Testo dell'articoloVigente
Art. 66 L. 218/1995 – Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 66 della L. 218/1995 estende il meccanismo del riconoscimento automatico ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione - cioe quei provvedimenti non contenziosi in cui il giudice non risolve una controversia tra parti avverse ma provvede alla cura di interessi privati (come l'autorizzazione a un atto, la nomina di un tutore, l'omologazione di un atto). Tali provvedimenti sono riconosciuti senza procedimento formale quando soddisfano le stesse condizioni dell'articolo 65 (nella misura applicabile), oppure quando sono stati pronunciati da un'autorità la cui competenza corrisponde a criteri analoghi a quelli dell'ordinamento italiano.Indice dei contenuti
La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale privato
La giurisdizione volontaria comprende i procedimenti giudiziali non contenziosi: il giudice non decide una lite tra parti contrapposte, ma esercita una funzione di controllo o di autorizzazione nell'interesse di soggetti privati, spesso privi della piena capacita di agire (minori, interdetti) o in situazioni che richiedono certezza giuridica (omologa di atti, nomina di rappresentanti). Nel contesto transnazionale, la questione della circolazione di questi provvedimenti e particolarmente rilevante per la vita quotidiana dei cittadini stranieri in Italia e degli italiani all'estero.
Il riconoscimento senza procedimento
L'articolo 66 precisa che i provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Questa scelta e coerente con il sistema generale dell'articolo 65: anche qui il riconoscimento e automatico, opera di diritto, e non richiede una pronuncia dell'autorita giudiziaria italiana. L'applicazione delle condizioni dell'articolo 65 avviene «in quanto applicabili»: la clausola consente di adattare le condizioni alla natura non contenziosa del provvedimento (ad esempio, il requisito dei diritti essenziali della difesa potrebbe avere un rilievo attenuato in procedimenti in cui non vi sono parti avverse).
Il terzo criterio: la corrispondenza dei criteri di competenza
Rispetto all'articolo 65, l'articolo 66 aggiunge un terzo criterio alternativo di riconoscimento: il provvedimento e riconoscibile anche quando e stato pronunciato da un'autorita che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano. Questo parametro - la c.d. competenza speculare o mirror jurisdiction - permette di riconoscere provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da autorita la cui competenza non e fondata sulla legge richiamata dalla L. 218/1995, ma che avrebbero competenza anche secondo i criteri italiani. Si evita cosi un vuoto di tutela per i provvedimenti adottati da paesi con regole di conflitto diverse da quelle italiane.
Esempi tipici di provvedimenti di volontaria giurisdizione
Rientrano nella categoria i provvedimenti di nomina del tutore o del curatore, le autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore o dell'incapace, i provvedimenti di omologazione di accordi di separazione, le autorizzazioni al matrimonio, le dichiarazioni di eta presunta. In materia familiare transnazionale, rivestono particolare importanza i provvedimenti di affidamento emessi in procedimenti non contenziosi (come le separazioni consensuali) e le nomina di amministratori di sostegno in ordinamenti che conoscono istituti analoghi a quello italiano introdotto dalla L. 6/2004.
Il rapporto con i Regolamenti europei
Anche per la volontaria giurisdizione, l'articolo 66 opera residualmente rispetto agli strumenti europei. Il Regolamento (UE) 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento (UE) 2016/1104 sulle unioni registrate prevedono proprie regole di riconoscimento, comprese quelle per i provvedimenti non contenziosi. Il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni prevede norme specifiche per i certificati successori europei. Fuori dall'ambito di applicazione di questi strumenti, l'articolo 66 colma il vuoto normativo.
Ordine pubblico e applicazione pratica
Il filtro dell'ordine pubblico si applica anche ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, ma con un grado di flessibilita leggermente superiore rispetto ai provvedimenti contenziosi, in considerazione del fatto che la funzione di cura degli interessi privati e generalmente meno invasiva. Nella pratica, gli uffici di stato civile e i notai italiani si trovano spesso a dover valutare se riconoscere provvedimenti esteri di volontaria giurisdizione (come le autorizzazioni al matrimonio o le omologhe di accordi separativi); in assenza di contestazioni, operano direttamente sulla base del riconoscimento automatico ex articolo 66.
Contestazione e tutela giurisdizionale
Qualora sorga una contestazione sul riconoscimento di un provvedimento di volontaria giurisdizione straniero, o qualora si renda necessaria l'esecuzione forzata, si applica il procedimento previsto dall'articolo 67. La parte interessata puo rivolgersi all'autorita giudiziaria ordinaria per ottenere un accertamento dei requisiti del riconoscimento. Il provvedimento straniero, unitamente alla pronuncia italiana che accoglie la domanda, costituisce titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per provvedimento di volontaria giurisdizione?
E un provvedimento del giudice che non risolve una controversia tra parti avverse, ma provvede alla cura di interessi privati: nomina di tutori, autorizzazioni, omologazioni di accordi, nomina di amministratori di sostegno.
Quali sono i tre criteri alternativi per il riconoscimento ex articolo 66?
Il provvedimento deve essere pronunciato dall'autorita dello Stato la cui legge e richiamata dalla L. 218/1995, oppure produrre effetti in quell'ordinamento anche se emesso da giudice terzo, oppure provenire da un'autorita competente in base a criteri corrispondenti a quelli italiani.
Il riconoscimento dei provvedimenti di volontaria giurisdizione richiede un'istanza al tribunale?
No, il riconoscimento e automatico e opera di diritto. Il tribunale e coinvolto solo in caso di contestazione o di necessita di esecuzione forzata (articolo 67).
L'articolo 66 si applica anche ai provvedimenti di tutela degli adulti vulnerabili?
Si, i provvedimenti stranieri di tutela o curatela di adulti vulnerabili (comprese figure analoghe all'amministrazione di sostegno italiana) rientrano nell'ambito della norma, in quanto riguardano la capacita delle persone.