Testo dell'articoloVigente
Art. 59 L. 218/1995 — Titoli di credito
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 D.Lgs. 504/1995 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562
- Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile
- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
Commento
Il sistema delle Convenzioni di Ginevra per cambiali e assegni
L'articolo 59, comma 1, rinvia alle Convenzioni di Ginevra del 1930 e del 1931 per cambiali, vaglia cambiari e assegni. Queste convenzioni contengono norme uniformi di diritto internazionale privato — non norme materiali uniformi — che designano la legge applicabile a ciascun profilo della circolazione cartolare. In base alle Convenzioni di Ginevra, la capacita di obbligarsi con cambiale e regolata dalla legge nazionale del soggetto (con possibilita di rinvio alla legge del luogo di emissione in caso di incapacita); la forma della cambiale e regolata dalla legge del luogo in cui e stata compiuta; gli effetti degli impegni cambiari (vincolo del traente, del girante, dell'accettante) sono regolati dalla legge del Paese in cui tali impegni sono stati assunti.
La portata universale del rinvio convenzionale
Il comma 2 chiarisce che le Convenzioni di Ginevra si applicano anche quando le obbligazioni cartolari sono assunte al di fuori del territorio degli Stati contraenti o quando designano la legge di uno Stato non contraente. Questo rende il sistema delle Convenzioni di Ginevra praticamente universale per il diritto italiano: anche una cambiale emessa in un Paese non aderente alle Convenzioni e soggetta al sistema di conflitto ginevrino nell'applicazione da parte di giudici italiani. E una scelta coerente con la funzione di strumento di circolazione internazionale propria della cambiale, che deve poter operare in modo prevedibile indipendentemente dai confini geografici delle convenzioni.
Gli altri titoli di credito: legge di emissione e frazionamento delle obbligazioni
Per i titoli di credito diversi da cambiali, vaglia cambiari e assegni — in pratica titoli atipici, warrant, azioni al portatore, obbligazioni societarie, titoli dematerializzati — il comma 3 adotta una soluzione dualistica. L'obbligazione principale (quella del soggetto che ha creato il titolo) e regolata dalla legge del Paese di emissione. Le obbligazioni ulteriori (endosso, avallo, ogni altra obbligazione cartolare aggiunta in circolazione) sono invece regolate dalla legge del Paese in cui ciascuna e stata assunta. Questo frazionamento risponde alla natura circolatoria dei titoli: ogni girata o avallo e un negozio autonomo concluso in un luogo specifico e puo essere assoggettato alla legge di quel luogo senza compromettere la validita dell'intero titolo.
Il coordinamento con la normativa europea sui titoli dematerializzati
Nei moderni mercati finanziari, la maggior parte dei titoli non circolano piu in forma cartacea ma sono gestiti in forma dematerializzata attraverso sistemi di deposito accentrato. Per tali titoli, il Regolamento UE n. 909/2014 (CSDR) prevede norme specifiche che influenzano anche la determinazione della legge applicabile. La legge dello Stato membro in cui ha sede il depositario centrale di titoli (CSD) tende a prevalere per le questioni relative alla proprieta e ai trasferimenti di titoli dematerializzati. L'articolo 59, pensato per i titoli cartacei, richiede dunque interpretazione adeguatrice in questo contesto.
Profili pratici nel commercio internazionale
La cambiale internazionale rimane uno strumento di pagamento utilizzato nel commercio estero, in particolare nelle transazioni con Paesi che non hanno adottato sistemi di pagamento elettronico avanzati. L'articolo 59 assicura che i giudici italiani applichino un sistema di conflitto coerente con quello dei principali partner commerciali europei, tutti aderenti alle Convenzioni di Ginevra. Questo facilita il recupero crediti transfrontalieri: un imprenditore italiano che detiene una cambiale emessa da un debitore tedesco sa che i giudici italiani applicheranno le stesse norme di conflitto che applicherebbe un giudice tedesco.
La Convenzione UNCITRAL sulla cambiale internazionale
Va menzionata la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cambiale internazionale e sul vaglia cambiario internazionale, adottata dall'UNCITRAL nel 1988, che ha cercato di creare uno strumento cambiario uniforme per il commercio globale. L'Italia non ha ancora ratificato tale convenzione, che comunque ha avuto scarsa adesione internazionale. Il sistema delle Convenzioni di Ginevra resta dunque il riferimento fondamentale per l'Italia, sia sul piano delle norme materiali uniformi contenute nelle leggi cambiarie italiane, sia sul piano delle norme di conflitto cui rinvia l'articolo 59 L. 218/1995.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quale legge si applica alla capacita di obbligarsi con una cambiale?
Secondo le Convenzioni di Ginevra, la capacita e regolata dalla legge nazionale del soggetto. Se quella legge dichiara il soggetto incapace ma la legge del luogo di emissione lo considera capace, quest'ultima prevale (principio di favor cambiae).
Un titolo atipico emesso in un Paese non aderente alle Convenzioni di Ginevra come viene regolato?
Si applica l'articolo 59 comma 3: l'obbligazione principale e regolata dalla legge del Paese di emissione; le obbligazioni ulteriori (endosso, avallo) sono regolate dalla legge del luogo in cui ciascuna e stata assunta.
L'assegno postdatato emesso all'estero e valido in Italia?
La validita formale dell'assegno e regolata dalla legge del luogo di emissione secondo le Convenzioni di Ginevra. Tuttavia, la disciplina della postdatazione varia tra ordinamenti: in Italia l'assegno e pagabile a vista, ma la validita dello strumento come titolo e valutata secondo la lex loci emissionis.
I titoli dematerializzati rientrano nell'ambito dell'art. 59?
L'articolo 59 e stato concepito per i titoli cartacei. Per i titoli dematerializzati gestiti in deposito accentrato, prevalgono le norme europee (Regolamento CSDR) che individuano la legge applicabile in funzione dello Stato membro del depositario centrale.
Vedi anche