← Torna a Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)
Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 135 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il rimedio dell'opposizione avverso il decreto monitorio emesso nel giudizio di responsabilità contabile. La parte destinataria del decreto può impugnarlo davanti al collegio della sezione giurisdizionale regionale competente, depositando il ricorso in segreteria entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il semplice deposito del ricorso produce un effetto sospensivo automatico sull'esecuzione del decreto, garantendo così la piena efficacia del contraddittorio. Il presidente fissa l'udienza di discussione entro dieci giorni dal deposito, con il vincolo che essa si tenga entro quaranta giorni dallo stesso. L'opponente è tenuto a notificare il decreto di fissazione udienza e il ricorso al resistente entro dieci giorni dall'emanazione del decreto, assicurando un termine minimo di venti giorni tra la notificazione e l'udienza. La norma bilancia celerità del procedimento e garanzia del contraddittorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 D.Lgs. 174/2016 — Opposizione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell’udienza quest’ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell’opponente.

5. Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

Commento

Inquadramento sistematico dell'opposizione nel giudizio monitorio contabile

Il giudizio monitorio contabile, disciplinato dagli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. 174/2016, consente al pubblico ministero contabile di ottenere dal giudice monocratico un decreto ingiuntivo di condanna nei confronti del convenuto, senza preventivo contraddittorio. L'articolo 135 introduce il contrappeso indispensabile a questo rito accelerato: l'opposizione davanti al collegio, che trasforma il procedimento in un giudizio ordinario a contraddittorio pieno. Il rimedio in esame si inserisce nel solco del principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, garantendo al destinatario del decreto la possibilità di difendersi compiutamente prima che la condanna acquisti efficacia esecutiva definitiva.

Termini e modalità di proposizione del ricorso in opposizione

Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del decreto monitorio. La scelta del legislatore delegato di parametrare il dies a quo alla notificazione, e non al deposito o alla pubblicazione, risponde all'esigenza di assicurare che il termine inizi a decorrere solo da quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza legale del provvedimento. Il ricorso va depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente, ossia quella che ha emesso il decreto. Il rispetto della forma del ricorso è essenziale: l'atto deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che il debitore intende opporre al credito azionato in via monitoria.

Effetto sospensivo automatico del deposito del ricorso

Il comma 2 dell'articolo 135 stabilisce che il deposito del ricorso sospende automaticamente l'esecuzione del decreto. Si tratta di un effetto ope legis, che non richiede alcuna istanza cautelare separata né alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. La sospensione opera dal momento stesso in cui il ricorso è depositato in segreteria, indipendentemente dalla notificazione al resistente. Questo meccanismo tutela il debitore opponente dal rischio di subire una esecuzione forzata prima ancora che il collegio abbia potuto esaminare le ragioni di opposizione, preservando così l'utile dell'impugnazione.

Fissazione dell'udienza e termini procedurali

Il presidente della sezione è tenuto a fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni dal deposito del ricorso. La norma pone un ulteriore vincolo: tra il deposito del ricorso e l'udienza non possono decorrere più di quaranta giorni. Questo doppio termine — attivatoria per il presidente, massima dilazione del procedimento — riflette la volontà del codice di contenere la durata del giudizio monitorio in opposizione, evitando che la sospensione dell'esecuzione si traduca in un vantaggio sine die per il debitore. Il sistema ricorda la struttura del rito di opposizione a decreto ingiuntivo ordinario, pur con adattamenti peculiari alla giurisdizione contabile.

Oneri di notificazione a carico dell'opponente

Il comma 4 pone a carico dell'opponente l'onere di notificare al resistente, entro dieci giorni dalla sua emanazione, il decreto di fissazione dell'udienza unitamente al ricorso in opposizione. Tale previsione ha una duplice funzione: da un lato assicura che il resistente (tipicamente la procura contabile che ha ottenuto il decreto) sia informato dell'instaurazione del giudizio e del calendario processuale; dall'altro responsabilizza l'opponente, il quale è il soggetto più interessato alla sospensione dell'esecuzione e deve quindi attivarsi prontamente per completare il contraddittorio. Il comma 5 aggiunge una garanzia ulteriore: tra la notificazione e l'udienza deve intercorrere almeno venti giorni, assicurando al resistente un tempo minimo per predisporre la propria difesa.

Coordinamento con le disposizioni generali del codice

L'articolo 135 va letto in combinato disposto con l'articolo 136, che disciplina la decisione del collegio all'esito dell'udienza, e con le norme generali sul giudizio di responsabilità (artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 174/2016). Le disposizioni processuali generali del codice si applicano in quanto compatibili anche al rito monitorio. Il collegio che decide l'opposizione ha piena cognizione del merito della pretesa risarcitoria, potendo confermare, modificare o revocare il decreto impugnato. Resta ferma la competenza della sezione giurisdizionale regionale che ha emesso il decreto monitorio, in ossequio al principio di prevenzione della competenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando si deve proporre opposizione al decreto monitorio contabile?

Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto, depositando il ricorso nella segreteria della sezione giurisdizionale regionale competente.

L'opposizione sospende automaticamente l'esecuzione del decreto?

Sì. Il semplice deposito del ricorso produce la sospensione automatica dell'esecuzione, senza necessità di una separata istanza cautelare.

Entro quando deve fissarsi l'udienza di discussione dopo il deposito del ricorso?

Il presidente la fissa entro dieci giorni dal deposito, e comunque l'udienza non può tenersi oltre quaranta giorni dal deposito stesso.

Chi deve notificare il decreto di fissazione udienza al resistente?

L'opponente, a propria cura, deve notificarlo entro dieci giorni dall'emanazione del decreto, garantendo almeno venti giorni liberi tra notificazione e udienza.

Davanti a quale organo si propone l'opposizione?

Davanti al collegio della sezione giurisdizionale regionale competente, diversamente dal decreto monitorio che è emesso dal giudice monocratico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.