In sintesi
L'articolo 60 della L. 218/1995 stabilisce la legge applicabile alla rappresentanza volontaria nei rapporti internazionali. Il criterio principale e la sede d'affari del rappresentante, ma solo quando costui agisce a titolo professionale e tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo con cui contratta. In assenza di questi presupposti, si applica la legge del luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. Il comma 2 introduce il favor validitatis per la forma dell'atto di conferimento dei poteri: la procura e valida se rispetta i requisiti formali della legge sostanziale applicabile oppure della legge del luogo in cui e stata conferita.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 L. 218/1995 — Rappresentanza volontaria
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 60 D.Lgs. 504/1995 — Addizionali dell'accisa
- Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni
- Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 — Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 60 Cod. Amb. — competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
- Art. 60 D.Lgs. 159/2011 — Liquidazione dei beni
- Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il criterio della sede d'affari del rappresentante professionale
L'articolo 60 individua come regola principale la sede d'affari del rappresentante, ma questa legge si applica solo a due condizioni cumulative: che il rappresentante agisca a titolo professionale (cioe nell'esercizio di un'attivita economica organizzata, non come procuratore occasionale) e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. L'elemento della conoscibilita tutela l'affidamento del terzo: questi ha il diritto di sapere quale legge regola i poteri del rappresentante con cui contratta. Se la sede non e trasparente o nota, il criterio principale non opera e si ricorre al criterio sussidiario.
Il criterio sussidiario: luogo di esercizio dei poteri
In assenza dei presupposti per applicare la legge della sede d'affari, si applica la legge del luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. Questo criterio ha carattere residuale e situazionale: si guarda non alla sede astratta del rappresentante ma al luogo in cui concretamente si svolge il rapporto di rappresentanza. E un criterio flessibile che valorizza il collegamento effettivo tra l'atto di rappresentanza e il territorio, garantendo prevedibilita al terzo che puo identificare il luogo delle trattative e dell'esecuzione degli atti di rappresentanza.
L'ambito di applicazione della legge regolatrice
La legge individuata dall'articolo 60 regola il rapporto esterno di rappresentanza, cioe i poteri del rappresentante e i loro effetti verso i terzi. In particolare, essa determina: se il rappresentante aveva il potere di compiere l'atto, i limiti dei poteri conferiti, le conseguenze del superamento di tali limiti (negotiorum gestio o responsabilita del falsus procurator), e se la ratifica del rappresentato sana atti compiuti senza o oltre il mandato. Il rapporto interno tra rappresentante e rappresentato (il mandato) e invece soggetto alla Convenzione di Roma o al Regolamento Roma I in quanto contratto, con possibilita di scelta della legge da parte delle parti del mandato.
Il favor validitatis per la procura
Il comma 2 prevede che l'atto di conferimento dei poteri (la procura) sia valido quanto alla forma se rispetta i requisiti della legge che ne regola la sostanza oppure della legge del luogo in cui e stata conferita. Questa soluzione evita che la procura sia dichiarata invalida per vizi puramente formali quando il negozio e valido secondo uno degli ordinamenti con cui ha un collegamento reale. Nella pratica, significa che una procura conferita in forma semplice scritta all'estero, ove tale forma e sufficiente, puo essere valida anche se la legge sostanziale italiana richiederebbe la forma pubblica.
Rappresentanza e falsus procurator nel contesto internazionale
Il problema del falsus procurator — cioe del soggetto che agisce come rappresentante senza averne i poteri o eccedendoli — assume rilievo pratico nelle transazioni internazionali. La responsabilita del falsus procurator verso il terzo e regolata dalla legge applicabile alla rappresentanza secondo l'articolo 60. Alcuni ordinamenti, come quello italiano (articolo 1398 c.c.), prevedono la responsabilita per il danno subito dal terzo in caso di contratto non ratificato; altri ordinamenti applicano soluzioni diverse. Il terzo che contratta con un rappresentante straniero deve quindi verificare non solo i poteri conferiti ma anche la legge regolatrice della rappresentanza per valutare i rimedi disponibili.
Coordinamento con la Convenzione dell'Aia del 1978
L'Italia non ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediari e sulla rappresentanza, che avrebbe fornito un quadro piu dettagliato per la materia. In ambito europeo manca ancora un regolamento specifico sulla rappresentanza, nonostante la Commissione europea abbia piu volte discusso l'opportunita di un intervento normativo uniforme. L'articolo 60 L. 218/1995 rimane quindi la norma di riferimento italiana, da interpretare alla luce dei principi generali del diritto internazionale privato e in dialogo con le soluzioni adottate negli ordinamenti degli altri Stati membri.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quale legge regola se un agente aveva il potere di concludere il contratto?
La legge applicabile alla rappresentanza secondo l'articolo 60: in via principale la legge della sede d'affari dell'agente professionale conoscibile dal terzo; in via sussidiaria la legge del luogo in cui i poteri sono stati esercitati.
La procura conferita all'estero senza forma pubblica e valida in Italia?
Puo esserlo in base al favor validitatis del comma 2: la procura e valida se rispetta i requisiti formali della legge che ne regola la sostanza (es. legge straniera che non richiede la forma pubblica) oppure della legge del luogo in cui e stata conferita.
Come si distingue il rapporto esterno di rappresentanza dal mandato?
Il rapporto esterno (poteri verso i terzi) e regolato dall'art. 60; il rapporto interno tra mandante e mandatario e un contratto soggetto al Regolamento Roma I con possibilita di scelta della legge applicabile.
Cosa succede se il rappresentante supera i poteri conferitigli?
Le conseguenze (responsabilita del falsus procurator, possibilita di ratifica) sono regolate dalla legge applicabile alla rappresentanza ai sensi dell'articolo 60. In Italia l'articolo 1398 c.c. disciplina la responsabilita del rappresentante senza poteri.
Vedi anche