- L'art. 44 disciplina l'indennità per la costituzione coattiva di servitù.
- Spetta quando l'opera comporta un asservimento del fondo senza esproprio totale.
- L'indennità è commisurata alla diminuzione di valore del fondo.
- Riguarda casi come elettrodotti, condotte, passaggi.
- Compensa la limitazione permanente del bene.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 T.U. Espropriazione — Indennità per l’imposizione di servitù
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Oggetto e ratio
L'art. 44 disciplina l'indennità dovuta quando, per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è imposta coattivamente una servitù sul fondo privato, senza che si proceda all'espropriazione della proprietà. La norma assicura il ristoro della limitazione permanente che l'asservimento comporta per il bene.
La servitù coattiva
In molti casi l'opera non richiede l'acquisizione della proprietà del fondo, ma soltanto la costituzione di una servitù, come avviene per il passaggio di elettrodotti, condotte, acquedotti o per il diritto di passaggio. Il proprietario conserva il bene, ma ne subisce una compressione duratura del godimento.
Il criterio dell'indennità
L'indennità per l'imposizione di servitù è commisurata alla diminuzione di valore che il fondo subisce per effetto dell'asservimento. Si valuta la differenza tra il valore del bene libero e quello del bene gravato dalla servitù, in modo da ristorare il pregiudizio concreto subito dal proprietario.
La permanenza della proprietà
A differenza dell'espropriazione, l'imposizione di servitù lascia la proprietà in capo al privato: il bene resta suo, sia pure gravato dal peso. L'indennità non corrisponde quindi al valore dell'intero bene, ma al solo pregiudizio derivante dalla limitazione imposta.
L'applicazione delle regole del procedimento
La costituzione coattiva della servitù segue, in quanto compatibili, le regole del procedimento espropriativo: dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità, provvedimento di imposizione. Anche per la servitù valgono quindi le garanzie partecipative e indennitarie del testo unico.
Le servitù specifiche
Per particolari tipologie di servitù, come quelle relative alle infrastrutture lineari energetiche, il testo unico e le discipline di settore prevedono regole specifiche sul procedimento e sull'indennità, con disposizioni dedicate ai metanodotti, agli elettrodotti e alle altre reti. Resta ferma la logica di fondo: compensare la limitazione del fondo asservito in misura proporzionata all'effettivo pregiudizio, tenendo conto dell'estensione della servitù, della sua durata e delle restrizioni d'uso che essa comporta per il proprietario.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario è importante far valere l'effettiva diminuzione di valore del fondo, che può essere significativa a seconda della servitù imposta. Le contestazioni sull'ammontare dell'indennità si propongono con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, anche tramite consulenza tecnica; i vizi del provvedimento di imposizione sono sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Servitù di elettrodotto
Per il passaggio di una linea elettrica è imposta una servitù sul fondo di Tizio: gli spetta un'indennità commisurata alla diminuzione di valore del bene.
Caso 2: Condotta interrata
Sul terreno di Caio è imposta una servitù per una condotta: Caio conserva la proprietà, ma è indennizzato per la limitazione del godimento.
Caso 3: Contestazione del valore
Sempronio ritiene sottostimata la diminuzione di valore del fondo asservito e propone opposizione alla stima.
Domande frequenti
Quando spetta l'indennità per servitù?
Quando, per realizzare un'opera, è imposta coattivamente una servitù sul fondo senza espropriarne la proprietà.
Come si calcola?
È commisurata alla diminuzione di valore che il fondo subisce per effetto dell'asservimento.
Perdo la proprietà del fondo?
No: la proprietà resta tua, ma il bene è gravato dalla servitù; l'indennità ristora la limitazione, non il valore dell'intero bene.
Come contesto l'importo?
Con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, anche tramite consulenza tecnica.
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