Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 L. 218/1995 – Riconoscimento di sentenze straniere

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 64 della L. 218/1995 stabilisce il sistema italiano di riconoscimento automatico delle sentenze straniere: la sentenza straniera produce effetti in Italia senza necessita di alcun procedimento (exequatur) quando soddisfa cumulativamente sette condizioni. Queste riguardano: la competenza del giudice straniero secondo i criteri italiani, la regolare notifica dell'atto introduttivo al convenuto, il corretto svolgimento del contraddittorio, il passaggio in giudicato, la non contrarietà a sentenze italiane passate in giudicato, l'assenza di litispendenza italiana anteriore e la conformita all'ordine pubblico. In assenza di uno di questi requisiti, il riconoscimento puo essere negato dal giudice italiano in sede di opposizione o di accertamento.
Indice dei contenuti

Il sistema del riconoscimento automatico: la svolta del 1995

La L. 218/1995 ha rappresentato una rivoluzione nel sistema italiano di riconoscimento delle sentenze straniere. Prima di essa, il codice di procedura civile richiedeva il procedimento di delibazione (articolo 800 e seguenti c.p.c. abrogato): la sentenza straniera doveva essere preventivamente «deliberata» dalla corte d'appello prima di poter produrre effetti in Italia. Con l'articolo 64, il legislatore ha adottato il sistema del riconoscimento automatico: la sentenza straniera produce direttamente effetti in Italia non appena sono soddisfatte le condizioni enumerate, senza bisogno di alcun procedimento preventivo. Il procedimento ex articoli 67-68 L. 218/1995 interviene solo in caso di contestazione o per l'esecuzione forzata.

Le sette condizioni del riconoscimento: analisi sistematica

Le condizioni dell'articolo 64 sono cumulative: il mancato soddisfacimento di anche una sola preclude il riconoscimento. La condizione sub a) riguarda la competenza indiretta: il giudice straniero deve aver avuto giurisdizione secondo i principi italiani di competenza giurisdizionale internazionale, non necessariamente secondo i medesimi criteri del sistema straniero. La condizione sub b) tutela il diritto di difesa del convenuto: l'atto introduttivo deve essere stato portato a conoscenza in modo conforme alla legge del luogo del processo, senza violazione dei diritti essenziali della difesa. La condizione sub c) riguarda la costituzione delle parti o la regolarita della contumacia. La condizione sub d) richiede il giudicato secondo la legge straniera. Le condizioni sub e) e f) riguardano i conflitti con pronunce italiane e con procedimenti italiani pendenti. La condizione sub g) e la clausola di ordine pubblico, limite estremo e residuale.

La competenza indiretta: verifica secondo i criteri italiani

La condizione di competenza (lettera a) non richiede che il giudice straniero abbia applicato regole di competenza identiche a quelle italiane, ma che avrebbe potuto conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano. Si tratta di una verifica di compatibilita astratta: i giudici italiani valutano se, secondo le proprie norme (incluse quelle del Regolamento Bruxelles I-bis UE n. 1215/2012 ove applicabile), avrebbero potuto riconoscere la competenza del giudice straniero. Cio consente il riconoscimento di sentenze pronunciate da tribunali con competenza giurisdizionale basata su criteri diversi da quelli italiani, purche non incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento.

L'ordine pubblico come valvola di sicurezza

La condizione sub g) - non contrarietà all'ordine pubblico - e la piu elastica e dibattuta. L'ordine pubblico internazionale (distinto da quello interno) comprende i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento italiano, non la semplice difformita rispetto a norme di diritto positivo. La giurisprudenza ha applicato questa clausola per negare il riconoscimento di sentenze straniere in materia di danni punitivi sproporzionati, di ripudio unilaterale del coniuge (talaq islamico), di adozione di minori in violazione dei principi del best interest of the child. Tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite ha progressivamente ristretto l'ambito dell'ordine pubblico, privilegiando il riconoscimento ove possibile.

Procedimento in caso di contestazione: articoli 67-68

Il riconoscimento e automatico ma non inoppugnabile: chiunque vi abbia interesse puo proporre opposizione davanti alla corte d'appello del luogo di residenza del convenuto (articolo 67 L. 218/1995) per fare accertare l'insussistenza delle condizioni dell'articolo 64. Per l'esecuzione forzata, invece, occorre ottenere l'exequatur del giudice competente (articolo 67 comma 3), che verifica le stesse condizioni. Il procedimento non consente il riesame del merito della controversia estera: la revision au fond e espressamente esclusa dall'articolo 64-bis (introdotto in applicazione della Convenzione di Lugano) e dalla giurisprudenza costante.

Coordinamento con i regolamenti europei e i trattati bilaterali

Per i rapporti tra Paesi UE, il Regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012) e i regolamenti specifici per materie come famiglia (Regolamento 2019/1111) e successioni (Regolamento 650/2012) prevedono sistemi di riconoscimento ed esecuzione dedicati che prevalgono sull'articolo 64 in virtu del principio di prevalenza del diritto europeo. L'articolo 64 L. 218/1995 rimane il riferimento per le sentenze provenienti da Paesi non UE e non coperti da trattati bilaterali specifici (come il Trattato italo-americano del 1948 o la Convenzione di Lugano con Svizzera, Norvegia e Islanda).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

E necessario un procedimento in tribunale per far valere in Italia una sentenza straniera?

No, in linea di principio il riconoscimento e automatico se sussistono tutte le condizioni dell'art. 64. Il procedimento davanti alla corte d'appello serve solo in caso di contestazione del riconoscimento o per ottenere l'exequatur necessario all'esecuzione forzata.

Il giudice italiano puo riesaminare il merito della sentenza straniera?

No. La revision au fond e esclusa: il giudice italiano verifica solo le condizioni formali e procedurali dell'art. 64 e la compatibilita con l'ordine pubblico, non se la sentenza straniera ha deciso correttamente nel merito.

Una sentenza di divorzio straniera e automaticamente riconosciuta in Italia?

Dipende dal Paese di provenienza. Per i divorzi pronunciati in Paesi UE si applica il Regolamento Bruxelles II-ter. Per i Paesi non UE si applica l'art. 64 L. 218/1995, che richiede il rispetto di tutte e sette le condizioni.

Cosa succede se esiste gia una sentenza italiana sullo stesso oggetto?

La sentenza straniera non puo essere riconosciuta se contrasta con altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato (condizione sub e) o se in Italia pendeva gia un processo per lo stesso oggetto e tra le stesse parti iniziato prima di quello straniero (condizione sub f).

I danni punitivi stranieri possono essere riconosciuti in Italia?

La giurisprudenza italiana (incluse le Sezioni Unite) ha progressivamente ammesso il riconoscimento di danni punitivi stranieri purche non siano manifestamente sproporzionati e rispondano a una funzione che non sia esclusivamente punitivo-afflittiva, incompatibile con i principi dell'ordinamento italiano.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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