Art. 69 L. 218/1995 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso.
5. L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo
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