Art. 61 L. 218/1995 – Obbligazioni nascenti dalla legge
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 61 della L. 218/1995 disciplina la legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalla legge in senso stretto, cioe a quelle obbligazioni che derivano non da un contratto o da un fatto illecito ma direttamente da una situazione giuridica prevista dall'ordinamento. Rientrano in questa categoria la gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebito. La norma adotta come criterio di collegamento il luogo in cui si e verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione, identificando nel collegamento territoriale con il fatto generatore il punto di riferimento piu oggettivo e prevedibile per queste fattispecie para-contrattuali.
Indice dei contenuti
Le obbligazioni legali come categoria residuale
L'articolo 61 disciplina le obbligazioni nascenti dalla legge «non diversamente regolate dalla presente legge», cioe quelle che non rientrano nell'ambito della responsabilita extracontrattuale (articoli 62-63), delle obbligazioni contrattuali (articolo 57) o di altre categorie specificamente disciplinate. Si tratta dunque di una norma a carattere residuale per le obbligazioni quasi-contrattuali: gestione di affari altrui (negotiorum gestio, art. 2028 c.c.), arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.). La clausola «non diversamente regolate» e importante: se una specifica norma della L. 218/1995 prevede gia un criterio per una di queste obbligazioni, quella norma speciale prevale sull'articolo 61.
Il criterio del luogo del fatto generatore
La norma adotta come unico criterio di collegamento il luogo in cui si e verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione. Per la gestione di affari, questo sara di regola il luogo in cui il gestore ha compiuto gli atti di gestione; per l'arricchimento senza causa, il luogo in cui l'arricchimento si e verificato; per il pagamento dell'indebito, il luogo in cui il pagamento e stato effettuato. La scelta del criterio territoriale e ispirata alla certezza: il fatto generatore ha un luogo preciso e identificabile, che offre ai terzi un criterio di prevedibilita sulla legge regolatrice delle conseguenze.
La gestione di affari altrui nel contesto internazionale
La negotiorum gestio (articoli 2028-2032 c.c.) si configura quando un soggetto interviene spontaneamente negli affari altrui senza averne mandato. Nel contesto internazionale, il gestore potrebbe essere di nazionalita diversa dal gerito e l'intervento potrebbe svolgersi in un terzo Paese. L'articolo 61 risolve il conflitto con il luogo degli atti di gestione: se un italiano interviene a gestire gli affari di un tedesco in Spagna, si applica la legge spagnola. Questo puo incidere su diritti ed obblighi del gestore (rimborso spese, responsabilita per danni) in modo significativo.
Arricchimento senza causa e indebito nei rapporti transfrontalieri
L'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebito assumono rilievo pratico nelle transazioni commerciali internazionali: pagamenti effettuati per errore, contratti poi dichiarati nulli, prestazioni eseguite in eccesso rispetto al dovuto. La legge del luogo in cui si e verificato l'arricchimento o il pagamento determina: i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, i limiti della ripetizione, i termini di prescrizione. Poiche tali termini variano significativamente tra ordinamenti, la determinazione della legge applicabile ha importanza pratica diretta per la recuperabilita del credito.
Coordinamento con il Regolamento Roma II
Il Regolamento UE n. 864/2007 (Roma II) si applica alle obbligazioni extracontrattuali nei rapporti tra Stati UE. Gli articoli 10 e 11 di Roma II disciplinano specificamente l'arricchimento senza causa e la gestione di affari, adottando criteri di collegamento diversi da quelli dell'articolo 61 L. 218/1995: Roma II privilegia il collegamento con il rapporto preesistente tra le parti (lex causae del contratto o altra relazione preesistente), e solo in mancanza si rifA al luogo dell'arricchimento o dell'atto di gestione. Per i rapporti intra-UE, Roma II prevale sull'articolo 61; quest'ultimo rimane applicabile nei rapporti con Paesi non UE.
