Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 L. 218/1995 – Obbligazioni contrattuali
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 57 della L. 218/1995 rinvia integralmente alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (resa esecutiva in Italia con la L. 975/1984) per la disciplina dei contratti internazionali. Si tratta di un rinvio ricettizio e generale: tutte le obbligazioni contrattuali - vendita, appalto, locazione, agenzia, franchising e ogni altro contratto - sono sottratte alle norme nazionali di conflitto e regolate dallo strumento internazionale. La norma fa salve le altre convenzioni internazionali applicabili in concorrenza. Oggi la Convenzione di Roma e stata sostituita, nei rapporti tra Stati UE, dal Regolamento Roma I (n. 593/2008), che ha abrogato la Convenzione per tali rapporti a partire dal 17 dicembre 2009.Indice dei contenuti
La tecnica del rinvio ricettizio alla Convenzione di Roma del 1980
L'articolo 57 adotta una tecnica legislativa peculiare: anziche dettare autonome norme di conflitto per i contratti, si limita a rinviare «in ogni caso» alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Il sintagma «in ogni caso» esclude qualsiasi regola nazionale concorrente per le obbligazioni contrattuali: la L. 218/1995 cede integralmente il campo allo strumento internazionale. Questo approccio riflette la scelta del legislatore italiano di uniformarsi alle soluzioni europee condivise anziche elaborare un sistema nazionale autonomo, con il vantaggio della coerenza e della prevedibilita nelle transazioni transfrontaliere.
I principi fondamentali della Convenzione di Roma
La Convenzione di Roma si fonda su due pilastri. Il primo e l'autonomia delle parti: l'articolo 3 della Convenzione consente alle parti di scegliere liberamente la legge applicabile al contratto, con possibilita di scelta parziale o successiva modificazione. Il secondo pilastro e la prestazione caratteristica: in assenza di scelta, l'articolo 4 della Convenzione designa come legge applicabile quella del Paese con cui il contratto presenta il collegamento piu stretto, presumibilmente individuato nella residenza abituale o sede centrale del soggetto che deve eseguire la prestazione caratteristica (chi vende, chi costruisce, chi presta il servizio). Eccezioni specifiche riguardano i contratti di consumo (articolo 5) e i contratti di lavoro individuale (articolo 6).
La sostituzione con il Regolamento Roma I
A partire dal 17 dicembre 2009, il Regolamento UE n. 593/2008 (cosiddetto Roma I) ha sostituito la Convenzione di Roma nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il Regolamento e direttamente applicabile e prevalente sulla Convenzione nelle controversie che rientrano nel suo ambito. L'articolo 57 L. 218/1995 deve dunque essere letto come rinvio implicito anche al Regolamento Roma I, che ha recepito, aggiornato e in parte modificato i contenuti della Convenzione. Rispetto alla Convenzione, Roma I introduce precisazioni importanti: la scelta implicita della legge (articolo 3), il collegamento speciale per contratti tipici quali compravendita, prestazione di servizi, franchising e distribuzione (articolo 4), la tutela rafforzata dei consumatori (articolo 6) e le norme di applicazione necessaria (articolo 9).
Il salvataggio delle altre convenzioni internazionali
L'articolo 57 fa espressamente salve le altre convenzioni internazionali «in quanto applicabili». Questa clausola ha rilevanza pratica soprattutto per la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), ratificata dall'Italia con la L. 765/1985, che disciplina in modo uniforme i contratti di vendita internazionale di merci tra operatori commerciali. Dove la CISG si applica, essa prevale sulle norme di conflitto: non si tratta di individuare la legge applicabile ma di applicare direttamente le norme materiali unificate.
Ambito di applicazione e materie escluse
La Convenzione di Roma - e oggi Roma I - non copre tutte le obbligazioni contrattuali: sono escluse, tra le altre, le questioni di stato e capacita delle persone fisiche, le obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni, i diritti reali su immobili, le questioni di societa, le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali (culpa in contrahendo, ora soggetta al Regolamento Roma II). Per tali materie, l'articolo 57 L. 218/1995 non opera e si applicano le specifiche norme di conflitto previste da altre disposizioni della stessa legge.
Rilevanza pratica per imprese e professionisti
Per gli operatori economici, la norma significa che il contratto internazionale e tendenzialmente assoggettato alla legge scelta dalle parti. L'inserimento di una clausola di scelta della legge applicabile nei contratti transfrontalieri e dunque fondamentale: in assenza, l'individuazione della legge applicabile tramite i criteri di collegamento oggettivi puo rivelarsi incerta e costosa. Le clausole di electio iuris devono pero fare i conti con i limiti imposti dalle norme di applicazione necessaria (come le norme italiane a tutela degli agenti commerciali o dei consumatori), che si applicano indipendentemente dalla legge contrattualmente prescelta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual e la legge applicabile a un contratto internazionale se le parti non hanno scelto?
Si applica la legge del Paese con il collegamento piu stretto, di regola identificata con la legge del soggetto che deve eseguire la prestazione caratteristica (venditore, prestatore di servizi, ecc.), secondo i criteri del Regolamento Roma I (articolo 4).
La scelta della legge straniera priva il consumatore delle tutele italiane?
No. L'articolo 6 del Regolamento Roma I garantisce al consumatore la protezione prevista dalla legge del Paese di residenza abituale, purche il professionista abbia indirizzato la propria attivita verso quel Paese.
La Convenzione di Roma e ancora applicabile?
Nei rapporti tra Stati UE, la Convenzione di Roma e stata sostituita dal Regolamento Roma I dal 17 dicembre 2009. Rimane applicabile ai contratti conclusi prima di quella data e ai rapporti con Stati non UE che abbiano aderito alla Convenzione.
Le norme italiane a tutela degli agenti di commercio si applicano anche se il contratto sceglie una legge straniera?
Si, se l'agente opera prevalentemente in Italia. Le norme di recepimento della Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Roma I.
Cosa succede per i contratti di lavoro con elementi internazionali?
I contratti di lavoro individuale sono soggetti all'articolo 8 del Regolamento Roma I, che prevede la scelta della legge con il limite delle disposizioni piu favorevoli previste dalla legge applicabile in assenza di scelta, di regola la legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attivita.