Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 L. 218/1995 – Riconoscimento di provvedimenti stranieri

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 65 della L. 218/1995 disciplina le condizioni alle quali i provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità producono effetti in Italia senza necessità di un procedimento formale di riconoscimento. Il provvedimento estero viene riconosciuto automaticamente quando sia stato pronunciato dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla stessa legge di riforma, oppure quando produca effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se emesso da un giudice di paese terzo. Due condizioni negative si aggiungono: il provvedimento non deve essere contrario all'ordine pubblico italiano e devono essere stati rispettati i diritti essenziali della difesa della parte contro cui si chiede il riconoscimento.
Indice dei contenuti

Il sistema del riconoscimento automatico

L'articolo 65 introduce in Italia il principio del riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri in materia di stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità. Prima della riforma del 1995, il sistema italiano richiedeva sempre il passaggio attraverso il procedimento di delibazione davanti alla corte d'appello, con un giudizio formale che attestava la compatibilità del provvedimento estero con l'ordinamento nazionale. La L. 218/1995 ha radicalmente mutato questo quadro: il riconoscimento avviene di diritto, vale a dire senza necessità di alcuna procedura giudiziale apposita, salvo che sorgano contestazioni o si debba procedere all'esecuzione forzata (nel qual caso si applica l'articolo 67).

I criteri di collegamento per il riconoscimento

La norma individua due titoli alternativi di riconoscimento. Il primo è il collegamento con la legge richiamata: il provvedimento deve provenire dall'autorità dello Stato la cui legge è indicata come applicabile dalle disposizioni di conflitto della stessa L. 218/1995. Il secondo titolo è l'efficacia nell'ordinamento straniero: il provvedimento produce effetti nello Stato la cui legge è richiamata, anche se materialmente emesso da un giudice di altro Stato. Questo secondo criterio permette, ad esempio, di riconoscere provvedimenti di stati terzi che producono effetti nell'ordinamento dello Stato di collegamento, ampliando la platea dei provvedimenti riconoscibili in Italia.

Ambito materiale: capacità, famiglia, personalità

La norma si applica a tre categorie di provvedimenti: quelli relativi alla capacità delle persone (come interdizione, inabilitazione o istituti analoghi di ordinamenti stranieri), quelli concernenti l'esistenza di rapporti di famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, adozione), e quelli riguardanti i diritti della personalità (nome, onore, immagine, riservatezza). Si tratta di un ambito materiale volutamente ampio, coerente con la scelta del legislatore del 1995 di estendere la portata delle norme di conflitto ben oltre i confini del codice civile del 1942.

Il limite dell'ordine pubblico

Il riconoscimento è escluso quando il provvedimento straniero sia contrario all'ordine pubblico italiano. La clausola dell'ordine pubblico nel diritto internazionale privato ha natura di eccezione e va interpretata restrittivamente: non ogni difformità rispetto al diritto interno italiano giustifica il diniego, ma soltanto la violazione di principi fondamentali dell'ordinamento, inderogabili anche nei rapporti con l'estero. La giurisprudenza italiana ha elaborato nel tempo una nozione di ordine pubblico internazionale che tiene conto anche dei valori condivisi a livello europeo e convenzionale, tra cui quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il rispetto dei diritti essenziali della difesa

Il secondo limite al riconoscimento automatico è la verifica che nel procedimento straniero siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Questo requisito si riconnette al principio del contraddittorio e al diritto a un processo equo riconosciuto dall'articolo 6 della CEDU e dall'articolo 111 della Costituzione italiana. In concreto, si verifica se la parte contro cui il provvedimento è invocato ha avuto conoscenza del procedimento e la possibilità effettiva di difendersi. Non si richiede che le garanzie procedurali estere coincidano con quelle italiane, ma che il nucleo essenziale del diritto di difesa non sia stato violato.

Rapporti con gli strumenti europei e internazionali

L'articolo 65 opera in via residuale rispetto ai numerosi strumenti europei e internazionali che disciplinano il riconoscimento delle decisioni in materia di famiglia. In ambito UE, il Regolamento Bruxelles II-ter (Reg. UE 2019/1111) disciplina il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale tra Stati membri, con regole proprie. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 governa il riconoscimento delle obbligazioni alimentari. Per i paesi extracomunitari privi di convenzioni bilaterali o multilaterali applicabili, l'articolo 65 costituisce il quadro normativo di riferimento, assicurando una disciplina uniforme e prevedibile.

Funzione pratica e rilievo sistematico

Il riconoscimento automatico previsto dall'articolo 65 assolve una funzione di certezza giuridica fondamentale nei rapporti familiari transnazionali: evita che il cittadino straniero o il cittadino italiano che ha contratto matrimonio o ottenuto un divorzio all'estero debba attendere un formale procedimento giudiziario italiano per vedere riconosciuto il proprio stato civile. Il provvedimento estero produce effetti automaticamente non appena sussistono le condizioni della norma, e chiunque possa farvi valere diritti può invocarle direttamente, ad esempio dinanzi agli uffici di stato civile o in giudizi civili collegati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il riconoscimento dell'articolo 65 e davvero automatico o serve sempre andare in tribunale?

E automatico: il provvedimento straniero produce effetti in Italia senza necessita di alcun procedimento giudiziario. Si va in tribunale solo se qualcuno contesta il riconoscimento o se occorre l'esecuzione forzata (articolo 67).

Quali provvedimenti rientrano nell'articolo 65?

Quelli relativi alla capacita delle persone (interdizione, inabilitazione), all'esistenza di rapporti di famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, adozione) e ai diritti della personalita (nome, immagine, riservatezza).

Cosa significa che il provvedimento non deve essere contrario all'ordine pubblico?

Significa che non deve violare i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, interpretati in senso restrittivo: non basta una semplice difformita dal diritto italiano, occorre una violazione di valori costituzionali o convenzionali inderogabili.

L'articolo 65 si applica anche ai provvedimenti di paesi UE?

No, per i paesi UE si applicano in via prioritaria i regolamenti europei (ad esempio Bruxelles II-ter per matrimonio e responsabilita genitoriale). L'articolo 65 opera residualmente per i paesi extracomunitari e per le materie non coperte da strumenti europei.

Cosa succede se i diritti della difesa non sono stati rispettati nel procedimento straniero?

Il riconoscimento e escluso. La parte che invoca il provvedimento deve essere in grado di dimostrare che il contraddittorio e stato rispettato; in caso contrario, il giudice italiano puo negare l'efficacia del provvedimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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