Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 34 D.Lgs. 286/1998 – Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

    1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.
  • Articolo 5-bis L. 184/1983 – Affidamento al servizio sociale con limitazione della r

    Art. 5-bis L. 184/1983 – Affidamento al servizio sociale con limitazione della responsabilità genitoriale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

    2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

    3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore, del curatore speciale e del collocatario.

    4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

    5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

    6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

    7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

  • CCNL Pompe Funebri: Malattia e infortunio

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Malattia CCNL Pompe Funebri: comporto 365gg/36m, integrazione 100% primi 4 mesi. INAIL rischi biologici (epatite, infezioni), psicologici (stress post-traumatico), muscolo-scheletrici (movimentazione salme).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Dettaglio
    Comporto Vedi sezione
    Integrazione Vedi sezione
    Rischi biologici Vedi sezione
    Stress psicologico Vedi sezione
    Patologie muscolo-scheletriche Vedi sezione

    Comporto

    365 gg/36 mesi.

    Integrazione

    100% primi 4 mesi, 75% 5-8, 50% oltre.

    Rischi biologici

    Esposizione patogeni (epatite B/C, COVID, TBC). Vaccinazioni + DPI + protocolli sicurezza.

    Stress psicologico

    Burn-out e PTSD riconosciuti. Supporto psicologico aziendale obbligatorio settore.

    Patologie muscolo-scheletriche

    Ernie discali, lombalgie da movimentazione salme. Coperti INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Malattia e infortunio
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su malattia e infortunio.
    Caia – addetta onoranze Malattia e infortunio
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce malattia e infortunio a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Malattia e infortunio
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina malattia e infortunio con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Malattia e infortunio?
    Risposta su malattia e infortunio CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Malattia e infortunio?
    Approfondimento malattia e infortunio per addetti settore.
    Domanda 3 Malattia e infortunio?
    Caso H24 7/7 e malattia e infortunio.
    Domanda 4 Malattia e infortunio?
    Tutele specifiche malattia e infortunio settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 33 D.Lgs. 286/1998 – Comitato per i minori stranieri

    1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per i minori stranieri.
  • Art. 32 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

    1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 e ai minori comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 5.
  • Art. 245 CPI – Disposizioni procedurali

    Art. 245 CPI – Disposizioni procedurali

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice. 2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore

    4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

    5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

  • Art. 31 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni a favore dei minori

    1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
  • Dimissioni vs licenziamento: NASpI, preavviso, TFR

    Le dimissioni e il licenziamento sono entrambi forme di recesso unilaterale dal contratto di lavoro subordinato, ma differiscono per soggetto recedente, requisiti di forma, tutele applicabili e accesso agli ammortizzatori sociali. La distinzione rileva soprattutto in materia di NASpI: l’indennita di disoccupazione spetta di regola solo al lavoratore licenziato o dimissionario per giusta causa. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili procedurali, retributivi e previdenziali.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Dimissioni Licenziamento
    Soggetto recedente Lavoratore Datore di lavoro
    Norma base art. 2118 c.c.; art. 26 d.lgs. 151/2015 artt. 2118-2119 c.c.; l. 604/1966; St. Lav.; d.lgs. 23/2015
    Forma Telematica obbligatoria (mod. INPS) Scritta a pena di inefficacia
    Preavviso Dovuto, salvo giusta causa Dovuto, salvo giusta causa
    NASpI NO (salvo giusta causa o per maternita) SI (ricorrendo i requisiti)
    Procedura Modulo telematico INPS + revoca entro 7 gg Procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav. se per motivi soggettivi
    TFR Sempre corrisposto Sempre corrisposto
    Contributi figurativi Maturano solo se sussistono i presupposti Coperti durante percezione NASpI
    Impugnazione Solo per vizio del consenso o procedura 60 giorni stragiudiziali + 180 giorni ricorso

    Dimissioni: caratteristiche e disciplina

    Le dimissioni costituiscono il recesso unilaterale del lavoratore dal contratto di lavoro subordinato. La normativa civilistica si fonda sull’art. 2118 del codice civile, che impone il rispetto del preavviso, mentre il 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso in presenza di giusta causa. Dal 12 marzo 2016, le dimissioni devono essere presentate in via telematica attraverso il modulo INPS, salvo le ipotesi di esonero (lavoratrice madre e lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio, soggetti alla convalida presso l’Ispettorato territoriale).

    La forma telematica e prevista a pena di inefficacia (art. 26 d.lgs. 151/2015): un atto non telematico e tamquam non esset. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, sempre per via telematica, riconducendo il rapporto in essere. La durata del preavviso e fissata dai CCNL in funzione di livello e anzianita; il mancato rispetto comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva al datore di lavoro.

