Testo dell'articoloVigente
Art. 93 DPR 230/2000 – Intervento delle Forze di polizia
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell' articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le rivolte e i disordini collettivi negli istituti penitenziari sono eventi gravi che mettono alla prova la tenuta dell'ordinamento penitenziario e chiamano in causa principi fondamentali: la sicurezza dei detenuti, del personale e della struttura, ma anche la necessità che qualsiasi intervento rimanga nel perimetro della legalità e non si traduca in abusi. L'art. 93 del DPR 230/2000 disciplina il caso estremo in cui il direttore dell'istituto non sia in grado di ristabilire l'ordine con i propri mezzi, e debba quindi ricorrere all'intervento delle Forze di polizia esterne. La norma dà attuazione, sul piano regolamentare, agli artt. 40 e 41 L. 354/1975, che disciplinano l'uso della forza e le misure di sicurezza all'interno degli istituti.
Il presupposto: l'insufficienza dei mezzi interni
La disposizione è chiaramente costruita come norma di extrema ratio: l'intervento delle Forze di polizia esterne è possibile solo «qualora» il direttore «non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione». Questo presupposto ha una doppia valenza. Da un lato, riafferma che la gestione ordinaria dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti spetta alla polizia penitenziaria, che per questo è specificamente formata e strutturata. Dall'altro, riconosce realisticamente che esistono situazioni - grandi rivolte, disordini simultanei in più sezioni, crisi acute in istituti con organici ridotti - in cui quella capacità è oggettivamente insufficiente.
La valutazione dell'insufficienza spetta al direttore, che è la figura istituzionalmente responsabile della gestione dell'istituto. Si tratta di una valutazione discrezionale ma non arbitraria: deve essere fondata sulla concreta impossibilità di contenere la situazione con le forze disponibili, non sulla mera preferenza per un intervento esterno.
Le condizioni per l'intervento: disordini collettivi e rischio di violenza
La norma descrive le situazioni che legittimano la richiesta di intervento con due formule alternative: disordini collettivi «con manifestazioni di violenza» o disordini «tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza». La seconda formula è particolarmente rilevante: consente al direttore di agire in via preventiva, prima che la violenza si manifesti, quando vi siano elementi concreti che la rendano prevedibile.
Questa previsione anticipatoria è coerente con la logica della prevenzione che permea l'ordinamento della pubblica sicurezza: attendere che la violenza esploda per chiedere rinforzi potrebbe essere troppo tardi per garantire l'incolumità delle persone presenti. Il direttore deve tuttavia avere elementi oggettivi e non speculativi che giustifichino la prognosi di degenerazione.
Il coinvolgimento del prefetto e il fondamento nella L. 121/1981
La richiesta di intervento è indirizzata al prefetto, non direttamente ai corpi di polizia. Il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, ai sensi dell'art. 13 L. 121/1981, coordina l'attività delle Forze di polizia sul territorio provinciale. L'art. 13 L. 121/1981 - espressamente richiamato dalla norma regolamentare - disciplina il ruolo del prefetto nel coordinamento dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio provinciale.
Il coinvolgimento del prefetto introduce un filtro istituzionale intermedio: non è il direttore dell'istituto che «chiama la polizia», ma è il prefetto che valuta la richiesta e dispone l'intervento delle Forze ritenute adeguate. Questo meccanismo garantisce una risposta coordinata e proporzionata, evitando sia il rischio di sotto-reazione (non inviare forze sufficienti) sia quello di sovra-reazione (impiegare forze sproporzionate rispetto alla situazione).
Gli obblighi di comunicazione immediata e il ruolo di sorveglianza
Il direttore, contestualmente alla richiesta al prefetto, ha l'obbligo di informare «immediatamente» tre soggetti: il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. L'avverbio «immediatamente» non lascia spazio a dilazioni: la comunicazione deve avvenire contestualmente alla richiesta di intervento, non ex post.
La comunicazione al magistrato di sorveglianza è particolarmente significativa. Il magistrato di sorveglianza ha la funzione di vigilare sull'esecuzione della pena e sul rispetto dei diritti dei detenuti. La sua informazione tempestiva gli consente di esercitare questa funzione anche in situazioni di emergenza, verificando che l'intervento delle Forze di polizia avvenga nel rispetto della dignità e dei diritti delle persone detenute, garantiti dall'art. 27, co. 3, e dall'art. 13 Cost.
La comunicazione al provveditore regionale e al DAP serve invece a garantire la catena di comando e la supervisione gerarchica dell'amministrazione penitenziaria sull'operazione. Il DAP può disporre ulteriori risorse o impartire direttive operative.
Il rapporto con l'art. 41 L. 354/1975 e i limiti dell'uso della forza
L'art. 93 DPR 230/2000 si inserisce nel quadro normativo disegnato dall'art. 41 L. 354/1975, che disciplina in termini generali l'uso della forza fisica nei confronti dei detenuti. La legge prevede che la forza possa essere usata solo nei casi previsti dalla legge e nei limiti strettamente necessari. L'intervento delle Forze di polizia esterne non sottrae questa attività al principio di proporzionalità: anche durante una rivolta, ogni azione coercitiva deve essere proporzionata alla necessità concreta, nel rispetto dell'art. 13 Cost. che tutela la libertà personale e vieta qualsiasi forma di violenza fisica e morale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando il direttore del carcere può chiamare le Forze di polizia esterne?
Ai sensi dell'art. 93 DPR 230/2000, solo in caso di disordini collettivi con manifestazioni di violenza o con rischio concreto di degenerazione in violenza, e soltanto quando il direttore non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale penitenziario disponibile. Si tratta di una misura di extrema ratio.
Chi autorizza l'intervento delle Forze di polizia in un istituto penitenziario?
La richiesta va indirizzata al prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 13 L. 121/1981. Il prefetto valuta la richiesta e dispone l'intervento delle Forze ritenute adeguate, garantendo un presidio istituzionale sulla proporzionalità della risposta.
Il magistrato di sorveglianza viene informato durante una rivolta?
Sì, e deve essere informato immediatamente, contestualmente alla richiesta al prefetto. L'art. 93 DPR 230/2000 impone questa comunicazione affinché il magistrato possa esercitare in tempo reale la propria funzione di vigilanza sul rispetto dei diritti dei detenuti durante l'intervento.
Le Forze di polizia esterne possono usare la forza in carcere senza limiti?
No. Anche durante l'intervento in un istituto penitenziario, le Forze di polizia devono rispettare il principio di proporzionalità e i limiti previsti dall'ordinamento. L'uso della forza è ammesso solo nei casi e nei limiti strettamente necessari, nel rispetto dell'art. 13 e dell'art. 27, co. 3, Cost.
Cosa succede se il direttore non informa tempestivamente i soggetti previsti?
La mancata comunicazione immediata al magistrato di sorveglianza, al provveditore regionale e al DAP costituisce una violazione dell'art. 93 DPR 230/2000 e può comportare responsabilità disciplinare per il direttore. Priva inoltre il magistrato di sorveglianza della possibilità di esercitare la propria funzione di vigilanza durante l'intervento.