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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 55 della legge 218/1995 stabilisce che la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto. Si tratta di un'applicazione specifica della lex rei sitae al profilo della pubblicità immobiliare e mobiliare: le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi i mutamenti della titolarità o del contenuto dei diritti reali sono interamente disciplinate dalla legge del luogo del bene al momento del singolo atto da pubblicizzare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 L. 218/1995 — Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall’atto. articolo precedente articolo successivo

Commento

La pubblicità come strumento di opponibilità erga omnes

La pubblicità dei diritti reali è il sistema attraverso cui l'ordinamento rende conoscibili a tutti i soggetti i mutamenti nella titolarità o nel contenuto dei diritti sulle cose. In Italia il sistema di pubblicità immobiliare si basa sulla trascrizione nei registri immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate (articoli 2643 e seguenti del codice civile) e sull'iscrizione delle ipoteche (articolo 2808 c.c.). Per i beni mobili registrati (autoveicoli, aeromobili, navi) esistono registri pubblici specifici. Per i beni mobili non registrati la tutela dei terzi avviene attraverso l'istituto del possesso in buona fede. L'articolo 55 della legge 218/1995 stabilisce che tutte queste formalità sono disciplinate dalla legge del paese in cui si trova il bene al momento dell'atto.

Il momento determinante: il tempo dell'atto

L'articolo 55 individua come momento rilevante per la determinazione della legge applicabile alla pubblicità il momento dell'atto di cui si vuole dare pubblicità (costituzione, trasferimento o estinzione del diritto reale). Questo significa che la legge da applicare per stabilire le formalità di pubblicità è quella dello Stato in cui il bene si trovava al momento dell'atto, non necessariamente quella dello Stato in cui il bene si trova al momento in cui si esegue la formalità. Se un immobile è venduto mentre si trova in un certo Stato e poi (ipotesi teorica ma non impossibile in caso di annessione territoriale o di beni mobili di valore) il territorio cambia giurisdizione, la legge applicabile alla pubblicità dell'atto di vendita è quella vigente al momento in cui è stato compiuto l'atto.

Pubblicità immobiliare: trascrizione e ipoteche

Per gli atti relativi a diritti reali su immobili in Italia, la pubblicità immobiliare è regolata dalla legge italiana: trascrizioni, iscrizioni ipotecarie, annotazioni di modifiche e cancellazioni devono rispettare le norme del codice civile e dei relativi regolamenti. Un contratto di compravendita di immobile in Italia stipulato da stranieri, anche se redatto all'estero, deve essere trascritto in Italia secondo le regole italiane. La mancata trascrizione non incide sulla validità tra le parti ma preclude l'opponibilità ai terzi (articolo 2644 c.c.).

Pubblicità dei diritti reali su beni mobili registrati

Per i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili, beni mobili registrati) la pubblicità avviene attraverso i registri pubblici specifici. Se un autoveicolo immatricolato in Italia è oggetto di atti dispositivi (vendita, pegno, riserva di proprietà), la pubblicità deve avvenire secondo la legge italiana attraverso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Se lo stesso veicolo viene trasferito definitivamente in un altro paese e reimmatricolato all'estero, la pubblicità degli atti successivi segue la legge del nuovo paese di localizzazione. Questo può creare complessità nelle catene di rivendita internazionale di autoveicoli usati.

Pubblicità e terzi: il problema del conflitto tra leggi

Un problema pratico rilevante si pone quando i requisiti di pubblicità variano significativamente tra la legge del luogo di costituzione dell'atto e quella del luogo di localizzazione del bene. Si pensi a un pegno su merci costituito con il rispetto delle forme richieste dalla legge del paese A, ma i beni si trovano nel paese B che richiede la pubblicità in un registro diverso. Se il pegno è opponibile ai terzi in base alla legge del paese A ma non è stato pubblicizzato secondo la legge del paese B in cui si trovano i beni, i terzi nel paese B possono non essere a conoscenza del pegno. L'articolo 55 della legge 218/1995 risponde a questa situazione imponendo la legge del luogo del bene al momento dell'atto come riferimento per la pubblicità.

Coordinamento con il regolamento UE n. 650/2012 e la pubblicità successoria

In ambito europeo, il regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni prevede all'articolo 69 che il certificato successorio europeo produce effetti di pubblicità in ciascuno Stato membro, senza necessità di procedimenti separati. Tuttavia, le formalità specifiche di iscrizione nei registri immobiliari nazionali restano disciplinate dalla legge nazionale dello Stato in cui si trovano gli immobili (considerando 18 del regolamento). L'articolo 55 della legge 218/1995 continua pertanto ad applicarsi alla pubblicità immobiliare degli atti successori aventi ad oggetto immobili in Italia, anche quando la successione è regolata da una legge straniera ai sensi del regolamento UE.

Doppia pubblicità per atti cross-border

In alcune operazioni internazionali può essere necessaria la doppia pubblicità: una secondo la legge del paese in cui è stato compiuto l'atto (per assicurare la validità tra le parti nell'ordinamento straniero) e una secondo la legge italiana (per garantire l'opponibilità ai terzi in Italia). Le compravendite internazionali di complessi aziendali con attivi in più paesi, le ristrutturazioni societarie transfrontaliere e le operazioni di cartolarizzazione di crediti garantiti da immobili in diversi Stati richiedono una pianificazione accurata delle formalità pubblicitarie in ciascun paese interessato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se non trascrivo in Italia un atto di acquisto di immobile stipulato all'estero, che conseguenze ci sono?

La mancata trascrizione non rende nullo l'atto tra le parti, ma l'acquisto non è opponibile ai terzi (articolo 2644 c.c.). Chi ha successivamente trascritto un atto incompatibile prevale sull'acquirente che non ha trascritto.

Un pegno su beni mobili costituito all'estero è opponibile in Italia senza adempiere alle formalità italiane?

No, se i beni si trovano in Italia al momento dell'atto di costituzione del pegno. La pubblicità del pegno su beni in Italia deve rispettare la legge italiana (articolo 55), altrimenti il pegno non è opponibile ai terzi italiani.

Come si pubblicizza in Italia l'acquisto di un immobile per successione regolata da legge straniera?

L'acquisto per successione di immobili in Italia deve essere trascritto nei registri immobiliari italiani secondo le norme del codice civile, indipendentemente dalla legge straniera che regola la successione. La pubblicità immobiliare è sempre disciplinata dalla legge italiana come lex rei sitae (articolo 55).

La legge applicabile alla pubblicità può essere diversa da quella che regola il contratto sottostante?

Sì. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti o dalla legge determinata dal Regolamento Roma I; la pubblicità degli effetti reali dell'atto è invece regolata dalla legge del luogo del bene al momento dell'atto ex articolo 55, che può essere una legge diversa da quella contrattuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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