    Le dimissioni per giusta causa assimilano il regime al licenziamento sotto il profilo NASpI: il lavoratore puo accedere all’indennita di disoccupazione se prova circostanze come il mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni, molestie. Per approfondimenti sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro si rinvia alla scheda dedicata.

    Licenziamento: caratteristiche e disciplina

    Il licenziamento e il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto. La forma scritta e richiesta a pena di inefficacia (art. 2 l. 604/1966): la lettera deve contenere la specifica indicazione dei motivi (motivazione contestuale), salvo che si tratti di licenziamento durante il periodo di prova. Le tipologie principali sono: licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., recesso in tronco), per giustificato motivo soggettivo (inadempimento del lavoratore, con preavviso), per giustificato motivo oggettivo (esigenze economiche, organizzative, produttive).

    La procedura disciplinare obbligatoria ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori trova applicazione per i licenziamenti per motivi soggettivi; per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei datori con piu di quindici dipendenti vige il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro. Le tutele in caso di illegittimita variano: per gli assunti ante 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. con un sistema graduato (reintegra piena, attenuata, indennita), per gli assunti post 2015 il d.lgs. 23/2015 (con indennita 6-36 mensilita).

    Il lavoratore licenziato puo accedere alla NASpI presentando domanda entro sessantotto giorni dalla cessazione, purche soddisfi i requisiti contributivi (tredici settimane nei quattro anni precedenti). La definizione di prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. resta il riferimento per circoscrivere il perimetro applicativo della disciplina.

    Quando convengono le dimissioni e quando il licenziamento

    Tizio ha trovato un’occupazione migliore presso un altro datore di lavoro: la scelta naturale e quella delle dimissioni telematiche con preavviso. Tizio non avra diritto a NASpI ma evitera contestazioni e potra iniziare il nuovo rapporto a partire dal giorno successivo al periodo di preavviso. Caio, al contrario, non riceve la retribuzione da tre mesi consecutivi: puo formalizzare dimissioni per giusta causa, dimostrando il grave inadempimento datoriale, e ottenere comunque la NASpI come se fosse stato licenziato.

    Sempronio si trova in conflitto serio con il superiore e teme un licenziamento per motivi disciplinari: la valutazione strategica deve considerare che dimettersi ora significherebbe rinunciare alla NASpI, mentre attendere il licenziamento (se illegittimo) consentirebbe l’impugnazione, l’indennita risarcitoria e l’indennita di disoccupazione. La consulenza di un legale del lavoro o di un sindacato e in questi casi raccomandabile, anche per verificare se vi siano profili di demansionamento o di violazione del diritto alle mansioni di assunzione che possano integrare la giusta causa di dimissioni.

    Costi, tempi e procedura

    Le dimissioni telematiche non comportano alcun costo per il lavoratore: il modulo INPS si compila accedendo con SPID o CIE. Il preavviso, secondo i CCNL, varia da quindici giorni a sei mesi a seconda di livello e anzianita; il mancato preavviso comporta una trattenuta in busta paga pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. Le dimissioni per giusta causa, se contestate dal datore di lavoro, possono richiedere un’azione giudiziale per il riconoscimento del diritto alla NASpI e all’indennita sostitutiva.

    Sul fronte licenziamento, i costi tipici per il datore di lavoro includono l’indennita sostitutiva del preavviso (se non concesso), il TFR maturato, eventuali ferie e ROL non goduti. In caso di illegittimita accertata, l’indennita risarcitoria post 2015 varia indicativamente da 6 a 36 mensilita dell’ultima retribuzione utile al TFR. I tempi della causa di lavoro in primo grado oscillano tra dodici e ventiquattro mesi, con costi di assistenza legale tra 3.000 e 10.000 euro a parte. Per il lavoratore il contributo unificato e ridotto e l’eventuale gratuito patrocinio e accessibile ai sensi del d.p.r. 115/2002.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra dimissioni e licenziamento?

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore, il licenziamento e il recesso del datore di lavoro. Da questa differenza discendono regimi formali e tutelari distinti: le dimissioni richiedono la forma telematica e non danno diritto alla NASpI, salvo giusta causa; il licenziamento richiede forma scritta motivata e da accesso all’indennita di disoccupazione.

    Si puo accedere alla NASpI con le dimissioni?

    Di regola no, perche la NASpI presuppone la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, mansioni dequalificanti, molestie), le dimissioni della lavoratrice madre nei primi tre anni di vita del figlio, le dimissioni del lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio.

