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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Vedi anche
→art. 218 CP→art. 219 CP→art. 221 CP→art. 222 CP→Cost. art. 97 - Buon andamento e imparzialità della PA→L. 241/1990 art. 1 - Princìpi del procedimento amministrativo→L. 241/1990 art. 3 - Motivazione del provvedimento→Art. 217 D.Lgs. 36/2023 – Norme in materia di trasparenza nei contratti pubblici PNRR→Art. 223 D.Lgs. 36/2023 – Funzioni e attività dell’ANAC→Art. 216 D.Lgs. 36/2023 – Disciplina degli interventi finanziati con il PNRR→Art. 224 D.Lgs. 36/2023 – Funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti→Art. 215 D.Lgs. 36/2023 – Cabine di regia e commissari straordinari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica e ratio dell'art. 220
L'art. 220 del D.Lgs. 36/2023, rubricato «Tutela giurisdizionale», è una disposizione di rilievo nell'architettura del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023 in attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. La norma si colloca nel quadro complessivo del nuovo Codice, progettato dal Consiglio di Stato in sede consultiva e orientato dal principio del risultato (art. 1), dal principio della fiducia (art. 2) e dal principio di accesso al mercato (art. 3). Rispetto al precedente D.Lgs. 50/2016, il legislatore del 2023 ha perseguito obiettivi di semplificazione, riduzione del rinvio a fonti subordinate e auto-esecutività della disciplina: gran parte delle linee guida ANAC sono confluite negli allegati al Codice, dotandolo di un corpo normativo integrato e coerente.
Contenuto e finalità della disciplina
La disposizione persegue rito processuale davanti al TAR per gli atti di gara. Gli istituti specifici interessati comprendono art. 120 c.p.a., rito accelerato, informativa in ordine all'intento di proporre ricorso, stand-still, ciascuno dei quali costituisce un tassello del più ampio mosaico disegnato dal Codice. La norma va letta in combinato disposto con le altre disposizioni del medesimo Libro/Parte e con i principi generali, in particolare con quelli del Libro I, che fungono da chiave interpretativa di tutte le successive disposizioni di dettaglio. La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi su molti aspetti applicativi, mutuando, dove compatibile, l'orientamento maturato sul previgente Codice del 2016.
Rapporti con il D.Lgs. 50/2016 e con il diritto eurounitario
Il nuovo Codice abroga il D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 226: le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° luglio 2023. La continuità interpretativa con la giurisprudenza maturata sul previgente Codice è valorizzata dal Consiglio di Stato, che, nei pareri sul nuovo testo, ha invitato a non disperdere il patrimonio ermeneutico consolidato. Sul piano eurounitario, la disposizione attua le direttive 2014/23/UE (concessioni), 2014/24/UE (settori ordinari) e 2014/25/UE (settori speciali), oltre alla direttiva 2009/81/CE per i settori difesa-sicurezza. La Corte di giustizia mantiene un ruolo di guida interpretativa essenziale.
Applicazione pratica e profili operativi
Sul piano operativo, le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono applicare la disposizione tenendo conto dei seguenti aspetti: (i) coordinamento con gli allegati al Codice (in particolare allegati I.1 - definizioni, I.7 - progettazione, II.4 - qualificazione SA, II.13 - appalti sotto soglia, ecc.); (ii) coordinamento con i bandi-tipo e con gli atti regolatori residui di ANAC; (iii) coordinamento con le piattaforme di e-procurement certificate (obbligatorie dal 1° gennaio 2024); (iv) coordinamento con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP, art. 23) e con il fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24).
Profili di tutela giurisdizionale
Eventuali violazioni della disposizione possono essere fatte valere davanti al TAR con il rito accelerato di cui all'art. 120 c.p.a., ovvero davanti al giudice ordinario per le controversie sull'esecuzione del contratto (salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.). Possono inoltre essere attivati gli strumenti alternativi di composizione delle controversie disciplinati dal Libro IV (conciliazione, accordo bonario, transazione, arbitrato, collegio consultivo tecnico), ridotti nell'obbligatorietà ma valorizzati nella funzione deflativa. Il rito davanti al TAR resta lo strumento ordinario di tutela contro gli atti di gara.
