Autore: Andrea Marton

  • Art. 52 L. 218/1995 – Diritti reali su beni in transito

    Art. 52 L. 218/1995 – Diritti reali su beni in transito

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 TUIR: Determinazione del reddito di capitale

    Art. 45 TUIR: Determinazione del reddito di capitale

    Art. 45 TUIR – Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42).

    In vigore dal 27/10/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

    “1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 44 e’ compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche’ le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

    2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

    3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

    4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

    4-bis. (Comma abrogato)

    4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

    4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”

    ________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del presente comma 4 deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

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  • Art. 70 octies T.U.IVA: Responsabilità

    Art. 70 octies T.U.IVA: Responsabilità

    Art. 70 octies T.U.IVA – Responsabilità.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il rappresentante di gruppo e’ responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.

    2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita’ di liquidazione e controllo.”

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  • Art. 21 DPR 487/1994 – Adempimenti per il concorso unico

    Art. 21 DPR 487/1994 – Adempimenti per il concorso unico

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

    2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all’ articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)

    2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

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  • Art. 136 RD 12/1941

    Art. 136 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Call Center e BPO: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Come funziona l’inquadramento professionale nel settore dei call center e del BPO: i livelli del CCNL Telecomunicazioni, le declaratorie e la nuova classificazione per aree professionali in vigore dal 1° luglio 2026.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede storicamente 4 livelli principali per operatori e figure di coordinamento, più livelli superiori per ruoli tecnico-direttivi. Dal 1° luglio 2026 entra in vigore, su base sperimentale, la nuova classificazione per aree professionali (A, B, C, D). L’inquadramento corretto è fondamentale: determina il minimo retributivo, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e le tutele in caso di licenziamento.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL Telecomunicazioni – profili tipici CRM/BPO
    Livello Declaratoria sintetica Profili tipici nel call center Minimo mensile (apr. 2026)
    Attività prevalentemente manuale senza conoscenze professionali specifiche Mansioni elementari di supporto 1.345,28 €
    Attività richiedenti breve pratica e conoscenze elementari Operatore inbound base, addetto data entry 1.496,31 €
    Attività operative di media complessità con cognizioni teorico-pratiche specifiche Operatore inbound/outbound qualificato, back-office 1.630,14 €
    Attività tecnico-operative di adeguata complessità con conoscenze specialistiche qualificate Senior operator, team leader, quality assurance 1.760,82 €
    Funzioni con elevate conoscenze specialistiche, autonomia e decisionalità Supervisore, responsabile turno, specialista tecnico Tabella TLC generale
    6°-7° Funzioni direttive inerenti attività complesse, facoltà di decisione Responsabile sito, direttore operativo Tabella TLC generale
    Quadro Elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale Dirigente operativo, quadro aziendale Tabella TLC generale

    I minimi per i livelli 5°, 6°, 7° e Quadro fanno riferimento alle tabelle generali del CCNL Telecomunicazioni, non alla parte speciale CRM/BPO. Si raccomanda di consultare le tabelle ufficiali aggiornate.

    Come si legge una declaratoria di livello

    La declaratoria è la descrizione ufficiale delle caratteristiche professionali e delle mansioni richieste per ciascun livello. Il CCNL Telecomunicazioni individua per ogni livello:

    • il contenuto delle attività (grado di complessità, autonomia, responsabilità);
    • le conoscenze professionali necessarie (elementari, specialistiche, direttive);
    • il grado di autonomia decisionale e il tipo di relazioni interne/esterne.

    L’inquadramento contrattuale deve riflettere le mansioni effettivamente svolte in modo prevalente, non quelle indicate formalmente nella lettera di assunzione. Il principio dell’equivalenza delle mansioni è sancito dall’art. 2103 del codice civile.

    Profili tipici del settore call center e BPO

    Nel settore CRM/BPO i profili più diffusi sono:

    • Operatore inbound: gestisce chiamate in entrata su servizi di assistenza clienti, reclami, informazioni. Livello tipico: 2° o 3°.
    • Operatore outbound: effettua chiamate in uscita per campagne commerciali, ricerche di mercato, recupero crediti. Livello tipico: 2° o 3°.
    • Operatore multicanale/omnicanale: gestisce interazioni su più canali (telefono, chat, e-mail, social). Livello tipico: 3° o 4°.
    • Team leader / coach: coordina un gruppo di 8-15 operatori, monitora KPI, fornisce formazione sul campo. Livello tipico: 4° o 5°.
    • Quality Analyst: valuta la qualità delle interazioni, produce report e piani di miglioramento. Livello tipico: 4° o 5°.
    • Supervisore / Responsabile turno: gestisce la produzione su uno o più turni, interface con il committente. Livello tipico: 5° o 6°.
    • Back office / BPO specialist: gestisce processi amministrativi esternalizzati (inserimento dati, gestione pratiche, fatturazione). Livello tipico: 3° o 4°.