    Si possono revocare le dimissioni gia inviate?

    Si. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, sempre per via telematica. La revoca ricostituisce il rapporto di lavoro alle condizioni precedenti e impedisce qualsiasi pretesa datoriale fondata sul recesso. Trascorsi sette giorni, le dimissioni diventano definitive e irrevocabili.

    Il TFR spetta anche in caso di dimissioni?

    Si. Il trattamento di fine rapporto e una forma di retribuzione differita che matura anno per anno secondo l’art. 2120 c.c. e spetta sempre alla cessazione, qualunque sia la causale. Le dimissioni, anche se senza preavviso e quindi gravate dall’indennita sostitutiva a favore del datore, non incidono sul diritto al TFR.

    Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

    La parte che recede senza il preavviso dovuto deve corrispondere all’altra un’indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.). Per il lavoratore dimissionario, il datore puo trattenere tale importo dalle competenze finali (busta paga, TFR). Resta salva la possibilita di patti tra le parti per derogare al preavviso.

    NASpI: requisiti, durata e calcolo

    La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’ammortizzatore sociale generale per i lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Disciplinata dal d.lgs. 22/2015, richiede tre requisiti cumulativi: stato di disoccupazione involontaria, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi anteriori. La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione, telematicamente tramite il portale INPS o un patronato.

    L’importo della NASpI e pari al 75 per cento della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, fino a un massimale (indicativamente 1.300 euro lordi nel 2026, soggetto a rivalutazione annua); oltre tale soglia, viene aggiunto il 25 per cento della differenza fino a un tetto. La durata e pari alla meta delle settimane lavorate nel quadriennio precedente, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Dal quarto mese di percezione l’importo si riduce del 3 per cento al mese (decalage). I contributi figurativi coprono il periodo di percezione ai fini pensionistici.

    Patti di non concorrenza e clausole post-cessazione

    La cessazione del rapporto puo essere accompagnata da clausole specifiche stipulate in costanza di contratto: il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) vincola il lavoratore a non svolgere, per un periodo successivo alla cessazione, attivita concorrenziali in un’area geografica determinata, dietro corrispettivo. La durata massima e di cinque anni per i dirigenti, tre anni per gli altri lavoratori. La disciplina delle rinunzie e transazioni in materia di lavoro impone la forma scritta e l’impugnabilita entro sei mesi per quelle relative a diritti derivanti da norme inderogabili.

    Per i licenziamenti collettivi (oltre cinque lavoratori in centoventi giorni in unita produttive con piu di quindici dipendenti) si applica la procedura della legge 223/1991: comunicazione alle organizzazioni sindacali, esame congiunto, eventuale accordo, criteri di scelta dei lavoratori (carichi familiari, anzianita aziendale, esigenze tecnico-produttive). La violazione dei criteri o della procedura comporta indennita risarcitoria ai sensi del d.lgs. 23/2015 o tutela ex art. 18 St. Lav. per gli ante 2015.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Risoluzione consensuale e accordi transattivi

    Tra le dimissioni e il licenziamento si colloca una terza via: la risoluzione consensuale del rapporto. Le parti, di comune accordo, decidono di porre fine al contratto, sottoscrivendo un atto scritto che ne formalizza la cessazione. Quando la risoluzione consensuale segue il fallito tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore conserva il diritto alla NASpI in quanto la cessazione e qualificata come involontaria.

    L’accordo transattivo che accompagna la risoluzione consensuale puo prevedere una somma una tantum a titolo di incentivo all’esodo, con trattamento fiscale agevolato (tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR). La forma scritta e necessaria per la validita e l’opponibilita all’erario. Le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili o da contratti collettivi sono impugnabili entro sei mesi, salvo che siano state sottoscritte in una sede protetta (giudiziale, sindacale, conciliativa presso ITL).

    La certificazione del contratto presso le commissioni di certificazione (art. 75 d.lgs. 276/2003) puo conferire stabilita all’accordo riducendo il rischio di contenzioso successivo. Le commissioni operano presso le DPL, le universita, gli enti bilaterali e i consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro. La certificazione non sottrae l’atto al sindacato del giudice, ma costituisce un riferimento qualificato in caso di lite.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Decreto ingiuntivo vs citazione: scelta e tempi

