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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 224 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «funzioni del ministero delle infrastrutture e dei trasporti» nell'ambito del Libro IV del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La disposizione fa parte della disciplina dei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali), caratterizzati da regole derogatorie rispetto al regime ordinario.
  • La normativa attua la direttiva 2014/25/UE e si applica solo agli enti aggiudicatori che operano nei settori indicati e per le attività ivi previste.
  • La distinzione tra settori ordinari e speciali incide su soglie, procedure, esclusioni e modalità di affidamento.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 224 del Codice del 2023

L'art. 224 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro IV dedicato a «Partenariato pubblico-privato e disposizioni complementari» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «funzioni del ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Settori speciali e regime derogatorio

La disciplina dei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) attua la direttiva 2014/25/UE e si applica solo agli enti aggiudicatori operanti nei settori indicati e per le attività ivi previste (cd. activity test). La specialità deriva dalla natura tendenzialmente regolata di tali settori e si traduce in soglie diverse, ampiezza maggiore della procedura negoziata, esclusioni specifiche e regole sulle joint venture. La distinzione tra settori ordinari e speciali è dirimente per la disciplina applicabile e va verificata in concreto, alla luce dei diritti speciali o esclusivi di cui l'ente è eventualmente titolare.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 224 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Prassi e linee guida

Disposizioni attuative · Disposizioni attuative del Codice

Provvedimenti ANAC e tabelle di corrispondenza fra disposizioni del nuovo Codice e disciplina previgente.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Coordinamento normativo · Codice dei contratti pubblici

Disposizioni transitorie e di coordinamento approvate dal Governo per il passaggio al nuovo Codice.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio ente aggiudicatore e l'activity test

Tizio, società pubblica operante anche nei settori speciali (energia), indice una procedura per l'acquisto di materiale informatico. Verifica che la fornitura non è strumentale all'attività del settore speciale: applica pertanto la disciplina ordinaria del Codice anziché quella dei settori speciali.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 224 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 224 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Quando si applica il regime dei settori speciali?

Solo agli enti aggiudicatori che operano nei settori indicati (acqua, energia, trasporti, servizi postali) e per le attività ivi previste. La verifica si fa in concreto attraverso l'activity test.

Le soglie nei settori speciali sono diverse?

Sì: l'art. 171 fissa soglie più elevate per gli appalti nei settori speciali, in coerenza con la direttiva 2014/25/UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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