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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La dimissione avviene esclusivamente su ordine scritto dell'autorità giudiziaria competente; quella per fine pena avviene nel giorno indicato, preferibilmente nelle ore antimeridiane.
  • Se alla pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva già disposta, non si dà corso alla dimissione e si procede alla nuova assegnazione.
  • Il centro di servizio sociale e il volontariato si coordinano per prendere contatto con il nucleo familiare del dimesso, in funzione del reinserimento.
  • Il dimesso malato o intrasportabile viene trasferito in ospedale o, in caso di intrasportabilità attestata dal sanitario, rimane nell'istituto con regime alleggerito e comunicazione all'autorità giudiziaria.
  • All'atto della dimissione vengono restituiti il peculio e gli oggetti di proprietà; quelli non ritirati dopo un anno sono venduti e il ricavato versato alla Cassa delle ammende in deposito per l'interessato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 DPR 230/2000 — Dimissione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.

3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.

4. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale , o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.

5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.

6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.

8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.

10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.

11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.

12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.

Commento

La dimissione è l'atto conclusivo del rapporto esecutivo penale: il momento in cui l'istituzione penitenziaria restituisce la libertà alla persona che ha espiato la pena o nei confronti della quale è venuto meno il titolo detentivo. L'art. 89 del DPR 230/2000 regola in modo analitico le diverse ipotesi di dimissione, garantendo che questa avvenga in modo ordinato, tempestivo e con la massima tutela per il dimesso, in particolare per i soggetti più vulnerabili. La norma attua l'art. 87 L. 354/1975, che disciplina in linea generale la cessazione dello stato detentivo, e si salda con gli artt. 27 co. 3 e 13 Cost., che postulano un'uscita dal carcere che non lasci il dimesso in una condizione di abbandono.

Il titolo giuridico della dimissione: l'ordine scritto dell'autorità giudiziaria

Il primo comma enuncia il principio fondamentale: nessuna dimissione può avvenire senza un ordine scritto dell'autorità giudiziaria competente. Questo requisito formale è garanzia simmetrica alla riserva di legge e di giurisdizione che presiede all'ingresso in carcere: così come nessuno può essere ristretto senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nessuno può essere dimesso senza un provvedimento altrettanto formale. L'ordine di dimissione proviene dal giudice dell'esecuzione per i condannati, dall'autorità giudiziaria procedente per gli imputati in custodia cautelare, dal magistrato di sorveglianza nelle ipotesi di espiazione anticipata connessa a misure alternative. La forma scritta non è un adempimento burocratico, ma una garanzia contro dimissioni avventate o erronee.

Il momento della dimissione: fine pena e tempestività

Il secondo e terzo comma disciplinano la tempistica. Per i condannati che hanno espiato la pena, la dimissione avviene nel giorno indicato nel provvedimento e, «quando possibile», nelle ore antimeridiane: questa preferenza non è casuale, ma risponde all'esigenza pratica di consentire al dimesso di utilizzare i servizi di trasporto pubblico e di contattare i familiari in tempi utili nella stessa giornata. Per gli altri detenuti (imputati scarcerati, internati dimessi) la dimissione è immediata: la direzione non può ritardare nemmeno di poche ore l'uscita dall'istituto una volta ricevuto il provvedimento. Qualsiasi ritardo ingiustificato configura una privazione arbitraria della libertà personale, in violazione dell'art. 13 Cost.

La misura di sicurezza consecutiva: il meccanismo della nuova assegnazione

Il quarto comma regola un'ipotesi tecnica di notevole rilevanza pratica: quando alla fine della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva di cui sia già stata disposta l'esecuzione ai sensi dell'art. 679 c.p.p., non si dà luogo alla dimissione. Il detenuto rimane in istituto e viene riassegnato ai sensi dell'art. 30 del regolamento, con il mutamento dello status da condannato a internato soggetto a misura di sicurezza. Il meccanismo inverso vale quando la misura di sicurezza precede la pena. La ratio è evidente: evitare il «porta girevole» in cui il soggetto viene dimesso e immediatamente riaccompagnato in un diverso istituto, con costi umani e organizzativi superflui.