    La nuova classificazione per aree professionali dal 1° luglio 2026

    Il rinnovo del novembre 2025 introduce, dal 1° luglio 2026 su base sperimentale, un sistema di classificazione basato su quattro aree professionali (A, B, C, D). Ogni area si articola in fasce retributive determinate non da un livello gerarchico fisso, ma dalla combinazione di:

    • competenze tecniche certificate e aggiornamento continuo;
    • capacità di problem solving e gestione di situazioni complesse;
    • grado di autonomia nel ruolo;
    • qualità delle relazioni con clienti interni ed esterni.

    La nuova classificazione è pensata per valorizzare percorsi di crescita professionale non necessariamente legati alla sola anzianità. Le commissioni paritetiche settoriali monitoreranno l’applicazione nei primi 12 mesi prima di rendere il sistema definitivo.

    Jus variandi: le mansioni possono cambiare?

    L’art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015) consente al datore di lavoro di assegnare mansioni equivalenti o anche inferiori in presenza di specifiche condizioni (riorganizzazione, modifica processi, accordo sindacale). Il CCNL Telecomunicazioni non deroga al limite delle mansioni equivalenti. Qualsiasi demansionamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore outbound sotto-inquadrato
    Tizio viene assunto al livello 2 come operatore outbound. Dopo alcuni mesi svolge anche attività di monitoraggio qualità e formazione dei nuovi colleghi in modo continuativo. Secondo il CCNL, queste mansioni corrispondono al livello 4. Tizio si rivolge al sindacato, che richiede all’azienda la corretta riclassificazione. L’azienda riconosce il livello 4 con decorrenza dalla data in cui le mansioni superiori sono state effettivamente assunte in modo prevalente.
    Caia – Team leader nel passaggio al nuovo sistema
    Caia è inquadrata al livello 4 come team leader. Dal 1° luglio 2026 l’azienda adotta la nuova classificazione per aree. Caia viene collocata nell’area C, fascia media. La nuova classificazione non può peggiorare il trattamento economico già acquisito: la sua retribuzione tabellare rimane almeno pari a quella del vecchio livello 4, con le fasce del nuovo sistema applicate agli aumenti futuri.
    Sempronio – Specialista BPO con più mansioni
    Sempronio lavora in un centro BPO e gestisce sia processi amministrativi (livello 3) che attività di analisi e reportistica per il committente (livello 5). Per il principio delle mansioni prevalenti, l’inquadramento si determina sulla base delle attività svolte per la maggior parte del tempo. Poiché l’analisi occupa più del 50% del suo tempo, Sempronio ha diritto all’inquadramento al livello 5.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    Il vecchio sistema prevede 7 livelli più la categoria Quadro. Le aziende CRM/BPO utilizzano prevalentemente i livelli da 1 a 4 per operatori e team leader, mentre i livelli superiori si applicano a responsabili e figure tecnico-direttive. Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la nuova classificazione per aree professionali (A, B, C, D) su base sperimentale.
    Come viene classificato un operatore di call center inbound?
    Un operatore di call center inbound senza particolari specializzazioni viene di norma inquadrato al livello 2 o 3, a seconda delle mansioni svolte e dell’autonomia richiesta. Il livello 1 riguarda attività elementari senza requisiti professionali particolari.
    Il team leader di un call center a quale livello viene inquadrato?
    Un team leader con funzioni di coordinamento viene generalmente inquadrato al livello 4 o 5. Il livello 4 si applica ad attività tecnico-operative con conoscenze specialistiche; il livello 5 a funzioni con elevate conoscenze e autonomia decisionale.
    Come si contesta un inquadramento errato?
    Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) per una verifica delle declaratorie rispetto alle mansioni effettive. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento del livello superiore con le relative differenze retributive.
    La nuova classificazione per aree professionali sostituisce subito i livelli?
    No. Dal 1° luglio 2026 la nuova classificazione entra in vigore su base sperimentale. Il vecchio sistema rimane riferimento per gli istituti contrattuali già definiti. La nuova classificazione non può ridurre il trattamento economico acquisito.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Le declaratorie dei livelli si basano sul testo contrattuale vigente; la nuova classificazione per aree professionali entra in vigore in via sperimentale dal 1° luglio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 43 TUIR: Immobili non produttivi di reddito fondiario

    Art. 43 TUIR: Immobili non produttivi di reddito fondiario

    Art. 43 TUIR – Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40.)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nel comma 2, primo periodo, del presente articolo o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 31 a 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    Per le assegnazioni e cessioni effettuate entro il 30 settembre 2026 si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 35 a 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall’art. 77, comma 1 (1). Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 (2) per il medesimo periodo temporale ivi indicato.”

    _________________________________

    (1) Ora art. 65 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

    (2) Ora art. 95 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

  • Art. 94 GDPR – Abrogazione della direttiva 95/46/CE

    Articolo 94 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Abrogazione della direttiva 95/46/CE.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA – Applicazione delle detrazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
    dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente e’ ammesso in
    detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto,
    dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
    successivi a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione stessa.
    La detrazione non puo’ superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta
    per cento dell’importo da versare.
    Le somme delle quali non e’ stato possibile operare la detrazione in ciascun
    mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre
    successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni
    caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma
    del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui e’ compreso il
    dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e’ stata
    presentata la dichiarazione di detrazione.
    Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
    dell’art. 30 e dell’art. 38.”

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  • Art. 137 RD 12/1941

    Art. 137 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.