Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 L. 218/1995 — Possesso e diritti reali
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 D.Lgs. 504/1995 — Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
- Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato
- Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 — Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)