituisce motivo di nullità della decisione.

Entro quando è fissata la camera di consiglio nei riti camerali?

La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, senza necessità di istanza di parte.

I difensori possono parlare in camera di consiglio?

Sì: ai sensi dell'art. 87, comma 3, ultimo periodo, c.p.a., i difensori che ne facciano richiesta sono sentiti nella camera di consiglio, garantendo così il contraddittorio orale anche nel rito semplificato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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