Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 L. 68/1999 – Incentivi alle assunzioni

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Nel rispetto dell’ articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. 1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

In sintesi

  • Per le assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (o minorazioni dalla 1ª alla 3ª categoria di guerra) è riconosciuto un incentivo del 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi; per disabili con riduzione tra il 67% e il 79% (o 4ª-6ª categoria) l'incentivo è del 35% per 36 mesi.
  • Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45% l'incentivo è del 70% per 60 mesi, esteso anche alle assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.
  • L'incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili previa domanda telematica all'INPS, che fornisce entro 5 giorni la disponibilità di risorse; vi è un termine perentorio di 7 giorni per la stipula del contratto e altri 7 giorni per comunicarne l'avvenuta stipula.
  • Gli incentivi si applicano anche ai datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge che procedono all'assunzione di lavoratori disabili.
  • È istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, alimentato dal bilancio statale e da versamenti privati volontari, che finanzia gli incentivi e sperimentazioni di inclusione lavorativa.
Indice dei contenuti

La funzione degli incentivi economici nel sistema del collocamento mirato

L'articolo 13 costituisce il principale strumento di stimolo economico per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità. Il legislatore ha ritenuto che il solo obbligo di legge non fosse sufficiente a garantire un'integrazione lavorativa di qualità: accanto alla sanzione per l'inadempimento (articolo 15), occorre un incentivo positivo che compensi i maggiori costi organizzativi derivanti dall'adattamento dei posti di lavoro e dall'eventuale minore produttività iniziale. Gli incentivi sono stati profondamente riformati dal D.Lgs. 151/2015 e strutturati in modo da modulare il sostegno economico in proporzione alla gravità della disabilità: maggiore è la riduzione della capacità lavorativa, più alto è l'incentivo.

Le aliquote di incentivo e le categorie di beneficiari

Il comma 1 distingue due fasce di disabilità fisica, sensoriale e da invalidità del lavoro. Per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% - o minorazioni ascritte alla prima, seconda o terza categoria delle tabelle delle pensioni di guerra - l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi. Per i lavoratori con riduzione compresa tra il 67% e il 79% - o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria - l'incentivo scende al 35% per il medesimo periodo. In entrambi i casi l'assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato. Il comma 1-bis introduce una terza fascia, dedicata ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: per questa categoria particolarmente vulnerabile l'incentivo è del 70% per un periodo di 60 mesi - più lungo rispetto alle altre categorie - ed è riconosciuto sia in caso di assunzione a tempo indeterminato sia in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, per tutta la durata del contratto.

La procedura di accesso all'incentivo

Il comma 1-ter disciplina nei dettagli la procedura di accesso, introdotta dal D.Lgs. 151/2015, che privilegia la telematizzazione e la certezza delle risorse disponibili. Il datore di lavoro trasmette la domanda attraverso una procedura telematica all'INPS, che entro cinque giorni fornisce una comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse. Se la risposta è positiva, opera in favore del richiedente una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo e al datore viene assegnato un termine perentorio di sette giorni per stipulare il contratto di lavoro. Entro i successivi sette giorni lavorativi, il richiedente deve comunicare all'INPS, sempre telematicamente, l'avvenuta stipula del contratto. Il mancato rispetto di uno di questi termini perentori comporta la decadenza dalla riserva di somme, che vengono rimesse a disposizione di altri richiedenti. L'incentivo è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto. Se le risorse si esauriscono, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione attraverso il proprio sito internet. L'incentivo viene poi corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili: non è quindi un trasferimento diretto di denaro ma una riduzione degli oneri contributivi.

L'estensione agli imprenditori non obbligati

Il comma 3 estende gli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis anche ai datori di lavoro privati che non sono soggetti agli obblighi della legge (ad esempio le imprese con meno di 15 dipendenti) ma decidono volontariamente di assumere lavoratori disabili, presentando domanda con le stesse modalità telematiche. Questa apertura è coerente con la logica inclusiva della norma: il sistema di incentivi non serve solo a indurre all'adempimento dell'obbligo, ma a promuovere più in generale l'occupazione delle persone con disabilità nell'intero tessuto produttivo.

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Il comma 4 istituisce presso il Ministero del lavoro il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che costituisce la fonte di finanziamento degli incentivi erogati attraverso l'INPS. Le risorse del Fondo derivano da stanziamenti di bilancio dello Stato (nelle misure definite dal comma stesso) e, ai sensi del comma 4-bis, anche da versamenti spontanei di soggetti privati a titolo solidale. Il Fondo può destinare fino al 5% delle risorse complessive al finanziamento di sperimentazioni di inclusione lavorativa da parte del Ministero del lavoro, distribuite attraverso le regioni e le province autonome sulla base di linee guida ministeriali. Il comma 5 prevede che con decreto ministeriale siano definiti annualmente gli ammontari delle risorse trasferite all'INPS per la corresponsione degli incentivi, distinguendole da quelle destinate alle sperimentazioni.

