Testo dell'articoloVigente
Art. 20 DPR 487/1994 – Sedi di esame
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.
2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 20 del DPR 487/1994 regola la scelta delle sedi di svolgimento delle prove nei concorsi unici. Il Dipartimento della funzione pubblica, in sede di ricognizione del fabbisogno, verifica se le vacanze riguardino un'unica regione: in tal caso il concorso si svolge in ambito regionale, ferme le norme generali di partecipazione. Quando le prove si tengono in sedi decentrate, il Dipartimento individua le strutture idonee - plessi scolastici, sedi universitarie, strutture pubbliche o private - tenendo conto della provenienza geografica dei candidati e dell'economicità delle procedure. Per questa individuazione il Dipartimento può avvalersi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture sono a carico delle amministrazioni destinatarie della procedura, nei limiti delle risorse disponibili.Indice dei contenuti
La dimensione geografica del concorso unico: regionale o nazionale
L'articolo 20 affronta un tema organizzativo di grande rilevanza pratica per i concorsi unici: dove si svolgono fisicamente le prove. Il comma 1 introduce un criterio di selezione geografica basato sulla distribuzione delle vacanze: il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, verifica se i posti vacanti siano concentrati nelle amministrazioni di una singola regione. In quel caso il concorso si svolge «in ambito regionale», ossia le prove sono tenute in sedi situate all'interno di quella regione, pur restando aperte alla partecipazione di candidati provenienti da qualunque parte d'Italia, nel rispetto delle norme generali sull'accesso ai concorsi pubblici. Questa previsione mira a ridurre gli spostamenti dei candidati quando il fabbisogno è geolocalizzato, abbassando i costi indiretti di partecipazione e favorendo l'attrattività della procedura per i residenti nell'area di interesse.
Le sedi decentrate: criteri di individuazione
Il comma 2 disciplina il caso, più comune nelle procedure di grandi dimensioni, in cui le prove si tengano in sedi decentrate su base pluriregionale o nazionale. In questa ipotesi il Dipartimento individua le sedi «anche sulla base della provenienza geografica dei candidati», ossia tenendo conto di dove si concentri il maggior numero di iscritti al concorso. Questo criterio garantisce che non si creino squilibri nell'accesso alle prove: un candidato residente in Sicilia non dovrebbe essere costretto a sostenere una prova che si tiene solo a Milano, salvo esigenze organizzative eccezionali. Le strutture idonee includono plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e «ogni altra struttura pubblica o privata»: una formulazione sufficientemente elastica da consentire l'utilizzo di palazzetti dello sport, fiere ed ex caserme nelle procedure con molte migliaia di candidati.
Il ruolo del prefetto nel coordinamento delle sedi
Il comma 2 prevede che il Dipartimento possa avvalersi, per l'individuazione delle strutture disponibili, «del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti». I prefetti, in qualità di rappresentanti del Governo sul territorio e di coordinatori delle amministrazioni statali periferiche (articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), sono interlocutori naturali per la ricognizione delle strutture pubbliche disponibili nella propria provincia. Il loro coinvolgimento accelera l'individuazione di sedi idonee per capienza, accessibilità e attrezzature informatiche, evitando che il Dipartimento debba condurre ricognizioni capillari sull'intero territorio nazionale. Si tratta di un esempio di coordinamento verticale inter-amministrativo che valorizza la rete delle prefetture come infrastruttura organizzativa dello Stato.
Ripartizione degli oneri economici
Il comma 2 specifica che gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture sono a carico delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente». La formula «amministrazioni destinatarie» indica quelle che hanno manifestato il fabbisogno nell'ambito della ricognizione e che attingeranno alla graduatoria per effettuare le proprie assunzioni. La ripartizione proporzionale dei costi tra le amministrazioni beneficiarie - definita dal Dipartimento in base al numero di posti richiesti da ciascuna - è uno dei meccanismi che rendono il concorso unico economicamente sostenibile: invece di un'unica amministrazione che sostiene integralmente i costi di una procedura, questi vengono distribuiti tra tutti i soggetti che beneficiano della graduatoria prodotta.
Accessibilità e garanzie per i candidati con disabilità
La scelta delle sedi di esame non può prescindere dai requisiti di accessibilità per i candidati con disabilità, come richiesto dall'articolo 7 del medesimo DPR 487/1994, che impone misure compensative e strumenti adeguati. Una struttura che non garantisca l'accesso autonomo a persone con disabilità motoria non è idonea ad ospitare prove concorsuali cui partecipino candidati con tali esigenze. Il Dipartimento, nell'individuazione delle sedi, deve quindi verificare che le strutture prescelte siano a norma con la disciplina sull'abbattimento delle barriere architettoniche e dispongano degli strumenti tecnici necessari per i candidati con DSA o con disabilità sensoriali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del DPR 487/1994.
Coordinamento con le prove in modalità telematica
La disciplina delle sedi fisiche va letta in combinato disposto con la possibilità, prevista dall'articolo 19, comma 6, e dall'articolo 7, comma 3, di svolgere le prove in modalità telematica o attraverso videoconferenza. Nei concorsi di grandi dimensioni, la combinazione di sedi fisiche decentrate e piattaforme digitali consente di ridurre il numero di sedi necessarie per le prove orali, concentrando le risorse logistiche nelle fasi più critiche (prove scritte preselezione). L'articolo 20 rimane comunque la norma di riferimento per le prove che richiedono la presenza fisica dei candidati, assicurando che anche nelle procedure centralizzate vi sia una distribuzione geografica equa delle opportunità di partecipazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi decide dove si svolgono le prove di un concorso unico?
Il Dipartimento della funzione pubblica individua le sedi, tenendo conto della provenienza geografica dei candidati, dell'economicità delle procedure e delle strutture disponibili, avvalendosi se necessario dei prefetti.
Un concorso unico si svolge sempre in tutta Italia?
Non necessariamente. Se il fabbisogno riguarda solo una regione, il concorso può svolgersi in ambito regionale, pur restando aperto a candidati di tutto il territorio nazionale.
Quali strutture possono essere usate come sedi d'esame?
Plessi scolastici, sedi universitarie e qualsiasi altra struttura pubblica o privata ritenuta idonea, incluse grandi strutture per concorsi con molti partecipanti.
Chi paga l'uso delle strutture per le sedi d'esame?
Le amministrazioni destinatarie della procedura concorsuale, ossia quelle che attingeranno alla graduatoria per le loro assunzioni, nei limiti delle risorse disponibili.