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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 58 della L. 218/1995 disciplina la legge applicabile alla promessa unilaterale nel diritto internazionale privato. La norma adotta come criterio di collegamento il luogo in cui la promessa viene manifestata: e la lex loci declarationis a governare il negozio unilaterale. La promessa unilaterale, disciplinata dagli articoli 1987 e seguenti del codice civile italiano, e un atto con cui un soggetto si obbliga verso un'altra parte con la sola propria dichiarazione, senza necessita di accettazione. Rientrano in questa categoria la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito. L'articolo 58 colma una lacuna rispetto alla Convenzione di Roma, che esclude le promesse unilaterali dal proprio campo di applicazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 L. 218/1995 — Promessa unilaterale

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il criterio del luogo di manifestazione della promessa

L'articolo 58 adotta il criterio della lex loci declarationis: la legge del luogo in cui la promessa viene manifestata regola il negozio nella sua interezza. Si tratta di un criterio semplice e facilmente determinabile, che privilegia la certezza giuridica in una situazione in cui, per definizione, vi e un solo soggetto dichiarante e non si pone il problema della controparte. Il luogo di manifestazione coincide con il luogo in cui la dichiarazione e resa: per atti pubblici sara il luogo dell'atto notarile, per dichiarazioni scritte il luogo di sottoscrizione, per dichiarazioni verbali o al pubblico il luogo fisico in cui vengono pronunciate o pubblicate.

Le promesse unilaterali nell'ordinamento italiano

Nel diritto italiano, le promesse unilaterali sono regolate dagli articoli 1987-1991 del codice civile. L'articolo 1987 sancisce il principio di tipicita: le promesse unilaterali producono effetti obbligatori solo nei casi ammessi dalla legge, senza poter creare obbligazioni atipiche al di fuori dello schema legale. La promessa al pubblico (articolo 1989 c.c.) e lo strumento piu frequente nella pratica commerciale internazionale: premi per concorsi, offerte rimborsabili, impegni verso categorie indeterminate di destinatari. La promessa di pagamento e il riconoscimento di debito (articoli 1988-1989 c.c.) rilevano spesso in contesti transfrontalieri quando un debitore straniero riconosce un debito verso un creditore italiano.

Il coordinamento con la Convenzione di Roma e il Regolamento Roma I

La Convenzione di Roma del 1980 e il successivo Regolamento Roma I escludono espressamente dal loro ambito le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. L'articolo 58 L. 218/1995 colma questa lacuna per l'ordinamento italiano, fornendo un criterio di collegamento autonomo. La soluzione adottata — la legge del luogo di manifestazione — non e universalmente condivisa: altri ordinamenti adottano la legge nazionale del promittente o la legge del luogo di esecuzione della promessa. La scelta della lex loci declarationis garantisce pero prevedibilita: chi riceve la promessa sa in quale Paese e stata resa e puo facilmente identificare la legge regolatrice.

La promessa unilaterale in contesti digitali e transnazionali

La norma solleva questioni interpretative nei contesti digitali, dove la promessa puo essere pubblicata su un sito internet accessibile globalmente senza un preciso luogo fisico di manifestazione. La dottrina ha proposto varie soluzioni: la sede del server, la sede del promittente, il luogo dal quale il promittente ha effettivamente operato per pubblicare la promessa. La tendenza prevalente e di identificare il luogo di manifestazione con la sede o la residenza del promittente nel momento in cui ha reso la dichiarazione, in analogia con i principi del commercio elettronico. Questa interpretazione funzionale assicura coerenza con i criteri adottati da altri strumenti di diritto internazionale privato per le obbligazioni unilaterali.

Distinzione dalla proposta contrattuale

L'articolo 58 si applica solo alle promesse unilaterali vere e proprie, non alle proposte contrattuali che necessitano di accettazione per perfezionare il contratto. La distinzione e essenziale: una proposta di contratto, anche se formulata pubblicamente, e soggetta alla Convenzione di Roma o al Regolamento Roma I una volta accettata, non all'articolo 58. L'elemento discriminante e la fonte dell'obbligazione: nella promessa unilaterale l'obbligazione nasce dalla sola dichiarazione del promittente, indipendentemente da qualsiasi consenso della controparte.

Profili pratici: concorsi internazionali e offerte transfrontaliere

Nella pratica, l'articolo 58 trova applicazione in situazioni come concorsi a premi organizzati da imprese straniere rivolti al pubblico italiano, offerte di rimborso o garanzie unilaterali rese da produttori esteri, o promesse di donazione rese in forma pubblica all'estero. In questi casi, il giudice italiano deve applicare la legge del Paese in cui la promessa e stata manifestata per valutarne validita, contenuto ed efficacia. Se la promessa e stata resa in Italia, si applica il codice civile italiano con le sue peculiarita, tra cui il principio di tipicita dell'articolo 1987.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per promessa unilaterale nel diritto italiano?

E un negozio giuridico con cui un soggetto si obbliga verso un'altra parte per effetto della sola propria dichiarazione, senza necessita di accettazione. Nel codice civile italiano sono tipizzate la promessa al pubblico (art. 1989), la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito (artt. 1988-1989).

Come si determina il 'luogo di manifestazione' per promesse fatte online?

La dottrina prevalente identifica il luogo di manifestazione con la sede o la residenza del promittente nel momento in cui ha reso la dichiarazione online, non con la localizzazione del server o il Paese dei destinatari.

Se una promessa e regolata da una legge straniera che ammette promesse atipiche, questa e riconosciuta in Italia?

La promessa sarebbe valida secondo la legge straniera applicabile. Tuttavia, l'ordine pubblico internazionale (art. 16 L. 218/1995) puo costituire un limite se il riconoscimento di promesse atipiche contrasta con principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

La promessa di donazione rientra nell'art. 58 o nell'art. 56?

La promessa di donazione e soggetta alla disciplina dell'art. 56 in quanto atto finalizzato a una liberalita, non all'art. 58 sulle promesse unilaterali in senso stretto. Le due norme coprono ambiti distinti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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