La clausola residuale: «altre obbligazioni legali»
Oltre alle tre fattispecie espressamente nominate, l'articolo 61 si applica alle «altre obbligazioni legali» non diversamente disciplinate. Questa clausola ha carattere aperto e copre ipotesi atipiche o di nuova emersione che non rientrano nelle categorie dei contratti o degli illeciti. La dottrina vi ha ricondotto, tra l'altro, le obbligazioni di rispetto degli oneri reali, alcune obbligazioni derivanti da rapporti familiari di rilevanza patrimoniale non rientranti in specifiche norme della L. 218/1995, e le obbligazioni nascenti da atti unilaterali leciti diversi dalla promessa (gia coperta dall'articolo 58).
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Qual e la differenza tra obbligazioni da illecito e obbligazioni nascenti dalla legge ex art. 61?
Le obbligazioni da illecito (art. 62-63) nascono da un comportamento antigiuridico; quelle ex art. 61 nascono da fatti leciti (gestione di affari, arricchimento, indebito) cui la legge ricollega effetti obbligatori in assenza di illiceita.
Il Regolamento Roma II ha sostituito l'art. 61 nei rapporti tra Paesi UE?
Si, per i rapporti intra-UE: il Regolamento Roma II (artt. 10-11) disciplina arricchimento senza causa e gestione di affari con criteri parzialmente diversi. L'art. 61 L. 218/1995 rimane applicabile solo nei rapporti con Paesi non UE.
Cosa si intende per 'luogo in cui si e verificato il fatto' per l'arricchimento senza causa?
Di regola e il luogo in cui l'arricchimento si e concretamente prodotto nel patrimonio del soggetto arricchito, non necessariamente il luogo in cui e avvenuto il trasferimento materiale del bene.
Un pagamento effettuato online dove si considera avvenuto?
In assenza di regole specifiche, si tende a identificare il luogo del pagamento online con la sede del beneficiario o il luogo in cui il credito e entrato nel patrimonio del destinatario, ma la questione e ancora dibattuta in dottrina.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
L'articolo 61 della L. 218/1995 disciplina la legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalla legge in senso stretto, cioe a quelle obbligazioni che derivano non da un contratto o da un fatto illecito ma direttamente da una situazione giuridica prevista dall'ordinamento. Rientrano in questa categoria la gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebito. La norma adotta come criterio di collegamento il luogo in cui si e verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione, identificando nel collegamento territoriale con il fatto generatore il punto di riferimento piu oggettivo e prevedibile per queste fattispecie para-contrattuali.Indice dei contenuti
Le obbligazioni legali come categoria residuale
L'articolo 61 disciplina le obbligazioni nascenti dalla legge «non diversamente regolate dalla presente legge», cioe quelle che non rientrano nell'ambito della responsabilita extracontrattuale (articoli 62-63), delle obbligazioni contrattuali (articolo 57) o di altre categorie specificamente disciplinate. Si tratta dunque di una norma a carattere residuale per le obbligazioni quasi-contrattuali: gestione di affari altrui (negotiorum gestio, art. 2028 c.c.), arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.). La clausola «non diversamente regolate» e importante: se una specifica norma della L. 218/1995 prevede gia un criterio per una di queste obbligazioni, quella norma speciale prevale sull'articolo 61.
Il criterio del luogo del fatto generatore
La norma adotta come unico criterio di collegamento il luogo in cui si e verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione. Per la gestione di affari, questo sara di regola il luogo in cui il gestore ha compiuto gli atti di gestione; per l'arricchimento senza causa, il luogo in cui l'arricchimento si e verificato; per il pagamento dell'indebito, il luogo in cui il pagamento e stato effettuato. La scelta del criterio territoriale e ispirata alla certezza: il fatto generatore ha un luogo preciso e identificabile, che offre ai terzi un criterio di prevedibilita sulla legge regolatrice delle conseguenze.
