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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 56 della L. 218/1995 stabilisce la legge applicabile alle donazioni nel diritto internazionale privato italiano. La regola generale individua nella legge nazionale del donante al momento della donazione il criterio di collegamento principale: si guarda alla cittadinanza del soggetto che compie l'atto liberale, non a quella del donatario. Il comma 2 introduce una significativa autonomia privata: il donante puo scegliere espressamente, con dichiarazione contestuale all'atto, di sottoporre la donazione alla legge dello Stato in cui risiede. Quanto alla forma, vige il principio del favor validitatis: e sufficiente che la donazione rispetti i requisiti formali della legge sostanziale applicabile oppure della legge del luogo di compimento dell'atto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 L. 218/1995 — Donazioni

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l’atto è compiuto. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il criterio di collegamento principale: la legge nazionale del donante

L'articolo 56 individua nella legge nazionale del donante il criterio di collegamento primario per la donazione intesa come contratto a titolo gratuito. La scelta si giustifica con la natura strettamente personale dell'atto liberale: e il patrimonio del donante, la sua capacita e la sua volonta di arricchire gratuitamente altri che vengono in rilievo. La cittadinanza al momento della donazione fissa il riferimento temporale: eventuali successive variazioni di nazionalita del donante non incidono sulla legge gia applicabile all'atto compiuto. Il principio e coerente con quello dell'articolo 46 della stessa legge, che per le successioni mortis causa adotta analogamente la legge nazionale del de cuius al momento della morte.

L'autonomia privata nel comma 2: la scelta della legge di residenza

Il legislatore del 1995 ha inteso bilanciare il criterio della nazionalita con uno spazio di autonomia privata: il donante puo optare, con dichiarazione espressa contestuale all'atto, per la legge dello Stato in cui risiede al momento della donazione. La contestualita e requisito essenziale: non e ammessa una scelta successiva o separata. La ratio e pratica: il donante che abita stabilmente all'estero puo preferire assoggettare la donazione alla legge del Paese con cui ha i legami quotidiani piu forti, evitando di applicare la legge di uno Stato di cittadinanza con cui il legame e ormai puramente formale. Questa electio iuris e tuttavia limitata alla sola legge di residenza, escludendo qualsiasi altra scelta arbitraria: il donante non puo scegliere la legge piu favorevole sul mercato, ma solo quella del Paese in cui e effettivamente radicata la sua vita.

Il favor validitatis nella forma: alternatività delle leggi applicabili

Il comma 3 adotta, per i requisiti formali, il principio del favor validitatis tipico del diritto internazionale privato moderno: la donazione e valida quanto alla forma se rispetta i requisiti previsti dalla legge regolatrice della sostanza oppure da quella del luogo in cui l'atto e compiuto. Questa alternativita protegge le parti dalla sorpresa di vedersi opporre un vizio puramente formale quando il negozio era valido secondo uno degli ordinamenti con cui ha un collegamento reale. Nella pratica, cio significa che una donazione fatta in Germania da un cittadino italiano e valida quanto alla forma sia rispetta i requisiti del codice civile italiano sia quelli del BGB tedesco.

Rapporto con le norme del codice civile italiano

Quando la legge applicabile e quella italiana, trovano applicazione gli articoli 769 e seguenti del codice civile, che richiedono la forma dell'atto pubblico a pena di nullita, salvo le donazioni di modico valore con consegna immediata della cosa (articolo 783 c.c.). L'articolo 56 L. 218/1995 non deroga a tali norme sostanziali: si limita a indicare quale ordinamento le fornisce. Qualora la legge straniera applicabile non richiedesse la forma pubblica, la donazione potrebbe essere valida anche senza atto notarile, purche rispetti i requisiti formali di quella legge. L'eccezione di ordine pubblico prevista dall'articolo 16 della stessa legge costituisce pero il limite estremo: norme straniere che consentissero donazioni in violazione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano non potrebbero essere applicate.

La donazione internazionale nella pratica notarile

La norma rileva frequentemente nella pratica notarile quando uno straniero vuole donare immobili situati in Italia a familiari residenti nel nostro Paese. Il notaio deve individuare la legge applicabile alla donazione secondo l'articolo 56: se il donante e, per esempio, cittadino tedesco residente a Monaco, la legge applicabile e in via principale quella tedesca, salvo che il donante dichiari espressamente di optare per la legge tedesca (coincidente con quella di residenza) o viceversa. Peraltro, per gli immobili situati in Italia si pone la questione dell'interazione con le norme italiane di diritto reale, che in quanto norme di applicazione necessaria (articolo 17 L. 218/1995) si sovrappongono alla legge regolatrice della donazione quanto ai diritti reali trasferiti.

Coordinamento con i regolamenti europei

Va segnalato che il Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I) non si applica alle donazioni, espressamente escluse dal suo ambito di applicazione. Analogamente, il Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni si occupa dei lasciti mortis causa, non delle liberalita inter vivos. L'articolo 56 L. 218/1995 mantiene quindi piena autonoma rilevanza nei rapporti internazionali non coperti da regolamenti europei. In ambito europeo, la Conferenza dell'Aia ha elaborato lavori sulla legge applicabile alle liberalita, ma non e stata adottata una convenzione vincolante: cio conferma l'importanza delle norme nazionali di diritto internazionale privato come quella in esame.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La donazione fatta da uno straniero in Italia e sempre valida?

Non necessariamente. Occorre verificare la legge applicabile secondo l'articolo 56: se la legge nazionale del donante richiede requisiti sostanziali non rispettati, la donazione potrebbe essere invalida. Quanto alla forma, pero, vige il favor validitatis: e sufficiente rispettare i requisiti della legge sostanziale applicabile oppure della legge italiana come legge del luogo dell'atto.

Il donante puo scegliere liberamente la legge di qualsiasi Stato?

No. Il comma 2 limita la scelta alla sola legge dello Stato in cui il donante risiede al momento della donazione. Non e ammessa la scelta di una legge terza, diversa dalla legge nazionale e dalla legge di residenza.

Cosa succede se la legge straniera applicabile non richiede l'atto pubblico?

Se la legge regolatrice della donazione non richiede la forma dell'atto pubblico, la donazione potrebbe essere valida anche senza atto notarile. Tuttavia, se l'atto produce effetti in Italia (per esempio trasferimento di immobili), intervengono le norme italiane di trascrizione e di applicazione necessaria.

La scelta della legge di residenza deve essere fatta in un momento specifico?

Si: il comma 2 richiede che la dichiarazione di scelta sia contestuale alla donazione. Non e ammessa una scelta successiva o in un documento separato.

Come si coordina l'articolo 56 con le successioni per il calcolo della quota disponibile?

La legge applicabile alla successione (articolo 46 L. 218/1995) determina se e in quale misura le donazioni fatte in vita vanno imputate alla quota disponibile o riunite fittiziamente per il calcolo delle quote legittime. Legge della donazione e legge successoria possono dunque divergere, con potenziali problemi di coordinamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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