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Art. 21 DPR 487/1994 — Adempimenti per il concorso unico

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Art. 21 DPR 487/1994 — Adempimenti per il concorso unico

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all’ articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. articolo precedente articolo successivo