    Il decreto ingiuntivo e l’atto di citazione sono le due principali vie del processo civile italiano per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore. Il primo, regolato dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, e un procedimento monitorio rapido a contraddittorio differito. La citazione attiva invece il giudizio ordinario di cognizione, con piena dialettica processuale. La scelta dipende da requisiti probatori, importo, tipologia di credito e strategia di recupero.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Decreto ingiuntivo Atto di citazione
    Norma di riferimento art. 633-656 c.p.c. art. 163-167 c.p.c.
    Natura procedimento monitorio inaudita altera parte giudizio ordinario di cognizione
    Requisiti credito certo, liquido ed esigibile; prova scritta (fattura, estratto conto, scrittura privata) nessun requisito probatorio anticipato; libera articolazione delle prove in giudizio
    Contraddittorio differito: il debitore puo opporsi entro 40 giorni dalla notifica pieno e immediato: il convenuto si costituisce entro 70 giorni dalla notifica
    Tempi medi 2-6 mesi per ottenere il decreto; 40 giorni per la fase di opposizione 2-4 anni per la sentenza di primo grado, con differenze per foro
    Costi (contributo unificato) meta del contributo del giudizio ordinario, indicativamente 43-330 euro per scaglione fino a 50.000 euro contributo ordinario, da 43 a 1.686 euro per scaglione, oltre 7.000 euro per cause superiori a 520.000
    Esecutorieta provvisoria se richiesta e concessa (art. 642 c.p.c.); altrimenti dopo 40 giorni senza opposizione solo dopo sentenza esecutiva o sentenza non sospesa
    Opposizione il debitore deve agire entro 40 giorni con atto di citazione in opposizione non applicabile: si fa appello entro 30 giorni da notifica della sentenza

    Decreto ingiuntivo: caratteristiche e disciplina

    Il decreto ingiuntivo e disciplinato da Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter e dagli articoli successivi del codice di procedura civile. Si tratta di un provvedimento di condanna emesso dal giudice inaudita altera parte: il creditore presenta ricorso con prova scritta del credito (fattura accettata o non contestata, estratto conto autenticato, riconoscimento di debito, scrittura privata), il giudice valuta la documentazione e, se ravvisa la sussistenza dei presupposti, emette decreto ingiuntivo entro tempi che variano da 30 a 90 giorni a seconda dell’ufficio.

    Il presupposto sostanziale e che il credito sia certo, liquido ed esigibile: certo nella sua esistenza, liquido nella sua determinazione quantitativa, esigibile perche non sottoposto a termini o condizioni pendenti. Sul piano probatorio, l’art. 634 c.p.c. ammette come prova scritta le scritture autentiche, le polizze e i fissati bollati di compravendita, le scritture private contabili. La giurisprudenza ha esteso il novero alle fatture commerciali, alla corrispondenza tra le parti e agli estratti conto.

    Una volta emesso, il decreto (Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter) viene notificato al debitore, che ha 40 giorni per proporre opposizione con atto di citazione. L’opposizione apre un giudizio ordinario, dove il debitore assume formalmente la veste di attore in opposizione ma la posizione sostanziale resta quella di convenuto. Se non vi e opposizione tempestiva, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore puo chiedere l’esecutivita provvisoria gia in fase di ricorso quando il credito e fondato su cambiali, assegni, atti pubblici o quando vi e pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

    Atto di citazione: caratteristiche e disciplina

    L’atto di citazione e disciplinato da Patteggiamento: requisiti, benefici e procedura 2026 e segna l’inizio del giudizio ordinario di cognizione. A differenza del ricorso monitorio, la citazione apre un processo a contraddittorio pieno fin dall’inizio: l’attore vocatio in ius il convenuto, indicando giudice competente, data di prima udienza, edictio actionis (causa petendi e petitum) e mezzi di prova. Il convenuto si costituisce entro 70 giorni dalla notifica (artt. 166-167 c.p.c.) e svolge difese, domande riconvenzionali, eccezioni.

    L’atto di citazione richiede un contenuto minimo a pena di nullita: indicazione delle parti, dell’ufficio giudiziario, dei fatti e delle ragioni di diritto, delle conclusioni, dei mezzi di prova, della procura al difensore. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha rafforzato il contenuto necessario e introdotto un termine di costituzione ridotto a 70 giorni, oltre a un termine speciale a difesa dell’attore di almeno 120 giorni tra notifica e prima udienza.

    La citazione e tipicamente piu costosa e lenta del monitorio. Il contributo unificato per il giudizio ordinario di cognizione varia in funzione dello scaglione di valore: 43 euro per cause fino a 1.100 euro, 98 euro fino a 5.200, 237 euro fino a 26.000, 518 euro fino a 52.000, 759 euro fino a 260.000, 1.214 euro fino a 520.000, 1.686 euro oltre 520.000. Per il monitorio gli stessi scaglioni si pagano dimezzati. I tempi medi del primo grado oscillano tra 2 e 4 anni, con punte superiori in alcuni fori metropolitani.

