Autore: Andrea Marton

  • Art. 170 D.Lgs. 196/2003 – Inosservanza di provvedimenti del Garante

    1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e g), del Regolamento, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
  • Art. 59 L. 218/1995 – Titoli di credito

    Art. 59 L. 218/1995 – Titoli di credito

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

    2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.

    3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

  • Art. 29 TUIR: Variazioni del reddito dominicale

    Art. 29 TUIR: Variazioni del reddito dominicale

    Art. 29 TUIR – Variazioni del reddito dominicale

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
    3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
    4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità
    e classi, secondo le norme della legge catastale.
    5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.”

  • Art. 964 Codice della Navigazione

    Art. 964 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 70 septies decies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 septies decies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 septies decies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:

    a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione e’ stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;

    b) se sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;

    c) se e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia e’ stata superata. In tale caso l’imposta e’ dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e’ tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

    d) negli altri casi in cui e’ disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e’ venuta meno.

    2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche’ di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.”

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  • Art. 44 T.U. Espropriazione – Indennità per l’imposizione di servitù

    Art. 44 T.U. Espropriazione – Indennità per l’imposizione di servitù

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

    2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

    3. L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.

    4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

    5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

    6. L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.

  • Art. 135 D.Lgs. 174/2016 – Opposizione

    Art. 135 D.Lgs. 174/2016 – Opposizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

    2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

    3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

    4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell’udienza quest’ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell’opponente.

    5. Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

  • Art. 48 D.Lgs. 36/2023 – Pianificazione, programmazione e progettazione

    1. Le stazioni appaltanti pianificano i lavori, beni e servizi sulla base di programmi annuali e triennali.
  • Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari

    Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari

    Art. 106 T.U.B. – Albo degli intermediari finanziari

    In vigore dal 19/09/2010. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. Oltre alle attività di cui al comma 1, gli intermediari finanziari possono:

    a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati e iscritti nei relativi albi o registri;

    b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998;

    c) esercitare le altre attività a essi eventualmente consentite dalla legge.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

  • Art. 268 DPR 495/1992 – ( Art. 104 Codice della strada )

    Art. 268 DPR 495/1992 – ( Art. 104 Codice della strada )

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da: a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo; c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati; d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice. La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

    2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

    3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

    4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

    5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

    6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

    7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

    8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. È, altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.

  • Art. 8 L. 104/1992 – Inserimento ed integrazione sociale

    1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio; b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.
  • Art. 60 TUIR: Spese per prestazioni di lavoro

    Art. 60 TUIR: Spese per prestazioni di lavoro

    Art. 60 TUIR – Spese per prestazioni di lavoro

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1993

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche’ dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5.”

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