Testo dell'articoloVigente
Art. 67 L. 218/1995 – Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’ articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e per l’esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
In sintesi
L'articolo 67 della L. 218/1995 prevede il procedimento giudiziario da seguire quando il riconoscimento automatico di una sentenza straniera o di un provvedimento di volontaria giurisdizione straniero e contestato, oppure quando e necessario procedere all'esecuzione forzata. La parte interessata puo rivolgersi all'autorita giudiziaria ordinaria per ottenere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. Il procedimento e disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 150/2011. La sentenza o il provvedimento straniero, unito alla pronuncia italiana che accoglie la domanda, costituisce titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata. Se la contestazione avviene nel corso di un diverso giudizio, il giudice decide con efficacia limitata a quel processo.Indice dei contenuti
Il raccordo tra riconoscimento automatico e tutela giurisdizionale
Il sistema della L. 218/1995 e fondato sul riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti stranieri in materia di stato, capacita e famiglia (articoli 64, 65, 66). Tuttavia, l'automatismo non e assoluto: sorge la necessita di un intervento giudiziario quando il riconoscimento e contestato da chi ha interesse a resistere, oppure quando occorre munirsi di un titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata in Italia. L'articolo 67 costituisce il raccordo tra il riconoscimento di diritto e la tutela giurisdizionale che lo presidia.
La legittimazione ad agire: chiunque vi abbia interesse
La norma riconosce la legittimazione ad agire a «chiunque vi abbia interesse». Si tratta di una legittimazione ampia, non limitata alle parti del procedimento straniero originario: possono agire il coniuge che vuole far valere in Italia il divorzio pronunciato all'estero, il tutore nominato da un giudice estero che vuole esercitare i propri poteri in Italia, il creditore che intende procedere all'esecuzione forzata sulla base di una sentenza straniera di condanna, il minore interessato al riconoscimento di un'adozione pronunciata all'estero.
Il rito applicabile: articolo 30 del D.Lgs. 150/2011
Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma della giustizia civile, rinvia per la disciplina processuale all'articolo 30 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (c.d. decreto di semplificazione dei riti). Questo articolo prevede che le controversie in materia di riconoscimento delle sentenze straniere siano trattate con il rito sommario di cognizione. La competenza spetta al tribunale in composizione monocratica. Il rimando al D.Lgs. 150/2011 ha razionalizzato il quadro processuale, superando incertezze precedenti sulla forma del procedimento applicabile.
La formazione del titolo esecutivo
Il comma 2 stabilisce che la sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento italiano che accoglie la domanda di accertamento, costituisce titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. Si tratta di un titolo esecutivo composto: il documento straniero, da solo, non e sufficiente ad avviare l'esecuzione forzata in Italia; occorre la pronuncia italiana che ne accerta i requisiti. Solo dopo tale pronuncia il creditore puo notificare il precetto e procedere con i mezzi esecutivi previsti dal codice di procedura civile italiano (pignoramento, espropriazione, ecc.).
La contestazione incidentale nel corso di un giudizio
Il comma 3 disciplina la contestazione incidentale: se la questione del riconoscimento emerge nel corso di un processo gia pendente (ad esempio, in un giudizio di divorzio italiano in cui una parte eccepisce che il matrimonio straniero non sia valido), il giudice adito pronuncia sul punto con efficacia limitata al giudizio in corso. La decisione non fa dunque stato in via autonoma come giudicato, ma ha valore soltanto come presupposto della pronuncia nel processo principale. Questa soluzione evita la sospensione del giudizio principale in attesa di un autonomo procedimento di riconoscimento.
Mancata ottemperanza e contestazione: le due ipotesi applicative
L'articolo 67 si applica in due scenari distinti. Il primo e la mancata ottemperanza: il soggetto obbligato dal provvedimento straniero non vi da esecuzione spontaneamente, e il beneficiario ha bisogno di un titolo esecutivo per procedere forzatamente. Il secondo e la contestazione del riconoscimento: un terzo interessato (o la stessa parte obbligata) si oppone all'efficacia del provvedimento straniero in Italia, eccependo ad esempio che contrasti con l'ordine pubblico o che non siano stati rispettati i diritti della difesa. In entrambi i casi, il rimedio e il medesimo: l'azione di accertamento davanti all'autorita giudiziaria ordinaria.
Coordinamento con le norme sui Regolamenti europei
Per le sentenze pronunciate in altri Stati membri dell'UE, i Regolamenti europei (Bruxelles I-bis, Bruxelles II-ter, Reg. 650/2012 sulle successioni) prevedono regimi propri di riconoscimento ed esecuzione, spesso piu snelli e favorevoli rispetto alla procedura dell'articolo 67. In questi casi, le norme europee prevalgono sulla disciplina nazionale in virtu del principio di primazia del diritto dell'Unione. L'articolo 67 rimane applicabile per i paesi terzi e per le materie non coperte da strumenti europei.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Devo sempre andare in tribunale per far valere in Italia una sentenza straniera?
No, il riconoscimento e automatico. Il tribunale e necessario solo se il riconoscimento e contestato o se si deve procedere all'esecuzione forzata (articolo 67).
Qual e il rito processuale per la contestazione del riconoscimento ex articolo 67?
Si applica l'articolo 30 del D.Lgs. 150/2011, che prevede il rito sommario di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica.
La sentenza straniera da sola e sufficiente per il pignoramento in Italia?
No. Occorre il titolo composto: sentenza straniera piu il provvedimento italiano di accertamento ex articolo 67 comma 2. Solo allora e possibile notificare il precetto e avviare l'esecuzione forzata.
Cosa succede se la questione del riconoscimento emerge nel corso di un processo gia in corso?
Il giudice del processo principale decide incidentalmente sul riconoscimento, ma con efficacia limitata a quel giudizio (articolo 67 comma 3). Non si forma un giudicato autonomo sulla questione.
L'articolo 67 si applica anche alle sentenze di paesi UE?
No, per i paesi UE si applicano i Regolamenti europei (Bruxelles I-bis, Bruxelles II-ter, ecc.) che prevedono regimi propri. L'articolo 67 e residuale per i paesi terzi non coperti da strumenti europei o internazionali.