    Quando conviene il decreto ingiuntivo e quando la citazione

    Il decreto ingiuntivo conviene quando il creditore dispone di prova scritta forte e il debitore non puo opporre eccezioni sostanziali fondate. E lo strumento principe per il recupero di crediti commerciali, canoni di locazione scaduti, mutui non rateali, mancato pagamento di fatture. Il vantaggio principale e la rapidita: in 2-3 mesi il creditore puo avere un titolo esecutivo da utilizzare per il pignoramento, in particolare se ottiene l’esecutivita provvisoria.

    L’atto di citazione si impone quando manca la prova scritta del credito (per esempio risarcimento danni da illecito extracontrattuale, restituzione di somme non documentate), quando si chiede una pronuncia diversa dalla mera condanna al pagamento (accertamento, costitutiva, risarcimento articolato) o quando si prevede una contestazione articolata sul merito. Tizio impresa edile vanta una fattura non pagata da Caio per 18.000 euro: ricorso per decreto ingiuntivo, costo dimezzato, titolo in 60 giorni se Caio non oppone.

    Sempronio, invece, chiede a Caio il risarcimento di 25.000 euro per un sinistro stradale con lesioni: in mancanza di un accordo o di una scrittura, la via e l’atto di citazione perche serve accertamento della responsabilita, quantificazione del danno, ammissione di prove testimoniali e CTU medico-legale. La giurisprudenza di legittimita ricorda peraltro che il monitorio non e ammesso quando il credito non e gia di per se liquido e richiede valutazione equitativa.

    Costi, tempi e procedura

    Il monitorio ha costi nettamente inferiori. Oltre al contributo unificato dimezzato, vanno considerati: marca da bollo per anticipazioni forfettarie (27 euro), notifica del decreto (15-50 euro), eventuali spese di registrazione del provvedimento (200 euro indicativamente). Le tariffe dell’avvocato per la fase di ricorso monitorio sono compresse: i parametri ministeriali (D.M. 55/2014 aggiornato) prevedono compensi medi da 600 a 2.500 euro a seconda dello scaglione. I tempi sono i piu rapidi del processo civile italiano: media nazionale 60-90 giorni per l’emissione del decreto.

    La citazione comporta costi piu elevati. Contributo unificato pieno, marca da bollo 27 euro, notifica con UNEP o ufficiale giudiziario, compensi forensi medi da 1.500 a 8.000 euro per il primo grado. Aggiungere CTU e prove testimoniali porta facilmente sopra i 5.000 euro le spese complessive. I tempi medi sono 18-36 mesi per il primo grado nei fori medio-piccoli, con punte di 4-5 anni nei tribunali metropolitani piu congestionati. La sentenza non e immediatamente esecutiva per somme: l’esecutorieta deriva dall’art. 282 c.p.c. ma puo essere sospesa in appello.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra decreto ingiuntivo e citazione?

    Il decreto ingiuntivo e un procedimento monitorio rapido a contraddittorio differito, basato su prova scritta del credito. La citazione e il giudizio ordinario di cognizione, con contraddittorio pieno e immediato. Il decreto e indicato per crediti certi documentati; la citazione e necessaria quando serve accertamento o quando manca la prova scritta.

    Quale costa di meno tra decreto ingiuntivo e citazione?

    Il decreto ingiuntivo costa molto meno. Il contributo unificato e dimezzato e i compensi forensi sono compressi grazie alla snellezza procedurale. Per un credito di 18.000 euro, un monitorio puo costare 800-1.500 euro complessivi; la stessa pretesa portata in giudizio ordinario di cognizione difficilmente costa meno di 3.000 euro.

    Posso passare dal decreto ingiuntivo alla citazione?

    Indirettamente, attraverso l’opposizione. Se il debitore propone opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto, il procedimento si trasforma in un giudizio ordinario di cognizione: il decreto diventa l’oggetto della contestazione e il giudice esamina tutte le difese del debitore con piena dialettica. L’inversione delle parti e solo formale.

    Cosa succede se il debitore non oppone il decreto entro 40 giorni?

    Il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore puo procedere a pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi senza ulteriori accertamenti. Se il decreto era stato gia dichiarato provvisoriamente esecutivo, il creditore puo iniziare l’esecuzione anche prima dei 40 giorni, salvo eventuale richiesta di sospensione del debitore.

    Quanto tempo serve per ottenere il titolo esecutivo nei due percorsi?

