In sintesi
- Nel giudizio di impugnazione può intervenire chi vi ha interesse.
- L'intervento si propone con atto notificato a tutte le parti.
- Serve a consentire la partecipazione di soggetti la cui posizione può essere incisa dall'esito del gravame.
- Resta fermo il limite dell'interesse: non è ammesso l'intervento di chi non vanti una posizione giuridicamente rilevante.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 Codice del Processo Amministrativo — Intervento nel giudizio di impugnazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione dell'intervento in appello
L'art. 97 disciplina in forma essenziale l'intervento nel giudizio di impugnazione, consentendo a chi vi abbia interesse di prendere parte al gravame con atto notificato a tutte le parti. La norma garantisce che anche nella fase di impugnazione, e non solo in primo grado, possano partecipare i soggetti la cui sfera giuridica risulti coinvolta dalla decisione che il giudice è chiamato ad assumere.
Il requisito dell'interesse
Presupposto dell'intervento è l'interesse, da intendersi come posizione giuridicamente qualificata e differenziata rispetto all'esito del giudizio. Non basta un interesse di mero fatto: occorre che la decisione sull'impugnazione sia idonea a riflettersi sulla situazione soggettiva dell'interveniente. Questa lettura preserva la serietà del contraddittorio ed evita un'indebita dilatazione delle parti.
La forma: atto notificato a tutte le parti
L'intervento si propone con atto notificato a tutte le parti del giudizio di impugnazione. La notifica integrale assicura che ciascuna parte sia posta a conoscenza dell'ingresso del nuovo soggetto e possa interloquire, in coerenza con il principio del contraddittorio. È la forma tipica degli atti che ampliano la platea processuale.
Rapporto con la disciplina del primo grado
La previsione si coordina con le regole generali sull'intervento nel processo amministrativo: nella fase di gravame l'intervento conserva la sua natura di partecipazione adesiva o autonoma, nei limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni, che non tollera l'introduzione di domande nuove o l'aggiramento delle preclusioni maturate.
Profili pratici
Chi intende intervenire deve verificare di essere titolare di un interesse concreto e attuale e curare la notifica dell'atto a tutte le parti, per evitare eccezioni di inammissibilità. È prudente intervenire tempestivamente, così da poter svolgere difese utili prima dell'udienza di trattazione.
Tipologie e limiti dell'intervento
L'intervento in appello può atteggiarsi come adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni di una parte, oppure come autonomo, quando l'interveniente faccia valere una posizione propria coinvolta dall'esito. In ogni caso esso incontra i limiti propri del giudizio di impugnazione: non può introdurre domande nuove, ampliare il thema decidendum né recuperare difese ormai precluse in primo grado. L'interveniente prende il processo nello stato in cui si trova e può svolgere le sole attività compatibili con la fase di gravame.
Casi pratici
Caso 1: L'intervento del controinteressato
Tizio, beneficiario del provvedimento confermato in primo grado, apprende dell'appello e interviene nel giudizio con atto notificato a tutte le parti per difendere la propria posizione.
Caso 2: L'interesse di mero fatto respinto
Caia vuole intervenire ma non vanta alcuna posizione giuridica differenziata: il suo intervento, fondato su un interesse di fatto, non è ammesso.
Caso 3: La notifica a tutte le parti
Sempronio interviene in appello ma notifica l'atto solo all'appellante: l'omessa notifica alle altre parti espone l'intervento a un'eccezione di inammissibilità.
Domande frequenti
Chi può intervenire nel giudizio di appello?
Chiunque vi abbia interesse, cioè una posizione giuridica qualificata incisa dall'esito.
Come si propone l'intervento in impugnazione?
Con atto notificato a tutte le parti del giudizio.
Basta un interesse di fatto?
No: occorre una posizione giuridicamente rilevante e differenziata.
Posso introdurre domande nuove intervenendo in appello?
No: il sistema delle impugnazioni non consente domande nuove né l'aggiramento delle preclusioni.
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