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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 148 del D.Lgs. 174/2016 disciplina lo svolgimento dell'udienza di discussione nel giudizio sul conto giudiziale. All'udienza possono comparire l'agente contabile, anche assistito da un legale, e l'amministrazione tramite funzionario delegato. Il magistrato che ha firmato la relazione sul conto non può fare parte del collegio giudicante. Il pubblico ministero esprime le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, ma durante l'udienza non può disporre accertamenti istruttori ulteriori salvo gravi e urgenti motivi motivati. Se alla responsabilità dell'agente si aggiunge quella di altri funzionari non tenuti alla resa del conto, i giudizi sono riuniti; in presenza di circostanze speciali è possibile procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 D.Lgs. 174/2016 — Udienza di discussione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.

2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell’articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell’interesse della legge e dell’erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l’esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Commento

La struttura dell'udienza e i soggetti legittimati a comparire

L'udienza di discussione è il momento centrale del giudizio sul conto giudiziale nella sua fase dibattimentale. Il comma 1 stabilisce che «possono comparire» l'agente contabile e l'amministrazione interessata, con un rimando all'articolo 91 per le norme generali applicabili. L'uso del verbo «possono» indica che la comparizione non è obbligatoria: il giudizio può svolgersi e concludersi anche in assenza delle parti, il che è coerente con la natura prevalentemente istruttoria del procedimento di conto, dove la verifica della regolarità contabile non presuppone necessariamente un contraddittorio dibattimentale pieno.

Le modalità di difesa dell'agente contabile

Il comma 2 attribuisce all'agente contabile la facoltà di chiedere di essere ascoltato dal collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese, personalmente o con il patrocinio di un legale. Si tratta di un diritto di difesa che si attiva su iniziativa dell'agente: il collegio non è tenuto ad ascoltarlo d'ufficio, ma se l'agente ne fa richiesta, il collegio deve dargli la parola. L'amministrazione, dal canto suo, può comparire tramite un funzionario appositamente delegato, senza necessità di un avvocato abilitato. Questo assetto riflette la natura bifronte dell'amministrazione nel giudizio di conto: essa è al tempo stesso «parte» interessata al corretto utilizzo delle proprie risorse e «garante» istituzionale della gestione dell'agente contabile che è suo dipendente.

La separazione tra giudice relatore e collegio giudicante

Il comma 2-bis introduce una regola di incompatibilità processuale di rilievo sistematico: il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto ai sensi dell'articolo 145, comma 4, non può far parte del collegio giudicante. Questa disposizione riproduce, nell'ambito del giudizio di conto, un principio di separazione delle funzioni analogo a quello che nel processo penale distingue il giudice dell'udienza preliminare dal giudice del dibattimento. Chi ha compiuto le valutazioni istruttorie, formulato la proposta di discarico o di condanna e firmato la relazione che orienta il collegio, non può poi partecipare alla decisione: ciò assicura che la pronuncia finale sia frutto di un giudizio indipendente rispetto alle valutazioni già espresse in sede istruttoria.

Il ruolo e i limiti del pubblico ministero all'udienza

Il comma 3 attribuisce al pubblico ministero la funzione di esprimere il proprio avviso e rassegnare le proprie conclusioni «nell'interesse della legge e dell'erario», adottando ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. Il comma 4 introduce tuttavia un limite significativo: durante l'esame giudiziale il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano «gravi ed urgenti motivi», dei quali è tenuto a dare pronta e motivata comunicazione alla sezione. Questo limite serve a evitare che il pubblico ministero utilizzi la fase dibattimentale come prolungamento dell'istruzione, stravolgendo i tempi del giudizio e l'equilibrio tra le fasi.

La riunione dei giudizi di conto e di responsabilità

Il comma 5 prevede che quando alla responsabilità dell'agente che ha reso il conto si aggiunge quella di altri funzionari non tenuti alla resa del conto, i due giudizi vengano riuniti. Questa riunione è funzionale a evitare decisioni contraddittorie su fatti connessi e a concentrare in un unico procedimento l'accertamento delle responsabilità di tutti coloro che abbiano concorso alla gestione irregolare. Il comma 6 temperizza ulteriormente la regola della riunione: in presenza di circostanze speciali è possibile procedere contro i responsabili del danno anche prima che si concluda il giudizio di conto, evitando che l'attesa del giudizio contabile ritardi l'azione di responsabilità in situazioni di urgenza o di rischio di depauperamento del patrimonio del convenuto.

Il rinvio all'articolo 91 e le norme generali di udienza

Il rinvio all'articolo 91 del codice, operato dal comma 1, incorpora nel giudizio di conto le disposizioni generali sullo svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei conti: regole sulla presenza delle parti, sui poteri del presidente del collegio di dirigere la discussione, sulle modalità di intervento del pubblico ministero, sulla redazione del verbale. Il rimando normativo evita ridondanze nel testo del codice e assicura uniformità di disciplina tra i diversi tipi di giudizio contabile nella fase dibattimentale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'agente contabile deve obbligatoriamente presentarsi all'udienza?

No. L'articolo 148, comma 1, stabilisce che l'agente e l'amministrazione «possono comparire», non che debbano farlo. Il giudizio può svolgersi in loro assenza.

Il magistrato relatore può far parte del collegio che decide?

No. Il comma 2-bis esclude espressamente che il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto partecipi al collegio giudicante, per garantire l'imparzialità della decisione.

Il pubblico ministero può chiedere nuovi accertamenti durante l'udienza?

Solo in presenza di gravi e urgenti motivi, dei quali deve dare pronta comunicazione motivata alla sezione. In via ordinaria, la fase istruttoria si chiude prima dell'udienza (articolo 148, comma 4).

Come può difendersi l'agente contabile in udienza?

Può chiedere di essere ascoltato personalmente o con l'assistenza di un legale, per fornire chiarimenti al collegio e svolgere le proprie difese (articolo 148, comma 2).

Cosa accade se altri funzionari hanno concorso all'irregolarità contabile?

Se la responsabilità di altri funzionari non tenuti alla resa del conto concorre con quella dell'agente, il giudizio di conto e quello di responsabilità vengono riuniti (articolo 148, comma 5).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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