    Con il monitorio, indicativamente 60-90 giorni per il decreto e altri 40 giorni per l’esecutivita definitiva se non vi e opposizione, dunque circa 4-5 mesi complessivi. Con la citazione, una sentenza di primo grado richiede 2-4 anni, oltre eventuali gradi di appello. Il monitorio offre un risparmio di tempo di 18-36 mesi nei casi standard.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 30 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno per motivi familiari

    1. Salvo quanto disposto dall’art. 19 comma 2, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato.
  • Fattura elettronica vs cartacea: obblighi e differenze 2026

    La fattura elettronica è il documento fiscale emesso in formato XML e trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. È obbligatoria per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2019 e, dal 1° gennaio 2024, anche per i contribuenti in regime forfettario senza soglie. La fattura cartacea, oggi residuale, sopravvive solo per soggetti esonerati e per operazioni transfrontaliere extra-UE. Conoscere le differenze operative tra i due formati è essenziale per evitare sanzioni e per gestire correttamente la conservazione decennale.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Fattura elettronica Fattura cartacea
    Norma di riferimento D.Lgs. 127/2015, DPR 633/1972 artt. 21 e 21-bis DPR 633/1972 artt. 21 e 39
    Formato XML conforme a tracciato FatturaPA libero (foglio cartaceo o PDF non firmato)
    Trasmissione tramite Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia Entrate consegna a mano, posta, e-mail (in PDF semplice)
    Obbligati tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia (dal 1.1.2024 anche forfettari) solo soggetti esonerati e per operazioni con controparti extra-UE
    Data di emissione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
    Conservazione 10 anni in modalità elettronica conforme al CAD (firma elettronica e marca temporale) 10 anni in originale cartaceo o digitalizzazione conforme
    Notifiche SdI ricevuta di consegna, mancata consegna, scarto, accettazione/rifiuto PA nessuna notifica automatica
    Sanzioni emissione tardiva 90-180% IVA non documentata; minimi 250 euro identica disciplina sanzionatoria

    Fattura elettronica: disciplina e funzionamento

    La fattura elettronica è il documento fiscale emesso in formato XML conforme al tracciato
    FatturaPA definito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e trasmesso
    attraverso il Sistema di Interscambio. Il flusso è regolato dal decreto legislativo 127/2015,
    emanato in attuazione della legge delega 23/2014. Il contenuto minimo è quello indicato in art. 21 DPR 633/72: data,
    numero progressivo, dati del cedente e del cessionario, descrizione dei beni o servizi, base imponibile,
    aliquota e imposta IVA. Per i presupposti applicativi dell’IVA si rinvia a art. 1 DPR 633/72; per la natura delle
    operazioni rilevanti, a art. 2 DPR 633/72 (cessioni di beni) e art. 4 DPR 633/72 (esercizio di imprese). La trasmissione avviene
    tramite SdI in tre canali principali: portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia Entrate, software
    gestionali con web service certificato, PEC.

    Il SdI verifica la conformità tecnica del file (struttura XML, presenza dei campi obbligatori, partita
    IVA valida) e – in caso di esito positivo – lo recapita al destinatario attraverso il codice destinatario di
    sette caratteri o la PEC indicati in fattura. Sono previste quattro notifiche tipiche: ricevuta di
    consegna
    , mancata consegna, scarto, decorrenza termini. La PA ha facoltà di accettazione o rifiuto
    motivato entro quindici giorni. La conservazione decennale è elettronica, conforme al codice
    dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), con firma elettronica qualificata e marca temporale. L’Agenzia
    delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione per chi aderisce al servizio. La fattura elettronica
    deve riportare anche il regime IVA applicato, le eventuali ritenute, le aliquote applicate per ciascuna voce
    di prodotto o servizio e, dove rilevante, il riferimento al criterio di territorialità di art. 7 DPR 633/72 per le
    cessioni di beni e di art. 7-ter DPR 633/72 per le prestazioni di servizi. art. 38 DPR 633/72 disciplina le modalità di esecuzione dei
    versamenti IVA periodici.

