Indice
In sintesi
- L'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «contenzioso» nell'ambito del Libro II Parte II del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La disposizione si inserisce nel sistema di composizione delle controversie in materia di contratti pubblici, alternativo o complementare al rito giurisdizionale.
- Gli strumenti del Libro IV (conciliazione, accordo bonario, transazione, arbitrato, collegio consultivo tecnico, pareri ANAC) mirano a ridurre tempi e costi del contenzioso.
- Il rito giurisdizionale davanti al TAR resta lo strumento ordinario per la tutela contro gli atti di gara.
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione sistematica nell'art. 56 del Codice del 2023
L'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «contenzioso», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Il Codice del 2023 conferma e rafforza il sistema degli strumenti alternativi di composizione delle controversie: conciliazione, accordo bonario, transazione, arbitrato (ora come opzione, non più obbligatoria), collegio consultivo tecnico e pareri di precontenzioso ANAC. La logica è quella di ridurre tempi e costi del contenzioso, evitando blocchi all'esecuzione delle opere e garantendo certezza ai rapporti. Il collegio consultivo tecnico, in particolare, è uno strumento di prevenzione delle controversie e accompagna l'esecuzione del contratto rilasciando determinazioni con valore di lodo contrattuale. Resta inalterata la possibilità per le parti di rivolgersi al giudice amministrativo (per gli atti di gara) o ordinario (per l'esecuzione).
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 56 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 235/2022
Perché è importante: Tutela della concorrenza nelle gare
Prassi e linee guida
Bando-tipo · Procedure di gara
ANAC
Schemi di disciplinare e bando-tipo ANAC per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itCasi pratici
Caso 1: Tizio e il collegio consultivo tecnico
Tizio, impresa esecutrice di un appalto di lavori sopra soglia, e Caio, stazione appaltante, divergono sulla classificazione di un sopravvenuto evento geologico. Investono il collegio consultivo tecnico, che con determinazione motivata propone una soluzione di equilibrio. Le parti recepiscono la determinazione evitando il contenzioso giurisdizionale.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 56 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 56 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
L'arbitrato è obbligatorio nei contratti pubblici?
No, è facoltativo: deve essere espressamente previsto in clausola compromissoria autorizzata. Resta possibile la deroga all'ordinaria giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo.
Il collegio consultivo tecnico è obbligatorio?
Sì, per i lavori sopra soglia, e facoltativo per i lavori sotto soglia (art. 215). Le sue determinazioni hanno valore di lodo contrattuale, salvo diversa pattuizione delle parti.
Vedi anche