Il monitoraggio e la verifica periodica

Il comma 10 prevede che il Governo, ogni due anni, verifichi gli effetti delle disposizioni dell'articolo e valuti l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziate. Questo meccanismo di revisione periodica è coerente con la natura degli incentivi, che possono rivelarsi insufficienti o sovradimensionati rispetto all'andamento delle assunzioni e all'evoluzione del mercato del lavoro. L'INPS è tenuto al monitoraggio trimestrale delle minori entrate derivanti dall'applicazione degli incentivi, inviando relazioni al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Casi pratici

Caso 1: Assunzione di invalido con riduzione dell'80% e calcolo dell'incentivo

Alfa S.p.A. assume a tempo indeterminato Tizio, invalido civile con riduzione della capacità lavorativa dell'82%, con una retribuzione mensile lorda imponibile di 1.800 euro. Il datore presenta domanda telematica all'INPS, che entro cinque giorni conferma la disponibilità di risorse. Alfa stipula il contratto entro i sette giorni successivi e comunica l'avvenuta stipula nei sette giorni lavorativi seguenti. L'incentivo mensile riconosciuto è pari al 70% di 1.800 euro, cioè 1.260 euro, per 36 mesi. Alfa congluderà mensili per un risparmio totale di circa 45.360 euro nel triennio, che consente di ammortizzare i costi di adattamento della postazione lavorativa e del tutoraggio iniziale.

Caso 2: Incentivo per lavoratore con disabilità psichica assunto a tempo determinato

Sempronia, con diagnosi di disturbo bipolare che comporta una riduzione della capacità lavorativa del 50%, viene assunta da Beta S.r.l. con contratto a tempo determinato di 18 mesi. Trattandosi di disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%, si applica il comma 1-bis: incentivo del 70% per tutta la durata del contratto. La retribuzione mensile lorda è 1.400 euro, quindi l'incentivo mensile è 980 euro. Beta risparmia nell'arco di 18 mesi circa 17.640 euro. Al termine del contratto, valutato positivamente l'inserimento, Sempronia viene assunta a tempo indeterminato e Beta beneficia dell'incentivo per ulteriori 42 mesi.

Caso 3: Datore non obbligato che accede all'incentivo per assunzione volontaria

Caio gestisce uno studio grafico con 8 dipendenti, sotto la soglia dei 15 che farebbe scattare l'obbligo. Decide di assumere a tempo indeterminato un grafico non vedente con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Ai sensi del comma 3, anche i datori non soggetti agli obblighi di legge possono accedere all'incentivo del 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi. Caio presenta domanda telematica all'INPS, ottiene la conferma delle risorse disponibili e procede all'assunzione. L'incentivo consente di coprire gran parte del costo del software adattivo necessario per il lavoratore non vedente.

Domande frequenti

Quali sono le aliquote degli incentivi previsti dall'articolo 13?

Per i disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (o 1ª-3ª categoria di guerra): 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi. Per disabili con riduzione tra il 67% e il 79% (o 4ª-6ª categoria): 35% per 36 mesi. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%: 70% per 60 mesi, applicabile anche ai contratti a termine di durata non inferiore a 12 mesi.

Come si accede all'incentivo e in quanto tempo risponde l'INPS?

Il datore trasmette la domanda telematicamente all'INPS, che entro cinque giorni comunica la disponibilità delle risorse. Se le risorse sono disponibili, opera una riserva di somme e il datore ha sette giorni perentori per stipulare il contratto di lavoro, più altri sette giorni lavorativi per comunicarne la stipula. Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza dalla riserva.

L'incentivo vale anche per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti che non hanno l'obbligo?

Sì. Il comma 3 dell'articolo 13 estende gli incentivi anche ai datori privati che non sono soggetti agli obblighi della legge ma procedono volontariamente all'assunzione di lavoratori disabili, con le stesse modalità di domanda telematica all'INPS.

Come viene erogato concretamente l'incentivo?

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Non si tratta di un trasferimento diretto di denaro ma di una riduzione degli importi contributivi da versare all'INPS. L'erogazione segue l'ordine cronologico delle domande cui ha fatto seguito l'effettiva stipula del contratto.

Cosa finanzia il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili?

Il Fondo finanzia principalmente gli incentivi all'assunzione erogati attraverso l'INPS. Può destinare fino al 5% delle risorse complessive a sperimentazioni di inclusione lavorativa gestite dal Ministero del lavoro attraverso le regioni. Il Fondo è alimentato da stanziamenti statali e, dal 2015, anche da versamenti spontanei di soggetti privati a titolo solidale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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