Profili applicativi e raccomandazioni operative
Per una corretta attuazione dell'art. 220 le stazioni appaltanti devono: documentare adeguatamente in determinazione a contrarre le scelte discrezionali compiute; presidiare la fase esecutiva attraverso il RUP e i responsabili di fase (art. 15); assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, accesso al mercato e proporzionalità; coordinare le proprie scelte con i bandi-tipo ANAC e con le linee operative del MIT. Gli operatori economici, dal canto loro, devono mantenere costantemente aggiornato il fascicolo virtuale e adempiere agli obblighi di buona fede (art. 5) e cooperazione (art. 1) nell'esecuzione del contratto.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Disposizioni attuative
Provvedimenti ANAC e tabelle di corrispondenza fra disposizioni del nuovo Codice e disciplina previgente.
Coordinamento normativo
Disposizioni transitorie e di coordinamento approvate dal Governo per il passaggio al nuovo Codice.
Casi pratici
Caso 1: Tizio operatore economico e Caio stazione appaltante
Tizio, operatore economico, e Caio, stazione appaltante, applicano l'art. 220 CP36 nel contesto di una procedura di affidamento. Caio, in determinazione a contrarre, motiva la scelta delle modalità procedurali; Tizio adegua la propria offerta agli obblighi imposti dalla disposizione. La corretta applicazione della norma garantisce il rispetto del principio del risultato e dei principi generali del Codice.
Caso 2: Sempronio RTI e la fase di selezione
Sempronio, mandatario di un raggruppamento, contesta davanti al TAR l'applicazione dell'art. 220 effettuata da una stazione appaltante. Il giudice, applicando i principi del Libro I e la disciplina di dettaglio, valuta la legittimità della scelta procedurale e si pronuncia nel merito, fissando i criteri di lettura della disposizione.
Caso 3: Caio RUP e il presidio del risultato
Caio, RUP, applica l'art. 220 CP36 documentando in modo analitico le scelte compiute e tracciando l'iter procedimentale sulla piattaforma di e-procurement. La gestione trasparente e digitalizzata della procedura assicura il rispetto della disposizione e riduce il rischio di contenzioso.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 220 CP36 è una disposizione di particolare rilievo nel sistema del Codice del 2023. La sua applicazione richiede una lettura coordinata con i principi del Libro I, con le disposizioni del Libro/Parte di riferimento e con gli allegati al Codice. La continuità interpretativa con il previgente D.Lgs. 50/2016 è valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa, fermo restando il nuovo orientamento di sistema introdotto dal legislatore del 2023.
Domande frequenti
A quale Libro del Codice appartiene l'art. 220?
L'art. 220 si colloca nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023. Disciplina «tutela giurisdizionale» e va letto in combinato disposto con i principi generali del Libro I (artt. 1-12).
Quando è entrato in vigore l'art. 220?
L'art. 220 si applica alle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore generale del Codice (art. 229). Le procedure indette anteriormente restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 226.
L'art. 220 richiede un allegato attuativo?
Il nuovo Codice è auto-esecutivo: gran parte della disciplina di dettaglio è contenuta negli allegati I-IV. L'applicazione dell'art. 220 richiede pertanto la lettura coordinata con il relativo allegato e con i bandi-tipo ANAC.
Quale è il ruolo dei principi generali nell'interpretazione di questa norma?
I principi del Libro I (risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, tassatività delle cause di esclusione, ecc.) costituiscono criterio prioritario di interpretazione: il giudice amministrativo li utilizza come parametro di legittimità e per la verifica di proporzionalità delle scelte discrezionali.
Come si impugnano gli atti che violano l'art. 220?
Con ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 c.p.a. (rito accelerato per gli atti di gara), nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/conoscenza dell'atto lesivo. Per le controversie sull'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.