La gestione di affari altrui nel contesto internazionale
La negotiorum gestio (articoli 2028-2032 c.c.) si configura quando un soggetto interviene spontaneamente negli affari altrui senza averne mandato. Nel contesto internazionale, il gestore potrebbe essere di nazionalita diversa dal gerito e l'intervento potrebbe svolgersi in un terzo Paese. L'articolo 61 risolve il conflitto con il luogo degli atti di gestione: se un italiano interviene a gestire gli affari di un tedesco in Spagna, si applica la legge spagnola. Questo puo incidere su diritti ed obblighi del gestore (rimborso spese, responsabilita per danni) in modo significativo.
Arricchimento senza causa e indebito nei rapporti transfrontalieri
L'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebito assumono rilievo pratico nelle transazioni commerciali internazionali: pagamenti effettuati per errore, contratti poi dichiarati nulli, prestazioni eseguite in eccesso rispetto al dovuto. La legge del luogo in cui si e verificato l'arricchimento o il pagamento determina: i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, i limiti della ripetizione, i termini di prescrizione. Poiche tali termini variano significativamente tra ordinamenti, la determinazione della legge applicabile ha importanza pratica diretta per la recuperabilita del credito.
Coordinamento con il Regolamento Roma II
Il Regolamento UE n. 864/2007 (Roma II) si applica alle obbligazioni extracontrattuali nei rapporti tra Stati UE. Gli articoli 10 e 11 di Roma II disciplinano specificamente l'arricchimento senza causa e la gestione di affari, adottando criteri di collegamento diversi da quelli dell'articolo 61 L. 218/1995: Roma II privilegia il collegamento con il rapporto preesistente tra le parti (lex causae del contratto o altra relazione preesistente), e solo in mancanza si rifA al luogo dell'arricchimento o dell'atto di gestione. Per i rapporti intra-UE, Roma II prevale sull'articolo 61; quest'ultimo rimane applicabile nei rapporti con Paesi non UE.
La clausola residuale: «altre obbligazioni legali»
Oltre alle tre fattispecie espressamente nominate, l'articolo 61 si applica alle «altre obbligazioni legali» non diversamente disciplinate. Questa clausola ha carattere aperto e copre ipotesi atipiche o di nuova emersione che non rientrano nelle categorie dei contratti o degli illeciti. La dottrina vi ha ricondotto, tra l'altro, le obbligazioni di rispetto degli oneri reali, alcune obbligazioni derivanti da rapporti familiari di rilevanza patrimoniale non rientranti in specifiche norme della L. 218/1995, e le obbligazioni nascenti da atti unilaterali leciti diversi dalla promessa (gia coperta dall'articolo 58).
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Qual e la differenza tra obbligazioni da illecito e obbligazioni nascenti dalla legge ex art. 61?
Le obbligazioni da illecito (art. 62-63) nascono da un comportamento antigiuridico; quelle ex art. 61 nascono da fatti leciti (gestione di affari, arricchimento, indebito) cui la legge ricollega effetti obbligatori in assenza di illiceita.
Il Regolamento Roma II ha sostituito l'art. 61 nei rapporti tra Paesi UE?
Si, per i rapporti intra-UE: il Regolamento Roma II (artt. 10-11) disciplina arricchimento senza causa e gestione di affari con criteri parzialmente diversi. L'art. 61 L. 218/1995 rimane applicabile solo nei rapporti con Paesi non UE.
Cosa si intende per 'luogo in cui si e verificato il fatto' per l'arricchimento senza causa?
Di regola e il luogo in cui l'arricchimento si e concretamente prodotto nel patrimonio del soggetto arricchito, non necessariamente il luogo in cui e avvenuto il trasferimento materiale del bene.
Un pagamento effettuato online dove si considera avvenuto?
In assenza di regole specifiche, si tende a identificare il luogo del pagamento online con la sede del beneficiario o il luogo in cui il credito e entrato nel patrimonio del destinatario, ma la questione e ancora dibattuta in dottrina.