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Art. 66 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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