Art. 24 DPR 487/1994 — Iscrizione nelle elenchi
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. I centri per l’impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l’inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell’impiego privato.. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l’assunzione: a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una centro per l’impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa; b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le centri per l’impiego rispettivamente interessate; c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi centro per l’impiego operante nel territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all’avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all’amministrazione o ente che procede all’assunzione di provvedere all’accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre alle centri per l’impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La centro per l’impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle elenchi di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l’avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le centri per l’impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti. 6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l’impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2.
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca