leggeinchiaro.it

Art. 22 DPR 487/1994 — Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 DPR 487/1994 — Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.

2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82. articolo precedente articolo successivo