Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 L. 68/1999 – Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative tra un datore di lavoro obbligato (che assume il disabile a tempo indeterminato) e un soggetto ospitante (cooperativa sociale, impresa sociale, disabile libero professionista, ecc.) a cui vengono affidate commesse.
  • La convenzione richiede contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro, computabilità nella quota di riserva e impiego presso il soggetto ospitante con oneri retributivi a carico di quest'ultimo per al massimo 12 mesi (prorogabili di altri 12).
  • Le convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico; non possono riguardare più di un disabile per datori con meno di 50 dipendenti, o più del 30% dei disabili da assumere per datori con oltre 50 dipendenti.
  • Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni analoghe anche per l'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Indice dei contenuti

La struttura triangolare della convenzione di inserimento lavorativo temporaneo

L'articolo 12 disciplina una fattispecie di particolare interesse per i casi in cui il datore di lavoro obbligato non è in grado di offrire un contesto lavorativo adeguato alle specificità del disabile che deve assumere, ma può comunque collaborare con organismi specializzati nel suo inserimento. La convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative - talora chiamata nella prassi «convenzione triangolare» - ha una struttura a tre parti: il datore di lavoro obbligato, che assume il disabile a tempo indeterminato; il disabile stesso; e il soggetto ospitante, che accoglie concretamente il lavoratore nella propria attività e riceve in cambio commesse di lavoro dall'azienda obbligata. Questa architettura consente di separare il rapporto giuridico di lavoro (che si stabilisce con il datore obbligato) dall'ambiente lavorativo reale (dove opera il disabile), creando un percorso di inserimento graduale e protetto.

I soggetti ospitanti ammessi

Il comma 1 individua i soggetti che possono svolgere il ruolo di ospitante: i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi dell'articolo 3; le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991; le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006; i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale; nonché i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione. L'inclusione dei disabili liberi professionisti è un elemento peculiare che consente, ad esempio, l'inserimento temporaneo di un lavoratore disabile presso uno studio professionale gestito da un altro disabile, creando reti di solidarietà lavorativa nel territorio.

I limiti numerici delle convenzioni

Il comma 1 fissa limiti quantitativi precisi per evitare che lo strumento diventi uno schermo per eludere l'obbligo di assunzione diretta. Le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; per i datori con oltre 50 dipendenti, non possono coinvolgere più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3. Il divieto di ripetibilità per lo stesso soggetto - salvo diversa valutazione del comitato tecnico - serve a garantire che la convenzione sia effettivamente uno strumento temporaneo di inserimento e non diventi una forma stabile di esternalizzazione del disabile al di fuori dell'organizzazione aziendale del datore obbligato.

I requisiti della convenzione

Il comma 2 elenca le condizioni che devono essere soddisfatte perché la convenzione sia valida. In primo luogo, la contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro: non si tratta di un'assunzione a termine o di prova, ma di un contratto stabile che garantisce sicurezza giuridica al lavoratore sin dall'inizio. In secondo luogo, la computabilità dell'assunzione ai fini dell'adempimento della quota di riserva: il datore obbligato soddisfa il proprio obbligo anche se il disabile lavora fisicamente presso il soggetto ospitante. In terzo luogo, l'impiego del disabile presso il soggetto ospitante con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultimo per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di altri dodici dall'ufficio competente. Nella convenzione devono poi essere indicati: l'ammontare delle commesse che il datore obbligato si impegna ad affidare al soggetto ospitante (non inferiore a quanto necessario per l'applicazione dei contratti collettivi e lo svolgimento delle funzioni di inserimento); i nominativi dei soggetti da inserire; la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

Le disposizioni applicabili per rinvio all'articolo 11

Il comma 3 chiarisce che alle convenzioni di cui all'articolo 12 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7. Questo rinvio ha un significato preciso: anche le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo devono indicare le mansioni attribuite al disabile e le modalità del loro svolgimento, prevedere le forme di sostegno e tutoraggio e stabilire verifiche periodiche sull'andamento del percorso. Il piano personalizzato di inserimento di cui al comma 2, lettera d), punto 3, è la concretizzazione di questo requisito.

