Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 L. 218/1995 – Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 63 della L. 218/1995 disciplina la legge applicabile alla responsabilita del produttore per danni causati da prodotti difettosi in contesti internazionali. La norma attribuisce al danneggiato una scelta tra due criteri di collegamento: la legge dello Stato del domicilio o dell'amministrazione del produttore, oppure la legge dello Stato in cui il prodotto e stato acquistato. Quest'ultima opzione e pero esclusa qualora il produttore riesca a provare che il prodotto e stato immesso in commercio in quel Paese senza il suo consenso. La norma introduce un equilibrio tra tutela del consumatore-danneggiato e protezione del produttore contro rischi imprevedibili.Indice dei contenuti
La scelta tra legge del produttore e legge del luogo di acquisto
L'articolo 63 attribuisce al danneggiato una scelta tra due diverse leggi applicabili: quella del domicilio o dell'amministrazione del produttore, e quella del Paese in cui il prodotto e stato acquistato. Si tratta di una norma di favore per la vittima, coerente con l'approccio consumeristico del diritto europeo. La prima opzione - legge del produttore - consente al danneggiato di invocare la legge dell'ordinamento in cui il produttore ha la propria base operativa, che e spesso la legge con cui il produttore ha piu familiarita e che ha contribuito a formare le sue politiche di sicurezza. La seconda opzione - legge del luogo di acquisto - e piu vicina alla vita quotidiana del consumatore e al Paese in cui egli ha riposto il proprio affidamento.
Il limite dell'immissione non consensuale nel mercato
La scelta per la legge del luogo di acquisto e subordinata a una condizione: il produttore non deve provare che il prodotto e stato immesso in commercio in quel Paese senza il suo consenso. Questa clausola tutela il produttore contro il rischio di dover rispondere secondo la legge di un Paese in cui non ha mai voluto commercializzare i propri prodotti. Pensiamo a un prodotto acquistato da un consumatore in un Paese in cui e stato introdotto senza l'autorizzazione del produttore (reimportazioni parallele, contraffazioni, immissioni clandestine): il produttore puo opporre la mancanza di consenso e impedire l'applicazione della legge di quel mercato, riconducendo il giudizio alla propria legge nazionale.
Il coordinamento con il Regolamento Roma II e la Direttiva Prodotti
Il Regolamento UE n. 864/2007 (Roma II) ha sostituito l'articolo 63 L. 218/1995 nei rapporti tra Paesi UE per i danni da prodotto verificatisi dopo il 20 agosto 2007. L'articolo 5 di Roma II disciplina la responsabilita da prodotto con un sistema a cascata: si applica dapprima la legge di residenza abituale del danneggiato (se il prodotto e stato commercializzato in quel Paese), poi la legge del Paese di acquisto, poi la legge della residenza del produttore. Il tutto con una clausola di eccezione per legami sostanzialmente piu stretti. Sul piano del diritto materiale, rileva anche la Direttiva 85/374/CEE (recepita dal D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) che uniforma la responsabilita del produttore nell'UE.
Danno da prodotto e commercio elettronico
Il commercio elettronico ha amplificato la rilevanza dell'articolo 63 (e del corrispondente Roma II): un consumatore italiano acquista online un prodotto difettoso da un produttore cinese attraverso una piattaforma americana. Il luogo di acquisto in senso giuridico coincide tipicamente con il luogo di conclusione del contratto, che in molti casi e stato identificato con il domicilio del consumatore. La determinazione della legge applicabile in questi scenari multi-giurisdizionali e complessa e la norma del 1995 mostra i suoi limiti: fu pensata per un mondo in cui i prodotti si acquistavano fisicamente in punti vendita con localizzazione certa.
Il domicilio o l'amministrazione del produttore
La norma parla alternativamente di «domicilio» o «amministrazione» del produttore, riferendosi rispettivamente alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Per le societa, l'«amministrazione» e di regola identificata con la sede effettiva di direzione e controllo, non necessariamente con la sede legale formale. Questo criterio serve a evitare che il produttore si schermi dietro una sede formale in un Paese con normativa permissiva, mentre la sua effettiva attivita si svolge altrove. La corrispondenza tra sede effettiva e sede formale e un elemento che il giudice deve verificare in concreto.
Pluralita di produttori e catena di fornitura
Nella moderna catena di fornitura, un prodotto finito puo contenere componenti di diversi produttori situati in Paesi diversi. L'articolo 63 non risolve esplicitamente il problema della pluralita di produttori: la dottrina ritiene che il criterio vada applicato al produttore verso cui e rivolta la domanda risarcitoria, con possibilita di domande separate contro diversi produttori della catena, ciascuna soggetta alla legge determinata secondo i criteri dell'articolo 63.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il consumatore deve sempre scegliere la legge prima di agire in giudizio?
No. La scelta tra la legge del produttore e la legge del luogo di acquisto e una facolta del danneggiato che puo essere esercitata anche nel corso del giudizio, ma prima della sentenza definitiva, secondo i principi processuali applicabili.
Il Regolamento Roma II ha sostituito l'art. 63 nei rapporti europei?
Si, l'articolo 5 di Roma II disciplina la responsabilita da prodotto nei rapporti tra Paesi UE per i danni verificatisi dopo il 20 agosto 2007. L'art. 63 L. 218/1995 rimane applicabile per i rapporti con Paesi non UE.
Cosa si intende per 'immissione in commercio senza il consenso del produttore'?
Si riferisce ai casi in cui il prodotto e entrato nel mercato di un determinato Paese attraverso canali non autorizzati dal produttore: importazioni parallele non consensuali, contraffazioni, introduzioni clandestine. Il produttore deve provare concretamente tale circostanza.
L'art. 63 si applica anche ai danni da farmaci difettosi?
In linea di principio si, ma la materia e fortemente influenzata da normative speciali (Direttiva 85/374/CEE, Codice del Consumo, normativa farmaceutica europea) che possono prevalere o integrare la norma di conflitto.