    Fattura cartacea: ambito residuale e disciplina

    La fattura cartacea ha oggi un ambito di applicazione residuale. Dopo l’estensione
    dell’obbligo elettronico generalizzato del 1° gennaio 2019 e l’inclusione dei contribuenti forfettari dal 1°
    gennaio 2024, restano legittimati a emettere fattura cartacea (o PDF non firmato e non transitato dal SdI):
    i soggetti residenti o stabiliti all’estero senza stabile organizzazione in Italia, le operazioni verso
    clienti esteri extra-UE (fatturate in formato libero, salvo gli obblighi dell’esterometro che dal 2022 è
    confluito nel flusso SdI come fattura elettronica con tipo documento TD17/TD18/TD19), gli adempimenti verso
    i consumatori finali nei casi di operazioni occasionali e – in alcune ipotesi – i medici e gli operatori
    sanitari che inviano dati al sistema tessera sanitaria. art. 22 DPR 633/72 disciplina l’esonero dall’obbligo di
    fatturazione per il commercio al minuto e attività assimilate, ipotesi in cui è sufficiente l’emissione di
    scontrino o ricevuta fiscale.

    Il contenuto minimo della fattura cartacea è quello previsto da art. 21 DPR 633/72: data di emissione, numero
    progressivo, generalità dell’emittente e del cliente, descrizione dell’operazione, base imponibile, aliquota
    IVA e imposta. art. 39 DPR 633/72 disciplina la registrazione nel registro delle fatture emesse, da effettuare entro
    il quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La conservazione
    decennale può avvenire in originale cartaceo o tramite digitalizzazione conforme al CAD, con firma
    elettronica e marca temporale. La sanzione per omessa o tardiva emissione è la stessa della fattura
    elettronica: dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) è fissata al 70% dell’imposta non documentata, con un minimo di 300 euro per ciascuna
    fattura (in precedenza la forbice era dal 90% al 180%, minimo 500 euro). Vanno tenuti in considerazione anche gli obblighi di art. 29 DPR 633/72 per quanto riguarda gli elenchi clienti
    e fornitori, e il regime delle eventuali richieste di rimborso disciplinato da art. 30 DPR 633/72. Sotto il profilo
    penale, la falsa fatturazione può integrare i delitti previsti da art. 3 D.Lgs. 74/2000 e dalle norme definitorie di
    art. 1 D.Lgs. 74/2000 del D.Lgs. 74/2000.

    Quando si emette l’elettronica e quando la cartacea

    La regola generale è semplice: operazioni tra soggetti italiani (B2B e B2C) richiedono
    sempre la fattura elettronica via SdI. Dal 1° gennaio 2024 sono inclusi anche i
    contribuenti in regime forfettario, senza soglie di ricavo. Si pensi a Tizio, consulente
    forfettario che dal 2024 deve emettere fattura elettronica per ogni prestazione, anche se prima del 2024 era
    esonerato sotto i 25.000 euro: l’obbligo è ora generalizzato e la sanzione per emissione cartacea è la stessa
    prevista per omessa fatturazione. Anche nel caso di prestazione resa a un consumatore finale persona fisica
    senza partita IVA, la fattura elettronica deve essere emessa indicando come codice destinatario il valore
    convenzionale “0000000” e fornendo al cliente, su richiesta, una copia di cortesia in PDF o cartacea.

    La cartacea – o meglio, il documento in formato libero non transitato dal SdI – resta consentita per
    operazioni transfrontaliere extra-UE, per i soggetti esonerati specificamente, per le
    prestazioni verso consumatori finali in alcune circostanze, e per documenti che non costituiscono fattura
    in senso fiscale (ad esempio i corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente). Caia,
    imprenditrice italiana che vende a una società canadese, non emette fattura elettronica al cliente estero
    ma deve inviare i dati dell’operazione transfrontaliera tramite il flusso SdI con tipo documento TD17/TD18
    per gli acquisti dall’estero o TD19 per i beni introdotti in deposito IVA. Per Sempronio,
    medico che invia i corrispettivi al sistema tessera sanitaria, l’obbligo di fatturazione elettronica nei
    confronti del paziente è sospeso fino a nuove disposizioni. Vale la pena ricordare che, ai fini IVA, la
    territorialità delle operazioni segue regole specifiche per i servizi (criterio del committente B2B/B2C) e
    per i beni (criterio del luogo di consegna), con riflessi anche sul regime di fatturazione applicabile.

    Costi, tempi e sanzioni

    I costi della fattura elettronica dipendono dalla soluzione adottata. Il servizio
    gratuito dell’Agenzia delle Entrate consente l’emissione e la conservazione decennale senza oneri ma con
    interfaccia spartana; i software gestionali commerciali, integrati con i registri contabili, hanno canoni
    indicativi da 6 a 30 euro al mese per partita IVA. I commercialisti includono spesso il servizio nel
    contratto annuale. La fattura cartacea ha costi marginali di stampa e di archiviazione
    fisica, ma può comportare costi indiretti per la conservazione conforme: la sola tenuta di un archivio
    cartaceo decennale di centinaia di fatture è onerosa rispetto alla conservazione elettronica. Va inoltre
    considerato che la fattura elettronica favorisce automatismi nella tenuta della contabilità, nella
    liquidazione IVA periodica e nella precompilazione dei modelli dichiarativi, riducendo il rischio di errori
    e di omissioni.