L'inserimento temporaneo dei detenuti disabili

Il comma 4 introduce una previsione che allarga ulteriormente il campo applicativo dell'articolo: gli uffici competenti possono stipulare convenzioni tra datori obbligati e cooperative sociali di tipo B per l'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. Questa disposizione si colloca nel quadro delle politiche di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti che si trovano in regime di detenzione o di misure alternative alla pena, riconoscendo che la disabilità del detenuto merita una risposta specifica e coordinata tra il sistema penitenziario e quello del collocamento mirato.

Casi pratici

Caso 1: Convenzione triangolare con cooperativa sociale di tipo B

Alfa S.p.A., azienda con 80 dipendenti nel settore metalmeccanico, deve assumere obbligatoriamente almeno 5 disabili ma non dispone di ambienti adatti a lavoratori con grave disabilità motoria. Stipula una convenzione triangolare con la cooperativa sociale Beta, che gestisce un laboratorio protetto di assemblaggio. Alfa assume Tizio, disabile con tetraparesi lieve, a tempo indeterminato, e lo distacca presso Beta per dodici mesi con oneri retributivi a carico di quest'ultima. Alfa affida a Beta commesse di assemblaggio per un valore che consente di coprire tutti i costi contrattuali. Tizio è computato nella quota di riserva di Alfa. Al termine dei dodici mesi, Tizio viene integrato direttamente nel reparto amministrativo di Alfa, ormai formata e in grado di accoglierlo.

Caso 2: Verifica del limite del 30% nella convenzione con grande impresa

Beta S.p.A. occupa 200 dipendenti ed è tenuta ad assumere 14 disabili (7% di 200). Decide di utilizzare la convenzione di inserimento lavorativo temporaneo per una parte di questi. Il limite legale è il 30% di 14, pari a 4 lavoratori. L'ufficio competente verifica che la convenzione proposta da Beta riguardi esattamente 4 disabili, portati temporaneamente presso una cooperativa sociale del territorio. La convenzione viene approvata: i restanti 10 disabili vengono assunti e impiegati direttamente in azienda.

Caso 3: Inserimento lavorativo temporaneo di un detenuto disabile

Sempronia, detenuta con invalidità civile del 55%, è ammessa a una misura alternativa alla detenzione. L'ufficio competente stipula una convenzione tra un'azienda alimentare locale e la cooperativa sociale Gamma, specializzata nell'inserimento di soggetti in esecuzione penale. Sempronia lavora nel laboratorio di confezionamento della cooperativa per sei mesi, con oneri retributivi a carico di Gamma e commesse di lavoro affidate dall'azienda alimentare. Il percorso si conclude positivamente e al termine del periodo Sempronia trova un'occupazione autonoma nel settore.

Domande frequenti

Nella convenzione triangolare dell'articolo 12, chi paga il salario del lavoratore disabile?

Durante la durata della convenzione, gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante (cooperativa sociale, impresa sociale, ecc.), non del datore di lavoro obbligato che ha effettuato l'assunzione formale. Il datore obbligato finanzia indirettamente il tutto attraverso le commesse di lavoro che è tenuto ad affidare al soggetto ospitante.

Il disabile inserito temporaneamente presso il soggetto ospitante conta nella quota di riserva del datore obbligato?

Sì. Il comma 2, lettera b), prevede espressamente che l'assunzione a tempo indeterminato del disabile sia computabile ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3. Il datore obbligato soddisfa quindi la propria quota di riserva anche se il lavoratore opera fisicamente presso il soggetto ospitante.

Quanto può durare una convenzione di inserimento lavorativo temporaneo?

La durata massima è di dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi dall'ufficio competente. La convenzione non è ripetibile per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico, che può autorizzare una nuova convenzione in presenza di specifiche esigenze.

Un'azienda con 40 dipendenti quanti disabili può inserire con la convenzione triangolare?

Non più di uno. Il comma 1 stabilisce che le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti. Per i datori con oltre 50 dipendenti il limite è il 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3.

Le convenzioni di inserimento temporaneo possono riguardare anche i detenuti disabili?

Sì. Il comma 4 dell'articolo 12 prevede espressamente che gli uffici competenti possano stipulare convenzioni tra datori di lavoro privati obbligati e cooperative sociali di tipo B per l'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili, integrando così le politiche di collocamento mirato con quelle di reinserimento penitenziario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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