Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 L. 218/1995 — Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 D.Lgs. 504/1995 — Licenze di esercizio e diritti annuali
- Articolo 63 L. 184/1983: Modifica del capo II del titolo VIII del codice civile
- Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroghe per operatori specifici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)