    I tempi di emissione sono identici: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione,
    intesa come momento della consegna del bene o di completamento del servizio. Le sanzioni per
    omessa o tardiva fatturazione sono disciplinate dal decreto legislativo 471/1997 e dal 2024 sono state
    oggetto di revisione (D.Lgs. 87/2024): dal 1° settembre 2024 la sanzione è fissata al 70% dell’IVA non documentata, con un minimo di 300 euro per fattura (la precedente forbice era dal 90% al 180%, minimo 500 euro). In caso
    di scarto del file XML da parte del SdI, il termine per la corretta emissione decorre dalla notifica di
    scarto e l’obbligo si considera assolto se la nuova trasmissione avviene entro cinque giorni dalla notifica.
    Per le operazioni rilevanti senza scarto ma con problemi di consegna, il documento si considera comunque
    emesso al momento dell’invio al SdI. Il regime sanzionatorio per la falsa fatturazione è particolarmente
    severo nelle ipotesi penalmente rilevanti, dove possono concorrere condotte di emissione di fatture per
    operazioni inesistenti e di utilizzo delle stesse in dichiarazione, fattispecie autonome punite con la
    reclusione.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra fattura elettronica e cartacea?

    La fattura elettronica è un file XML conforme al tracciato FatturaPA trasmesso tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia Entrate; la cartacea è un documento in formato libero (carta o PDF semplice) consegnato direttamente al cliente. L’elettronica è obbligatoria per quasi tutte le operazioni domestiche, mentre la cartacea sopravvive solo in ambiti residuali.

    I forfettari devono emettere fattura elettronica?

    Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica si applica anche ai contribuenti in regime forfettario senza alcuna soglia di ricavi. La precedente esenzione sotto 25.000 euro è venuta meno. L’obbligo riguarda tutte le operazioni B2B e B2C verso clienti residenti o stabiliti in Italia.

    Cosa succede se la fattura elettronica viene scartata dal SdI?

    Lo scarto si verifica per errori formali (XML non conforme, partita IVA inesistente, codice destinatario non valido). Il SdI invia una notifica di scarto e il documento si considera non emesso. Occorre correggere il file e ritrasmettere entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo il numero e la data della fattura originaria.

    La fattura cartacea per clienti esteri va comunicata?

    Sì. Le operazioni transfrontaliere verso soggetti UE ed extra-UE devono essere comunicate al fisco italiano tramite il flusso elettronico SdI con i codici tipo documento TD17 (servizi ricevuti UE/extra-UE), TD18 (beni intra-UE) e TD19 (beni in deposito IVA). Il vecchio esterometro è confluito nel flusso SdI dal 1° luglio 2022.

    Quanto tempo va conservata la fattura?

    Dieci anni dalla data di emissione, sia per la fattura elettronica sia per quella cartacea. La conservazione elettronica deve essere conforme al codice dell’amministrazione digitale e prevede firma elettronica qualificata e marca temporale. L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione che assolve l’obbligo per chi vi aderisce.

    Nota conclusiva sulla fatturazione

    La piena digitalizzazione del ciclo di fatturazione non riguarda soltanto l’emissione del documento, ma
    anche la successiva fase di registrazione contabile, di liquidazione IVA e di conservazione decennale. La
    fattura elettronica, una volta transitata dal Sistema di Interscambio, alimenta in automatico i registri IVA,
    il portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e – in molti casi – i software gestionali
    del commercialista. Questo flusso consente la precompilazione della dichiarazione IVA e riduce il rischio di
    omissioni, di doppi inserimenti e di disallineamenti tra il dato dichiarato e il dato comunicato. Anche per
    le operazioni transfrontaliere, l’uso dei codici TD17, TD18 e TD19 attraverso il SdI uniforma il flusso
    informativo verso il fisco e supera definitivamente l’obbligo del vecchio esterometro. Per il contribuente
    residuale che ancora utilizza la fattura cartacea, è essenziale curare con attenzione la conservazione
    conforme e la corretta gestione delle annotazioni nei registri IVA, per non incorrere nelle sanzioni
    applicabili in caso di controllo da parte degli uffici finanziari.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati

    1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può chiedere il ricongiungimento per i familiari di cui all’art. 29.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.