Il reinserimento: il ruolo del servizio sociale e del volontariato

Il quinto comma è tra le disposizioni più significative dell'articolo perché proietta l'azione dello Stato oltre il momento della scarcerazione. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali e il volontariato devono attivarsi — coordinandosi tra loro — per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il dimesso andrà a stabilirsi, in vista degli «opportuni interventi». Questa disposizione riflette la consapevolezza che la dimissione senza rete di supporto è una delle cause principali della recidiva: il dimesso lasciato solo, senza abitazione, senza lavoro e senza relazioni familiari solide, è statisticamente più esposto al ritorno alla criminalità. La norma impone un'attivazione proattiva prima della dimissione, non una mera assistenza post-uscita.

Dimissione dei soggetti malati: trasferimento e sospensione

I commi sesto, settimo e ottavo affrontano l'ipotesi dei dimessi che versano in condizioni di salute incompatibili con l'uscita ordinaria. Il sesto comma prevede che chi, per gravi infermità fisiche o psichiche, necessita di ricovero venga trasferito alla più vicina struttura ospedaliera appropriata: la libertà personale viene restituita contestualmente al ricovero, garantendo la continuità delle cure. Il settimo comma introduce la «sospensione della dimissione» per i casi di intrasportabilità, attestata dal sanitario: il soggetto rimane nell'istituto, ma in regime alleggerito — senza le «limitazioni del regime penitenziario» compatibili con la sua condizione. L'ottavo comma prescrive la comunicazione immediata: all'autorità giudiziaria se si tratta di imputato, al magistrato di sorveglianza e al DAP se si tratta di condannato o internato. Queste comunicazioni attivano il controllo esterno sull'eventuale protrazione della permanenza nell'istituto oltre il necessario.

Titoli di viaggio, peculio e gestione degli oggetti del dimesso

I commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo disciplinano gli aspetti patrimoniali e logistici della dimissione. Il dimesso impossibilitato a raggiungere la propria residenza riceve dalla direzione i necessari titoli di viaggio; se è residente all'estero, riceve i titoli per raggiungere il consolato del Paese di residenza. All'atto della dimissione vengono restituiti il peculio e tutti gli oggetti di proprietà. Se il dimesso non ritira il peculio e gli oggetti, l'istituto li conserva e si adopera per la restituzione. Decorso un anno senza successo, gli oggetti vengono venduti e il ricavato versato alla Cassa delle ammende in deposito per l'interessato: una soluzione che bilancia l'interesse al ricupero del valore da parte del dimesso con le esigenze organizzative dell'istituto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa succede se la direzione ritarda la dimissione dopo aver ricevuto il provvedimento?

Qualsiasi ritardo ingiustificato nella dimissione dopo la ricezione del provvedimento dell'autorità giudiziaria configura una privazione arbitraria della libertà personale, in violazione dell'art. 13 Cost. Il detenuto o i suoi difensori possono proporre reclamo urgente al magistrato di sorveglianza e, se del caso, segnalare la condotta ai competenti organi disciplinari del Ministero della Giustizia.

Il dimesso straniero ha diritto ai titoli di viaggio per tornare nel proprio Paese?

L'art. 89 co. 9 prevede che il dimesso residente all'estero riceva i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del Paese di residenza, non per tornare direttamente nel Paese. Spetta al consolato coordinare il rimpatrio effettivo. Questo non esclude che accordi internazionali o protocolli specifici prevedano modalità diverse.

Dopo quanto tempo gli oggetti non ritirati dal dimesso vengono venduti?

Ai sensi dell'art. 89 co. 12, gli oggetti non ritirati vengono venduti decorso un anno dalla dimissione senza che sia stato possibile procedere alla restituzione. Il ricavato della vendita, insieme all'eventuale peculio residuo, viene versato alla Cassa delle ammende, che lo trattiene in deposito per l'interessato.

La sospensione della dimissione per intrasportabilità può durare indefinitamente?

No. La sospensione è legata alla persistenza dello stato di intrasportabilità attestato dal sanitario. L'autorità giudiziaria e il magistrato di sorveglianza, informati della sospensione, esercitano un controllo sulla durata della permanenza. Non appena le condizioni di salute lo consentono, la dimissione deve essere eseguita senza ulteriori indugi.

Il servizio sociale è obbligato ad attivarsi per il reinserimento anche per i dimessi che non lo richiedono?

Sì. L'art. 89 co. 5 pone un obbligo di attivazione proattiva in capo al centro di servizio sociale, ai servizi territoriali e al volontariato, indipendentemente dalla richiesta del dimesso. Tuttavia, l'attivazione non si traduce in un'assistenza coattiva: il dimesso ha libertà di non avvalersene. L'obbligo riguarda la presa di contatto e l'offerta di supporto, non l'imposizione di un programma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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