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Art. 22 DPR 487/1994 — Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
- Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo
- Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza